(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Il diesel russo continuerebbe a raggiungere i mercati europei nonostante le sanzioni, comparendo sotto marchi commerciali differenti. A sostenerlo è Aleksandr Novak, vice primo ministro russo, che il 1 novembre 2026 ha risposto a una domanda del giornalista Pavel Zarubin per Vesti. L’affermazione non è accompagnata da nomi di operatori, documenti doganali o indicazioni sulle singole spedizioni. Eppure non arriva nel vuoto: alcune analisi indipendenti hanno segnalato importazioni europee di prodotti petroliferi provenienti da raffinerie che utilizzano anche greggio russo. La questione, dunque, non riguarda soltanto la credibilità della dichiarazione di Mosca, ma la possibilità di verificare la provenienza effettiva dei carburanti immessi nel mercato comunitario.
Secondo un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), nel settembre 2026 sette spedizioni di prodotti petroliferi arrivate nell’Unione europea presentavano caratteristiche considerate ad alto rischio. Sei provenivano dalla raffineria indiana di Jamnagar e una dall’impianto turco di Izmit. Le destinazioni segnalate comprendevano Italia, Romania, Spagna e Cipro. Il dato merita attenzione, ma non equivale alla scoperta di sette importazioni illegali: la valutazione del CREA segnala un rischio legato alle caratteristiche degli impianti e dei loro approvvigionamenti, non prova da sola l’origine del greggio impiegato in ogni carico. La distinzione è decisiva per non trasformare un indicatore di rischio in un’accusa.
Il problema nasce dalla struttura del commercio petrolifero. Una raffineria situata fuori dalla Russia può acquistare greggio da fornitori diversi, lavorarlo e vendere il diesel risultante a operatori europei. Il Paese di raffinazione e il marchio commerciale non bastano quindi a stabilire la provenienza della materia prima. Dal 21 gennaio 2026 l’Unione europea ha esteso il divieto, con eccezioni e condizioni specifiche, a determinati prodotti petroliferi ottenuti in Paesi terzi dalla raffinazione di greggio russo. Il quadro normativo mira a chiudere una via indiretta di accesso al mercato europeo, ma rende centrale la qualità delle prove documentali sulle lavorazioni e sulle forniture.
La dimensione economica è tutt’altro che marginale. Per settembre 2026 il CREA ha indicato esportazioni verso l’Unione europea per circa 667 milioni di euro da raffinerie esaminate che utilizzano greggio russo. Non si tratta del valore delle sette spedizioni considerate ad alto rischio, né di un importo accertato come illecito. Il dato descrive invece l’ampiezza dei rapporti commerciali sui quali si innesta il problema della tracciabilità. Per gli importatori, la questione non è dimostrare soltanto da dove sia partita una nave, ma fornire, quando richiesto dalle regole applicabili, elementi attendibili sul petrolio effettivamente impiegato nella raffinazione.
Un secondo studio, pubblicato dal KSE Institute nel giugno 2026, ha esaminato i flussi verso l’Unione europea da undici raffinerie situate in India, Turchia, Brunei e Georgia. L’analisi ha rilevato una contrazione del 69 per cento delle importazioni considerate dopo l’entrata in applicazione delle nuove restrizioni, rispetto al secondo semestre del 2025. È un segnale dell’effetto concreto delle misure europee. Lo stesso studio, però, richiama l’attenzione su forniture residue provenienti da impianti per i quali la separazione tra greggio russo e non russo non risultava chiaramente documentata. L’esistenza di questi flussi non dimostra automaticamente una violazione, ma evidenzia quanto l’efficacia delle sanzioni dipenda dalla verificabilità delle informazioni trasmesse lungo la filiera.
La Commissione europea ha pubblicato chiarimenti sull’applicazione del divieto ai prodotti raffinati da greggio russo, affrontando anche il caso degli impianti che trattano materie prime di diversa provenienza. La disciplina contempla eccezioni, presunzioni e requisiti documentali che devono essere valutati in relazione alle singole operazioni. Il controllo non può quindi ridursi a un’etichetta di origine o al nome del venditore: può richiedere certificazioni della raffineria, documenti di trasporto e riscontri sulle lavorazioni. Le autorità doganali degli Stati membri hanno un ruolo essenziale nell’applicazione delle restrizioni, mentre il coordinamento europeo serve a evitare che criteri e verifiche divergenti producano punti deboli nel mercato unico.
Le parole di Novak si inseriscono nella strategia comunicativa di Mosca, che da tempo sottolinea la capacità delle proprie esportazioni energetiche di trovare sbocchi alternativi. Proprio per questo vanno trattate con prudenza. Non sono una confessione documentata di triangolazioni illegali, ma neppure esauriscono la questione in una polemica diplomatica. I rapporti indipendenti mostrano che l’approvvigionamento europeo da raffinerie che utilizzano greggio russo è un fenomeno reale e che alcune spedizioni richiedono particolare attenzione. Restano invece da accertare, per i singoli carichi, la conformità alle norme, i controlli effettuati e gli eventuali esiti amministrativi o giudiziari.
La tenuta dell’embargo si misura su questo terreno concreto. Le restrizioni del 2026 sembrano aver ridotto alcuni flussi commerciali, ma l’origine del carburante resta un dato da dimostrare attraverso documenti verificabili, non da dedurre dal marchio con cui viene venduto. Per l’Unione europea la sfida è applicare divieti rigorosi senza confondere operazioni legittime e pratiche elusive. La credibilità delle sanzioni dipende, in ultima analisi, dalla capacità di seguire il prodotto lungo la filiera e di accertare i fatti oltre le dichiarazioni politiche.
Fonti: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), rapporto settembre 2026; KSE Institute, analisi sulle restrizioni europee ai prodotti raffinati; Commissione europea, chiarimenti sul divieto di importazione; EUR-Lex, regolamento UE 833/2014; Vesti, Izvestia, Vedomosti, dichiarazioni di Aleksandr Novak del 1 novembre 2026; El País, inchiesta sulle importazioni di diesel dal Marocco.
