(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2026 - (AGENPARL) – Tue 03 February 2026 Senato della Repubblica
7a Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione
pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Disegni di legge n. 1112 e 1711
“Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’architetura e altre
disposizioni in materia di promozione della qualità architetonica e di disciplina della
progetazione” e “Legge quadro sull’architetura e sulla Rinascenza urbana per
finalità di valorizzazione culturale e di benessere psicofisico e sociale”
Audizione OICE
3 febbraio 2026
Via G.B. Martini, 13 – 00198 Roma
http://www.oice.it
Osservazioni e proposte di modifica
Osservazioni di caratere generale
I provvedimen� all’esame della Commissione si pongono il condivisibile intento di
valorizzare e promuovere la qualità del progeto, finalità che da sempre
contraddis�ngue la linea di azione dell’OICE.
Ciò premesso nell’analisi dei due tes� abbiamo complessivamente rilevato qualche
cri�cità, sopratuto nell’applicazione di alcune disposizioni nell’ambito dei contra�
pubblici che hanno ad oggeto l’affidamento di servizi di ingegneria e architetura, ma
anche in termini di sovrapposizione di competenze fra amministrazioni pubbliche.
In via preliminare si segnala come tuta l’ar�colazione del provvedimento dimostri una
visione centralista del ruolo dell’architeto. Il pericolo che potrebbe derivare da questa
impostazione è da rinvenirsi in una possibile mancanza di presa d’ato del valore
qualita�vo di molte opere di ingegneria, che possono avere contenu� di par�colare
rilevanza dal punto di vista qualita�vo, così come lo hanno alcune opere di
architetura.
Altro punto delicato riguarda la compa�bilità di alcune scelte, sopratuto in tema di
concorsi, rispeto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, chiamate in tempi
sempre più rapidi a metere a terra interven� sul territorio che spesso richiedono nella
fase progetuale competenze specialis�che e mul�disciplinari, oltre ad una capacità di
ges�one dei processi propri di organizzazioni complesse.
Nel merito dell’analisi dei due disegni di legge si evidenziano i seguen� aspe� cri�ci
di maggiore rilevanza per l’Associazione:
Rappresentanza (ddl 1711, art. 4)
L’ar�colo 4 is�tuisce, presso il Ministero della Cultura, il “Consiglio nazionale per
la qualità dell’architetura e della vita urbana”. Si ri�ene opportuno integrare la
composizione di tale Consiglio aprendolo alla partecipazione di altri atori che
sono coinvol� a pieno �tolo negli interven� sul territorio che incidono sugli
aspe� qualita�vi del costruito e sulla qualità della vita urbana, anche in termini
di rigenerazione. La proposta è quindi quella di aggiungere agli atuali
componen� anche i rappresentan� delle Associazioni maggiormente
rappresenta�ve degli operatori economici operan� nel setore dell’ingegneria e
dell’architetura.
Proposta di emendamento al ddl 1711:
All’ar�colo 4, comma 1, aggiungere alla fine “e da rappresentanti delle
Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici operanti
nel settore dell’ingegneria e dell’architettura”.
Concorsi di progetazione o di idee (art. 7, 8, 9 e 11 ddl 1112 e art. 5 ddl 1711)
La materia dei concorsi di idee e di progetazione tratata nei due disegni di legge
rappresenta il punto centrale e di maggiore interesse per OICE.
Va subito deto che la previsione di una preferenza/obbligo nell’u�lizzo dei
concorsi di progetazione o dei concorsi di idee non può essere condivisa,
ancorché le due disposizioni intervengano o con un obbligo generalizzato (in
deroga al codice appal�) o con un favor verso i concorsi nel rispeto del codice
appal�.
Tale affermazione nasce dalla considerazione che con i concorsi di progetazione
il commitente richiede ad un numero considerevole di concorren� di produrre
un progeto di fa�bilità tecnico-economica, mentre soltanto un progeto verrà
dichiarato vincitore (e qualche altro riceverà un premio che sarà sempre una
frazione del costo del PFTE risultante dall’applicazione dei parametri ministeriali).
Il concorso di progetazione, per come è ges�to in Italia, determina un notevole
dispendio di energie tecniche, professionali ed economiche: di fato si producono
tan� proge� gra�s, con cos� rilevan�, mentre uno soltanto vince ed avrà la
possibilità di essere sviluppato a livello di progetazione esecu�va.
De iure condendo, in chiave di modifica al codice appal�, il modello o�male da
seguire dovrebbe essere quello francese dove, defini� adegua� requisi� di
capacità tecnica ed economica, l’amministrazione effetua una selezione fra
coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso invitando un
numero ristreto (da 3 a 5) di sogge� chiama� a produrre un progeto che poi
sarà valutato dalla giuria del concorso.
Pensare quindi di rendere obbligatorio, per quasi tute le categorie di interven�,
il ricorso al concorso di progetazione appare eccessivo e tale da mol�plicare le
cri�cità evidenziate che, già oggi, derivano dall’applicazione delle norme del
codice appal�.
C’è poi un’altra ragione per cui i concorsi non possono rappresentare modalità
gerarchicamente sovraordinate alle altre e usuali forme di affidamento, come il
ricorso all’affidamento di servizi di ingegneria e architetura, strumento ben più
rapido e in grado di assicurare la capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria degli affidatari. Va infa� considerato che già a legislazione vigente si
consente al vincitore di un concorso di ricevere automa�camente lo sviluppo
della progetazione senza dovere dimostrare, prima del concorso, di essere in
possesso dei requisi�. Ciò espone il commitente rischi in termini di affidabilità e
competenza nella redazione dello sviluppo progetuale. Da questo punto di vista
l’esclusione dell’esperienza pregressa dai criteri di valutazione dei proge�
propos� in sede di concorso non assicura la selezione di proge�s�
sufficientemente qualifica� per lo svolgimento della prestazione e dello sviluppo
progetuale.
A nostro avviso, invece, occorrerebbe prevedere che sempre, prima dell’avvio del
concorso (e non dopo la scelta del progeto vincitore), siano defini� i requisi� di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizza�va necessari per lo
svolgimento di tuta la progetazione. La preven�va cos�tuzione del
raggruppamento con al suo interno sogge� in grado, per esperienza e capacità,
di sviluppare i contenu� del progeto fa in modo di assicurare che il PFTE o l’idea
prodota nel concorso, sia stata ben valutata soto tu� i pun� di vista,
diminuendo quindi il rischio di successive problema�che nella fase di redazione
della progetazione esecu�va.
Premesso quindi che il vigente codice appal� è necessario che rimanga il
riferimento fondamentale in materia, in quanto già in tale sede i concorsi sono
sta� valorizza� laddove ve ne siano ragioni tecniche per il loro u�lizzo, va
segnalato che l’obbligo (addiritura anche per le opere infrastruturali) di
impiegare lo strumento del concorso finirebbe anche per stravolgere l’usuale
prassi di affidamento delle più importan� stazioni appaltan� del nostro Paese
rallentando in maniera significa�va l’iter di progetazione e realizzazione di tali
interven�.
Pertanto, premesso che in via generale il ricorso ai concorsi di progetazione può
avere una sua logica laddove gli interven� rivestano le carateris�che oggi
previste dal codice appal� (rilevante impato storico-ar�s�co, architetonico,
ecc.), la scelta sull’u�lizzo di tale procedura deve essere sempre rimessa alla
stazione appaltante senza imporre un vincolo generalizzato. Le concrete esigenze
della commitenza, spesso legate anche a finanziamen� assegna� o da
assegnare, condizionano le scelte sull’alterna�va fra procedura di affidamento e
concorso.
Infine c’è anche un problema di tempi: la maggior parte degli interven� sul
territorio, sui quali si convogliano spesso risorse ingen�, hanno carateris�che
sempre più complesse che richiedono esperienze e competenze di alto profilo –
anche dal punto di vista della ges�one dei processi di produzione progetuale –
in grado di soddisfare tempi di realizzazione non compa�bili con le farraginose
procedure legate ai concorsi che guardano essenzialmente alla sola qualità e non
all’accertata capacità ed esperienza dell’affidatario del progeto. Difficile poi
immaginare che il concorso possa integrarsi, sempre dal punto di vista dei tempi,
con strumen� molto u�lizza� dalle stazioni appaltan� come gli accordi quadro.
La previsione dell’obbligo di ricorrere ai concorsi di progetazione e di idee per
opere sopra soglia UE (215.000) o oltre i 140.000 euro o per tu� i lavori oltre i
5,3 milioni e, a prescindere dall’importo, per opere aven� “rilevante interesse
architetonico” – unitamente agli incen�vi per chi ricorra ai prede� concorsi –
rischia di determinare un aumento eccessivo di tempi e di cos� ai quali non
necessariamente segue un aumento della qualità dell’opera.
In defini�va, quindi, si ri�ene che debbano essere espunte dai due ddl le norme
in tema di concorsi riconoscendo al codice appal� il merito di avere definito un
quadro di regole equilibrato e calibrato sulle diverse esigenze delle stazioni
appaltan� che, per determinate opere, potranno valutare se ricorrere allo
strumento del concorso.
Si ri�ene quindi correto l’asseto delineato dal codice vigente che, come
accennato, già valorizza i concorsi di progetazione e di idee con lo scopo di
promuovere la qualità architetonica e urbanis�ca, senza che essi abbiano un
caratere obbligatorio o preferenziale rispeto alle altre modalità di affidamento.
Con riferimento all’ar�colo 5 del ddl 1711, appare poco chiaro il rifermento alle
“modalità preferenziali”, formulazione anomala e tale da determinare un rischio
di incertezza norma�va, fonte di possibili contenziosi.
Da ul�mo, si evidenzia che la previsione di sanzioni pecuniarie per l’omesso
ricorso al concorso di progetazione porta con sé il rischio di incentrare il progeto
sui soli aspe� architetonici, ponendo in secondo piano gli aspe� tecnicoingegneris�ci – struture, infrastruture, impian� e sicurezza – in ragione del
�more delle PP.AA. di incorrere nella responsabilità contabile.
Infine, la figura del supervisore dei concorsi is�tuita dall’ar�colo 8, comma 3 del
ddl 1112 sembra ultronea rispeto alle figure di supporto al RUP già previste dalla
disciplina vigente, che consente alle stazioni appaltan� di nominare consulen�
per le diverse esigenze che dovessero manifestarsi. Essa si traduce in un
appesan�mento procedurale con scarso impato su concorsi. In ogni caso,
qualora dovesse permanere la figura del supervisore dei concorsi, ad avviso
dell’OICE sarebbe opportuno specificare le competenze di professionalità del
soggeto che può rives�re tale qualifica, inserendovi un riferimento più puntuale
alle a�vità rientran� nel campo dell’ingegneria, dell’architetura e della
progetazione.
Proposte di emendamento al ddl 1112:
a) sopprimere l’ar�colo 7;
b) all’ar�colo 9, comma 1, le parole “di cui all’articolo 7” sono sos�tuite dalle
seguen� “di progettazione o di idee”; al comma 2, l’ul�mo periodo è
soppresso.
c) all’ar�colo 11, comma 1, dopo la parola “ricorre” è sos�tuita dalle parole
“può ricorrere” e le parole “di cui all’articolo 7” sono soppresse;
d) sopprimere l’ar�colo 15;
e) sopprimere l’ar�colo 16;
f) sopprimere l’ar�colo 8;
in alterna�va:
g) all’ar�colo 8, comma 1, le parole “ai fini di cui all’articolo 7” sono soppresse
e alla fine sono aggiunte le parole “di progettazione o di idee”;
h) all’ar�colo 8, comma 2 le parole “di cui all’articolo 7” sono sos�tuite dalle
parole “di progettazione o di idee”;
i) all’ar�colo 8, comma 3: dopo la parola “professionalità”, aggiungere le
seguen� parole: “in materia di progettazione, architettura o ingegneria”.
Proposte di emendamento al ddl 1711:
a) all’ar�colo 5, comma 1, la parola “prevedono” è sos�tuita dalle seguen�
“possono prevedere” e le parole “quale modalità preferenziali di” sono
sos�tuite dalle seguen� “per la”;
b) all’ar�colo 5, il comma 2 è soppresso.
Competenze del Ministero della cultura (art. 3 e 11 ddl 1112)
Non appare condivisibile che il Ministero della cultura possa provvedere, come
proprio compito is�tuzionale, alla “ideazione e progetazione” di opere di
rilevante interesse architetonico des�nate ad a�vità culturali. Ciò innanzituto
per un problema di “espropriazione” delle competenze degli en� locali ma, più
in generale, anche perché ciò rappresenterebbe un’inversione di tendenza
rispeto alla linea norma�va che vede sempre più prevalere una poli�ca di
esternalizzazione delle a�vità progetuali. Stesso discorso va fato per le norme
(art. 3, comma 1, let. b e h) che prevedono un ruolo progetuale del Ministero,
d’intesa o su richiesta delle amministrazioni competen�.
Viceversa sarebbe opportuno rafforzare in capo al Ministero la funzione,
generale, di programmazione delle opere e delle inizia�ve che possono avere
rilievo dal punto di vista dei beni culturali e ambientali.
Proposte di emendamento:
a) all’ar�colo 3, comma 1, letera b) sos�tuire le parole “ideare e progettare”
con la parola “programmare” e alla letera h) sopprimere le parole “ed
elaborare”;
b) all’ar�colo 11, comma 2, la parola “provvede” è sos�tuita dalle seguen�
“può provvedere” e le parole “all’ideazione e, d’intesa con le
amministrazioni competenti, alla progettazione” sono sos�tuite dalle
seguen� “alla programmazione”;
c) all’ar�colo 11, comma 3 le parole “all’ideazione o alla progettazione” sono
sos�tuite dalle seguen� “alla programmazione”;
d) all’ar�colo 11, comma 4, la parola “ricorrono” è sos�tuita dalle seguen�
“possono ricorrere” e le parole “di cui all’articolo 7” sono soppresse.
Coinvolgimento di altre is�tuzioni nella promozione dell’architetura (art. 3 ddl
1112)
La scelta di incentrare nelle mani del solo Ministero della Cultura le funzioni di
promozione e di tutela e diffusione dell’architetura, senza coinvolgere altre
is�tuzioni che rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito della realizzazione di
opere pubbliche, rafforza l’atenzione rivolta esclusivamente all’architetura
senza tenere in considerazione gli aspe� ingegneris�ci – essenziali – delle opere
medesime, specialmente nel campo delle infrastruture.
L’OICE è dell’avviso che sarebbe opportuno assicurare un coordinamento stabile
e struturato tra il Ministero della Cultura e altre is�tuzioni (come il Ministero
delle Infrastruture e dei Traspor� e l’Anac, quest’ul�ma al fine di garan�re la
trasparenza e il rispeto delle norme in materia di evidenza pubblica).
Proposte di emendamento:
All’ar�colo 3, comma 1, dopo le parole “di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42,” aggiungere le seguen� “assicurando il coordinamento con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Autorità Nazionale
Anticorruzione”.
Equiparazione tra giovani archite� e ingegneri (art. 9 ddl 1711 e 10 e 14 ddl
1112)
Come accennato, le opere di rilevanza architetonica e urbanis�ca, sopratuto
nel campo delle infrastruture, non possono prescindere dall’atenzione agli
aspe� ingegneris�ci.
L’approccio incentrato sulla figura professionale dell’architeto rischia infa� di far
passare in secondo piano aspe� essenziali del progeto, quali la sicurezza e la
funzionalità dell’opera, specialmente nell’ambito delle infrastruture.
Per tali ragioni, si ri�ene opportuno ampliare il perimetro sogge�vo di
applicazione dei due disegni di legge nella parte in cui mirano a valorizzare i
giovani archite� al fine di garan�re loro un accesso più equo alla progetazione
pubblica al fine di ricomprendervi altresì i giovani ingegneri. Si propone dunque
di sos�tuire la nozione di “giovani archite�” con quella più ampia di “giovani
professionis�”, al fine di ricomprendervi altresì i professionis� di età inferiore ai
40 anni laurea� in ingegneria e abilita� all’esercizio della professione, in linea con
la maggior parte delle disposizioni del ddl 1711.
Proposte di emendamento al ddl 1711:
Nella rubrica dell’ar�colo 9, sos�tuire la parola “architetti” con la parola
“professionisti”.
Proposte di emendamento al ddl 1112:
a) all’ar�colo 10, nella rubrica e al comma 1, sos�tuire la parola “architetti”
con la parola “professionisti”;
b) all’ar�colo 14, la rubrica è sos�tuita dalla seguente “Premio per i giovani
progettisti italiani” e al comma 2, dopo la parola “architettura”, aggiungere
le seguen� “e all’ingegneria”.
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