(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2026 - FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
(AGENPARL) – Roma, 3 Aprile 2026 – Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a 7.500 euro circa: ecco cosa rischiano i datori di lavoro se non trasmetteranno, dal prossimo 7 aprile, l’informativa scritta ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È una delle novità della legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. n. 34/2026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017, introducendo un regime sanzionatorio. A fare il punto è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’ultimo approfondimento “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi“, che evidenzia come l’intervento normativo si inserisca nel più ampio processo di adattamento della disciplina della sicurezza alle trasformazioni del lavoro. In particolare, la norma rafforza il ruolo dell’informativa scritta – da fornire almeno annualmente – quale strumento centrale per garantire la tutela della salute e sicurezza nei contesti diversi dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato. L’informativa dovrà indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e ai rischi correlati, come affaticamento visivo, problematiche posturali e stress lavoro-correlato. Nell’approfondimento anche indicazioni operative e un utile modello di informativa per supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni.
In allegato l’approfondimento. Grazie per la visibilità che vorrete riservare.
L’intervento normativo introdotto con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, ed in particolare con l’art. 11 rubricato “Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile”, si inserisce in un percorso evolutivo ormai consolidato volto
ad adattare il sistema di tutela della salute e sicurezza alle profonde trasformazioni del
mondo del lavoro. La crescente diffusione del lavoro agile, disciplinato dalla Legge 22
maggio 2017, n. 81, ha infatti reso evidente l’esigenza di ripensare le tradizionali
coordinate della prevenzione, storicamente ancorate alla centralità del luogo fisico di
lavoro, per orientarle verso una concezione più ampia, incentrata sulla persona e sulle
modalità concrete di esecuzione della prestazione.
In tale contesto, la novella legislativa assume un rilievo particolarmente significativo, in
quanto interviene direttamente sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rafforzando un
principio che negli ultimi anni aveva già trovato progressiva evoluzione nella prassi
applicativa e nella riflessione dottrinale. Il legislatore individua, infatti, nell’informativa
scritta lo strumento cardine attraverso il quale si realizza, nel lavoro agile, l’adempimento
degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza.
Si tratta di una scelta di elevato valore sistematico, che merita una valutazione positiva
sotto molteplici profili. In primo luogo, essa prende atto della peculiare configurazione del
lavoro agile, caratterizzata dall’assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro
sugli ambienti nei quali la prestazione viene resa. In tali contesti la tradizionale logica della
prevenzione fondata sull’intervento diretto sui luoghi di lavoro risulta inevitabilmente
attenuata. Ne deriva la necessità di valorizzare strumenti alternativi, capaci di garantire
un livello di tutela effettivo pur in presenza di evidenti limiti strutturali.
L’informazione, in questa prospettiva, assume una funzione centrale e qualificante.
Essa non si esaurisce in un adempimento formale, ma diviene il veicolo attraverso il quale
APPROFON DIMEN TO DEL 02/04/2026
Gli Approfondimenti della
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il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti
operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore, a sua volta, è chiamato a svolgere un ruolo
attivo e responsabile, in coerenza con l’impostazione partecipativa che caratterizza l’intero
sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81/2008. La sicurezza sul lavoro non può
essere concepita come un insieme statico di prescrizioni, ma richiede un costante
aggiornamento, in funzione dell’evoluzione dei rischi e delle modalità organizzative. In tal
senso, la reiterazione periodica dell’obbligo informativo consente di mantenere elevato il
livello di attenzione e di adeguare le misure prevenzionistiche alle concrete condizioni di
svolgimento della prestazione. Non meno rilevante è il contenuto dell’informativa, che deve
individuare sia i rischi generali sia quelli specifici connessi alla particolare modalità di
esecuzione del rapporto. Il legislatore mostra così piena consapevolezza del fatto che il
lavoro agile non costituisce una mera trasposizione del lavoro tradizionale in un diverso
contesto, ma implica una diversa configurazione dei fattori di rischio. In questo quadro,
assume particolare rilievo il riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo di videoterminali, che
rappresentano uno degli elementi più caratterizzanti della prestazione resa da remoto.
L’attenzione verso tali profili evidenzia una sensibilità crescente nei confronti di rischi che,
pur non manifestandosi normalmente attraverso eventi traumatici immediati, possono
incidere in modo significativo sulla salute del lavoratore nel medio e lungo periodo. I
disturbi visivi, le problematiche posturali, l’affaticamento fisico e mentale costituiscono
ambiti nei quali la prevenzione assume un ruolo decisivo, e l’informazione rappresenta lo
strumento principale per orientare comportamenti corretti e consapevoli.
La scelta di collocare la novella all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, mediante
l’introduzione del nuovo comma 7-bis, appare inoltre particolarmente coerente sotto il
profilo sistematico. Essa consente di ricondurre il lavoro agile nell’alveo generale della
disciplina prevenzionistica, evitando frammentazioni normative e garantendo l’unitarietà
del sistema. Il lavoro agile non viene configurato come un’eccezione, ma come una
modalità organizzativa che richiede un adattamento delle regole generali, senza
derogarne i principi fondamentali.
A ciò si aggiunge la novella relativa al regime sanzionatorio, che contribuisce a rendere
perentorio l’obbligo informativo. L’inserimento della relativa violazione tra le fattispecie
sanzionate dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce all’informativa una rilevanza
primaria, coerente con il ruolo centrale che essa assume nel nuovo assetto normativo. Le
sanzioni, lungi dall’avere una funzione meramente repressiva, operano come strumento
di garanzia dell’adempimento e come incentivo alla diffusione di una cultura della
sicurezza realmente integrata nei processi aziendali.
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In conclusione, l’art. 11 della Legge n. 34/2026 rappresenta un intervento di significativa
portata, capace di coniugare rigore giuridico e adattabilità operativa. Esso valorizza la
dimensione informativa quale asse portante della tutela nel lavoro agile, rafforzando al
contempo il principio di cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore. Ne emerge un
modello di prevenzione evoluto, fondato sulla consapevolezza, sulla responsabilizzazione
e sulla partecipazione attiva, in linea con le più avanzate concezioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
LA NOVELLA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 34/2026
L’art. 11 della Legge n. 34/2026, interviene in merito al tema della sicurezza sul lavoro per
coloro che svolgono la propria prestazione in modalità agile, e in particolare per quanto
concerne gli obblighi di informativa.
Nello specifico, il testo normativo in questione – la cui operatività decorrerà dal 7 aprile
2026 – interviene andando a novellare in due punti, il D.Lgs. n. 81/2008.
Più nel dettaglio, la lettera a) dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 inserisce all’art. 3 del
D.Lgs. n. 81/2008, il comma 7-bis, il quale prevede che per l’attività lavorativa prestata
in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica
del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con
tale modalità di lavoro, in particolare con quelli che attengono all’utilizzo di
videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore
e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo
restando l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal
datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione
all’esterno dei locali aziendali.
La lettera b) del medesimo art. 11 interviene invece aggiornando l’art. 55 dello
stesso D.Lgs. n. 81/2008, in una logica consequenziale dal momento che nello
specifico, l’articolo in questione (il 55) contiene l’insieme delle misure sanzionatorie
calibrate in base alle violazioni delle previsioni in tema di salute e sicurezza.
Il totale inserimento nel contesto del D.Lgs. n. 81/2008 delle novelle sopra indicate è
chiaro indice della volontà del Legislatore di intervenire in ordine alla specifica materia
della sicurezza.
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In particolare, la prima novella – l’inserto che viene previsto per l’art. 3 – si inserisce nella
porzione introduttiva del D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare nella declinazione che il
Legislatore effettua delle particolarità previste per determinate tipologie di lavoratori e di
prestazioni, una volta cristallizzata l’universalità delle attività, e dei settori (privato e
pubblico) per le quali trova applicazione il rispetto delle prescrizioni in tema di salute e
sicurezza sul lavoro.
In quest’ottica il Legislatore va a declinare in maniera specifica e particolareggiata le
modalità di adesione ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza, al
contesto specifico delle prestazioni rese in modalità agile. Molto opportunamente l’art. 11
della Legge n. 34/2026 individua nelle attività rese al di fuori dei locali rientranti nella
disponibilità del datore di lavoro, le prestazioni che possono essere ricondotte al concetto
di lavoro agile.
DISCIPLINA GENERALE DELLA NORMATIVA IN TEMA
DI SICUREZZA NEL LAVORO AGILE
Al fine di cogliere compiutamente la portata innovativa della novella, appare
preliminarmente necessario richiamare i tratti essenziali della disciplina normativa del
lavoro agile.
In tale prospettiva, risulta opportuno recuperare la definizione offerta dalla Legge n.
81/2017, con particolare riferimento agli artt. 18 e seguenti, i quali ne delineano l’impianto
regolatorio e ne individuano gli elementi costitutivi, tra i quali assume rilievo centrale la
necessaria formalizzazione dell’accordo individuale tra le parti. In particolare, il primo
comma dell’art. 18 qualifica il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato caratterizzata da un’organizzazione flessibile dell’attività,
suscettibile di articolarsi in forma ibrida, ossia mediante la coesistenza, anche limitata nel
tempo, di prestazioni rese in presenza presso i locali aziendali e di altre svolte all’esterno
degli stessi, la cui concreta attuazione è rimessa, in via imprescindibile, alla stipulazione di
un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, volto a disciplinarne puntualmente
modalità, tempi di esecuzione e profili connessi all’esercizio dei poteri datoriali. Lo
svolgimento delle prestazioni in modalità agile non muta la natura del rapporto che resta
quindi pienamente di matrice subordinata.
Ne discende che il lavoratore, anche durante lo svolgimento della prestazione in modalità
agile, conserva integralmente il medesimo statuto di diritti e di obblighi propri del
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rapporto di lavoro subordinato. Ciò che assume, a questo punto, rilievo centrale è la
necessità di adattare coerentemente l’impianto normativo di riferimento alle peculiari
modalità di esecuzione, connotate dalla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali.
Peraltro, la nozione di svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali
non può essere automaticamente ricondotta all’ambiente domestico del lavoratore,
atteso che la prestazione può legittimamente essere eseguita anche in luoghi diversi,
quali, a titolo esemplificativo, spazi di co-working o hub appositamente destinati.
In tale prospettiva si colloca l’art. 22 della Legge n. 81/2017, il quale sancisce l’obbligo, in
capo al datore di lavoro, di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore
che svolge la prestazione in modalità agile. A tal fine, la disposizione prevede la consegna,
con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, di un’informativa scritta recante l’individuazione dei rischi, tanto generali
quanto specifici, connessi alle peculiari modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa.
In questo senso, l’art. 11 della Legge n. 34/2026, introducendo il comma 7-bis all’art. 3 del
D.Lgs. n. 81/2008, va ad aggiornare ed estendere tale concetto, sia prevedendo un focus
specifico per quanto attiene ai rischi connessi all’utilizzo di videoterminali, sia per ciò che
riguarda la necessaria cooperazione che deve caratterizzare congiuntamente le parti
coinvolte (datore e lavoratori), al fine di realizzare il miglior paradigma in termini di salute
e sicurezza, riprendendo il principio di cui al secondo commadell’art. 22, Legge n. 81/2017.
Al fine di assicurare un livello elevato e sostanzialmente conforme alla disciplina vigente
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle prestazioni
rese in modalità agile, l’art. 11 della Legge n. 34/2026 interviene rafforzando l’obbligo, in
capo al datore di lavoro, di svolgere con periodicità annuale una specifica attività
informativa. Tale adempimento si sostanzia nella consegna di un’informativa dedicata, la
quale assume rilievo centrale e decisivo, in quanto costituisce lo strumento attraverso cui
si garantisce il costante aggiornamento delle prescrizioni normative e delle buone prassi,
funzionali ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di
sicurezza anche nell’ambito del lavoro agile.
Il concetto della reiterazione nel tempo dell’informativa si inserisce peraltro nella filosofia
generale del D.Lgs. n. 81/2008 che interpreta la sicurezza, non come un adempimento
statico, ma dinamico, che necessita quindi di costante aggiornamento.
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I RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI
Viene introdotto uno specifico profilo di attenzione con riguardo al rischio connesso
all’utilizzo di videoterminali, il quale deve essere espressamente individuato e
adeguatamente declinato nell’informativa prevista dal nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 81/2008.
La disciplina generale in tema di salute e sicurezza riconducibile all’utilizzo di
videoterminali è contenuta negli artt. compresi tra il 172 e il 179 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, l’art. 174 prevede che vengano effettuate particolari valutazioni legate:
▪ ai rischi per la vista e agli occhi;
▪ ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale;
▪ alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il successivo art. 175 definisce invece un aspetto nevralgico costituito dalle pause dallo
svolgimento della prestazione lavorativa, che tassativamente devono essere effettuate da
coloro che utilizzano i videoterminali. È rimessa anche in questo caso la centralità alla
valutazione della contrattazione collettiva e, nelle more di una specifica previsione, i
lavoratori hanno diritto ad interrompere l’esecuzione delle mansioni assegnate ogni
centoventi minuti (e ferme restando eventuali previsioni soggettive e specifiche
prescrizioni indicate dal medico competente).
Il successivo art. 176 definisce gli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti di chi
svolge prestazioni che sono caratterizzate dall’utilizzo di videoterminali, con particolare
attenzione per gli occhi e la vista, e per il sistema posturale.
L’art. 177 definisce poi le attività di informazione e formazione da attivare nei confronti di
chi utilizza videoterminali.
In ipotesi di ricorso a lavoro in modalità agile, sarà quindi necessario calibrare tale
impianto, nel contesto dell’esecuzione delle prestazioni rese al di fuori dei locali aziendali.
LE NOVITÀ IN AMBITO SANZIONATORIO
Una novità estremamente importante è introdotta dalle disposizioni di cui alla lettera b)
dell’art. 11 della Legge n. 34/2026 relativamente al regime sanzionatorio.
In particolare, con l’inserimento nel D.Lgs. n. 81/2008 e la contestuale estensione delle
garanzie in termini di informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
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viene parallelamente previsto uno specifico regime sanzionatorio in ipotesi di mancata
ottemperanza all’obbligo di cui al comma 7-bis dell’art. 3, D.Lgs. n. 81/2008.
La disciplina sanzionatoria in caso di mancata ottemperanza viene inserita nelle ipotesi
previste dall’art. 55, comma 5, lett. c), la quale già prevedeva l’arresto da due a quattro
mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 € per la violazione di cui all’art. 18 (obblighi
specifici del datore di lavoro), comma 1, lett. c (affidamento di compiti ai lavoratori in
considerazione delle loro capacità e condizioni di salute e sicurezza), e (adozione di misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico), f (richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione) e q (adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio), art. 36
(informazione in materia di salute e sicurezza), comma 1 (relativo ai rischi generici,
procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione, nominativi del rappresentante dei
lavoratori per sicurezza, dell’RSPP e del medico competente), e comma 2 (relativo ai rischi
specifici, all’utilizzo di sostanze pericolose, alle misure ed alle attività di protezione e
prevenzione adottate), art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti),
comma 1 (formazione in tema rischi generici e di rischi specifici legati alla mansione ed ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda), comma 7 (formazione
e periodico aggiornamento del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 7-ter
(modalità formativa del preposto in presenza con aggiornamenti almeno biennali), 9
(formazione ed aggiornamento per i lavoratori addetti alle attività di antincendio e di
primo soccorso), e 10 (formazione particolare per gli RLS Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza), art. 43 (gestione delle emergenze), comma 1, lett. d (adozione di un
programma di interventi, di provvedimenti e di istruzioni che consenta ai lavoratori in caso
di pericolo grave ed immediato di mettersi al sicuro), e e-bis (garanzia della presenza di
idonei mezzi di estinzione incendi), e art. 46 (prevenzione incendi), comma 2 (adozione di
idonee misure finalizzate a prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori).
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INFORMATIVA SCRITTA
All’esito dell’analisi della novella introdotta e alla luce del rinnovato assetto degli obblighi
datoriali in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile, emerge con chiarezza l’esigenza
di tradurre il dettato normativo in strumenti operativi idonei a garantirne un’applicazione
concreta, coerente e sistematica all’interno delle organizzazioni aziendali.
In particolare, la centralità attribuita dal legislatore all’informativa scritta, quale fulcro
dell’adempimento degli obblighi prevenzionistici nei contesti di lavoro svolti al di fuori dei
locali nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, impone alle imprese un’attenta
riflessione non soltanto sul contenuto dell’obbligo, ma anche sulle modalità attraverso cui
lo stesso viene assolto. L’effettività della tutela, infatti, non può prescindere dalla qualità,
dalla chiarezza e dalla completezza dell’informazione resa al lavoratore, nonché dalla sua
idoneità a cogliere le specificità delle concrete modalità di esecuzione della prestazione.
È proprio in questa prospettiva che si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione
di un modello strutturato di informativa, concepito quale strumento operativo volto a
supportare i datori di lavoro nell’adempimento degli obblighi previsti D.Lgs. n. 81/2008,
così come novellato dalla Legge n. 34/2026.
PREMESSA
Il presente documento viene consegnato a tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che svolgono le loro attività per la scrivente azienda in modalità
“lavoro agile”.
Tali informazioni sono propedeutiche alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro come
disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., informando i lavoratori che svolgono le
proprie mansioni anche in modalità “lavoro agile”.
Il lavoratore, ai sensi del citato art. 3, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi
all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Tale informativa risulta aggiuntiva e integrativa rispetto alla formazione sui rischi generici
e specifici effettuata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo della
Conferenza Permanente Stato Regioni del 21.12.2011 e del nuovo Accordo della
Conferenza Permanente Stato Regioni del 17.04.2025, nonché dell’art.36 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. sugli obblighi di informazione.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Ai fini specificatamente del lavoro agile, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e
del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo
svolgimento dell’attività lavorativa (Art. 18, c. 2, Legge n. 81/2017).
Quali obblighi generali nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro deve:
▪ elaborare una preliminare valutazione dei rischi con specifica indicazione delle
misure attuate e da adottare;
▪ divulgare a tutti i lavoratori interessati un’informativa sui rischi generali e specifici
dell’attività;
▪ nel caso fornisca attrezzature proprie, consegnare attrezzature conformi alle
disposizioni del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
▪ nel caso le attrezzature siano del lavoratore, esigere che le stesse rispondano ai
requisiti del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
▪ formare i lavoratori sui rischi generici e specifici ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008
e dell’Accordo Stato Regioni di riferimento (in caso di rischi differenti ed aggiuntivi
rispetto a quelli per i quali sia già stata svolta la formazione);
▪ inviare i lavoratori alla visita medica (ove prevista) entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria;
▪ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
Non vi è obbligo formativo in qualità di addetto antincendio e primo soccorso
(Commissione per gli Interpelli n.13 del 24/10/2013) per i lavoratori svolgenti attività in
modalità “lavoro agile”.
In merito al luogo ove venga prestata l’attività lavorativa, tenuto conto che il lavoratore
può prestare l’attività presso il proprio domicilio, la Commissione per gli Interpelli con
atto n. 13 del 24/10/2013, ha specificato che il domicilio non è considerato luogo di lavoro
ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Inoltre, devono:
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a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose,
i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo
l’obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore
di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal
medico competente.
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SULL’ATTIVITÀ IN GENERALE
Il pericolo è una proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (macchinario,
sostanza, …) o condizione che ha la potenzialità di causare danni.
Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento capace di causare un danno alle
persone.
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa
violenta che determini l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per un determinato
periodo di tempo o a tempo indeterminato o causi la morte del lavoratore.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo
lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
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La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali.
I dispositivi di protezione individuale sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Rischi generici connessi all’attività lavorativa sono riconducibili all’ambiente di lavoro e alle
attrezzature utilizzate. È pertanto necessario mantenere sempre l’ambiente di lavoro in
ordine, pulito e asciutto, ben illuminato, utilizzare correttamente le attrezzature e
l’impianto elettrico, aerare i locali, non correre negli ambienti di lavoro: tutto ciò per
evitare il manifestarsi di rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
Utilizzando apparecchiature e impianti elettrici, un rischio presente è sicuramente il
rischio elettrico.
Il contatto diretto avviene quando, ad esempio, si toccano i contatti di una presa, i
conduttori non isolati o svitando una lampadina sprovvista di ghiera isolante. Il contatto
indiretto si realizza in presenza di difetti d’isolamento che mettono in tensione la parte
metallica esterna dell’apparecchiatura. Se non dovesse funzionare correttamente la
messa a terra e i dispositivi automatici di protezione automatica (differenziale) non
intervenissero, la situazione potrebbe evolversi in maniera drammatica.
RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E RELATIVE
MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Nell’attività a videoterminale, i rischi maggiori sono connessi all’apparato oculo visivo e
muscolo scheletrico, nonché situazioni di stress lavoro correlato. Nelle procedure di
sicurezza di seguito individuate, sono indicate le cause, le conseguenze nonché le misure
di prevenzione.
Particolare attenzione aggiuntiva deve essere posta nel caso di utilizzo di personal
computer portatile.
PROCEDURE DI SICUREZZA
Di seguito le procedure da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni suddivise
tra:
CIRCOLARE
APPROFONDIMENTO
pag 12
58 cm
70 cm
15 cm
70 – 80 cm
90 cm
CIRCOLARE
APPROFONDIMENTO
pag 21
Le conseguenze dello stress: lo stress non è una malattia, ma è il protrarsi di una
condizione stressogena che può comportare dei disturbi al lavoratore. Alcune
conseguenze che si manifestano possono essere di tipo psicologico e psicosomatico:
▪ mal di testa;
▪ tensione nervosa;
▪ irritabilità;
▪ stanchezza eccessiva o, al contrario, insonnia;
▪ digestione difficile;
▪ ansia e depressione.
Misure di prevenzione dello stress lavoro correlato al videoterminale sono:
▪ scegliere software adeguati alla mansione da svolgere e di facile uso, adeguato al
livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore;
▪ utilizzare software che forniscano ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto
svolgimento dell’attività;
▪ seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l’uso dei programmi e delle
procedure informatiche;
▪ cercare, per quanto possibile, di variare le attività;
▪ interagire con colleghi, con superiori e con personale sotto le proprie direttive,
stimolando i raffronti e i confronti con i colleghi soprattutto nello svolgimento delle
attività in modalità lavoro agile;
▪ rispettare il diritto alla disconnessione;
▪ adeguare il proprio spazio lavorativo alle esigenze in quel momento più imminenti.
Utilizzo di personal computer portatile
Se i pc portatili vengono utilizzati in modo continuativo, adottare queste misure di prevenzione:
▪ collegarli a dispositivi di supporto quali schemi, mouse e/o tastiere separati;
▪ collocare lo schermo in posizione rialzata nel caso in cui non si abbia lo schermo separato;
▪ avere comunque il monitor ad una distanza di almeno 50 cm;
▪ non tenere la tastiera al bordo della scrivania;
▪ non utilizzarlo da appoggiato sulle gambe ma tenerlo su un piano rigido e stabile.
CIRCOLARE
APPROFONDIMENTO
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