(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2021 - (AGENPARL) – Roma, 06 mag 2021 – Il centrodestra di governo ha depositato in Senato un testo unitario che aumenta le pene in caso di discriminazione e violenza. Il disegno di legge è firmato da tutte le forze del centrodestra di governo, con l’auspicio che l’intero Parlamento possa sostenerlo, superando le battaglie ideologiche e i pregiudizi di questi mesi.
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa
d’iniziativa dei senatori Licia Ronzulli, Matteo Salvini, Paola Binetti, Gaetano Quagliariello
ONOREVOLI SENATORI. Il compito del diritto penale è quello di attenersi all_a materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuovere valori etico-culturah, pena un’inammissibile ricaduta nell’indeterminatezza della fattispecie che, second0 l’articolo 25 Cost., deve rispettare precisi requisiti di tipicità: facendo buon _go~emo dei principi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, ntemamo necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad aggravare il sistema
sanzionatorio.
All’articolo 1 si interviene sulla parte generale del codice penale, mediante un’aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle già presenti nell’articolo 61 attualmente vigente. Gli articoli 2 e 3 assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di “blindatura” della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti.
Così com’è concepito, l’intervento legislativo offre quindi una tutela reale ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento offensivo commesso in ragione della origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima.
l. All’articolo 61 primo comma del codice penale dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:
“1:bis) l’aver agito in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all’articolo 90-quater del codice di procedura penale;”.
Art.2
- All’articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, i reati aggravati dall’articolo 61 n. I-bis), nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.”
Art. 3 - All’art. 69-bis del codice penale sono aggiunte, dopo le parole “procedura penale”,
le seguenti: “e per i delitti aggravati dall’art. 61 n. I -bis),”