Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1789 della Commissione del 23 luglio 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi, autorità competenti e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.
(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2026 - Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1789 aggiorna il quadro che consente l’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. La Commissione interviene perché, dopo l’adozione del regolamento 2021/2325, sono arrivate nuove comunicazioni dalle autorità competenti di vari Paesi, che segnalano cambiamenti nei sistemi di controllo, nei riconoscimenti degli organismi di certificazione e nelle strutture amministrative responsabili del biologico. Il testo chiarisce che l’elenco dei Paesi riconosciuti deve riflettere queste evoluzioni, così da garantire che solo gli organismi effettivamente autorizzati e conformi agli standard equivalenti a quelli europei possano certificare prodotti destinati al mercato dell’Unione.
Il regolamento registra una serie di modifiche puntuali. L’Argentina comunica il riconoscimento di un nuovo organismo di controllo, mentre l’Australia segnala la revoca di uno dei suoi. L’India presenta il quadro più complesso: sospende tre organismi, ne riconosce quattro nuovi e aggiorna nomi e indirizzi web di numerosi altri, segnalando un riassetto profondo del sistema nazionale di certificazione. Il Giappone aggiorna il nome e il sito di Ecocert Japan, mentre la Corea del Sud notifica vari cambi di denominazione e indirizzo, oltre alla revoca di un organismo. La Tunisia modifica il nome della propria autorità competente e revoca due organismi, aggiornandone altri. Gli Stati Uniti comunicano la revoca di un organismo e l’aggiornamento di diversi nominativi e siti web. Tutte queste informazioni, che nel testo compaiono in forma dettagliata, vengono recepite nell’allegato del regolamento europeo.
Il provvedimento elimina inoltre i riferimenti all’Allegato II del regolamento 2021/2325, già abrogato nel 2025, e allinea la durata del riconoscimento dei Paesi terzi alle scadenze previste dal regolamento quadro sul biologico, il 2018/848. Per farlo, modifica alcuni articoli del regolamento 2021/2325 e sostituisce integralmente l’Allegato I, che ora contiene l’elenco aggiornato dei Paesi riconosciuti, delle categorie di prodotti ammesse, degli standard applicati, delle autorità competenti e degli organismi di controllo autorizzati.
In sostanza, il regolamento 2026/1789 è un aggiornamento tecnico ma essenziale: mantiene coerente e affidabile il sistema europeo di equivalenza per il biologico, garantendo che le importazioni provengano da Paesi e organismi di controllo effettivamente conformi agli standard richiesti. Se vuoi, posso trasformare questo riassunto in una versione più breve per un articolo o in una nota tecnica per operatori.
titolo e link
Titolo della pagina: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1789 – EN – EUR‑Lex
Link diretto: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1789/oj
titolo italiano
Il titolo in italiano è:
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1789 della Commissione del 23 luglio 2026 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi, autorità competenti e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1789 aggiorna il quadro che consente l’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. La Commissione interviene perché, dopo l’adozione del regolamento 2021/2325, sono arrivate nuove comunicazioni dalle autorità competenti di vari Paesi, che segnalano cambiamenti nei sistemi di controllo, nei riconoscimenti degli organismi di certificazione e nelle strutture amministrative responsabili del biologico. Il testo chiarisce che l’elenco dei Paesi riconosciuti deve riflettere queste evoluzioni, così da garantire che solo gli organismi effettivamente autorizzati e conformi agli standard equivalenti a quelli europei possano certificare prodotti destinati al mercato dell’Unione.
Il regolamento registra una serie di modifiche puntuali. L’Argentina comunica il riconoscimento di un nuovo organismo di controllo, mentre l’Australia segnala la revoca di uno dei suoi. L’India presenta il quadro più complesso: sospende tre organismi, ne riconosce quattro nuovi e aggiorna nomi e indirizzi web di numerosi altri, segnalando un riassetto profondo del sistema nazionale di certificazione. Il Giappone aggiorna il nome e il sito di Ecocert Japan, mentre la Corea del Sud notifica vari cambi di denominazione e indirizzo, oltre alla revoca di un organismo. La Tunisia modifica il nome della propria autorità competente e revoca due organismi, aggiornandone altri. Gli Stati Uniti comunicano la revoca di un organismo e l’aggiornamento di diversi nominativi e siti web. Tutte queste informazioni, che nel testo compaiono in forma dettagliata, vengono recepite nell’allegato del regolamento europeo.
Il provvedimento elimina inoltre i riferimenti all’Allegato II del regolamento 2021/2325, già abrogato nel 2025, e allinea la durata del riconoscimento dei Paesi terzi alle scadenze previste dal regolamento quadro sul biologico, il 2018/848. Per farlo, modifica alcuni articoli del regolamento 2021/2325 e sostituisce integralmente l’Allegato I, che ora contiene l’elenco aggiornato dei Paesi riconosciuti, delle categorie di prodotti ammesse, degli standard applicati, delle autorità competenti e degli organismi di controllo autorizzati.
In sostanza, il regolamento 2026/1789 è un aggiornamento tecnico ma essenziale: mantiene coerente e affidabile il sistema europeo di equivalenza per il biologico, garantendo che le importazioni provengano da Paesi e organismi di controllo effettivamente conformi agli standard richiesti. Se vuoi, posso trasformare questo riassunto in una versione più breve per un articolo o in una nota tecnica per operatori.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1789/oj