(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2026 - (AGENPARL) – Tue 06 January 2026 COMUNICATO N. 49/DIV – 6 GENNAIO 2026
49/258
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 3, 4 E 5 GENNAIO 2026
Si riportano i risultati delle gare disputate il 3, 4 e 5 Gennaio 2026
1^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ARZIGNANO VALCHIAMPO
CITTADELLA
DOLOMITI BELLUNESI
INTER U23
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
TRIESTINA
GIRONE B
UNION BRESCIA
VIRTUS VERONA
ALBINOLEFFE
NOVARA
L.R. VICENZA
LECCO
PRO PATRIA
PERGOLETTESE
GIANA ERMINIO
ALCIONE MILANO
CAMPOBASSO
FORLÌ
GUIDONIA MONTECELIO
JUVENTUS NEXT GEN
PIANESE
PONTEDERA
TERNANA
VIS PESARO
RIPOSA: GUBBIO
SAMBENEDETTESE
RAVENNA
AREZZO
PERUGIA
CARPI
ASCOLI
TORRES
LIVORNO
PINETO
GIRONE C
ATALANTA U23
AZ PICERNO
BENEVENTO
CAVESE
COSENZA
FOGGIA
POTENZA
SIRACUSA
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
LATINA
AUDACE CERIGNOLA
CROTONE
SORRENTO
MONOPOLI
CATANIA
GIUGLIANO
SALERNITANA
CASERTANA
CASARANO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di
seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 3, 4 E 5 GENNAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CAVESE, LECCO, L.R. VICENZA,
PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, SALERNITANA, SIRACUSA, TERNANA, TORRES,
TRAPANI, VIS PESARO, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa
di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– esposto, senza autorizzazione, uno striscione offensivo dei tifosi di altre società o di altri
Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità anche in considerazione della
breve durata dell’esposizione e della rimozione un’ora prima l’inizio della gara;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di
quattro minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento
all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare
riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. sette minuti prima l’inizio della gara, un petardo sul terreno di gioco all’altezza
del dischetto del calcio di rigore, provocando danni al manto erboso;
2. al 6° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle
provocate al manto erboso, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).
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AMMENDA € 700,00
VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, all’88° minuto della gara, una bottiglietta di plastica
semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’8%) posizionati nel Settore Tribuna
Coperta, al 48° minuto del primo tempo, mentre l’Arbitro si recava alla postazione
FVS (ubicata contro la rete di recinzione che divide la Tribuna Coperta dal recinto
di gioco), dopo essersi accalcati intorno alla predetta postazione FVS, urlato
numerosi cori offensivi nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
compresa la particolare odiosità della condotta sub B), rilevato che per la condotta
sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate
conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una
delle porte e una mattonella dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi
ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
SIRACUSA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in
quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo
(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 40%), presenti nel
Settore Curva Furlan, intonato:
1. al 21° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in
49/260
entrambe le circostanze;
2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. divelto e danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato;
2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
FOGGIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% circa) posizionati nel settore
Tribuna Est, intonato, al 24° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli
organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 16 GENNAIO 2026
PERNA FRANCESCO
(COSENZA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del
IV Ufficiale in quanto, gli si avvicinava protestando veementemente e platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato; dopo la notifica del provvedimento di espulsione mentre
usciva dal terreno di gioco reiterava la condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 13 GENNAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
FAGGIANO DANIELE
(SALERNITANA)
per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
49/261
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 27 GENNAIO 2026
MARCHETTI STEFANO
(CITTADELLA)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:
1. per tutta la durata del secondo tempo, anziché permanere all’interno dell’area della propria
panchina, si posizionava nel recinto di gioco, in prossimità della porta della squadra avversaria;
2. inoltre, al termine della gara, si recava direttamente negli spogliatoi senza fornire assistenza
alla squadra Arbitrale in qualità di dirigente addetto all’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, C.G.S. e 65 N.O.I.F., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione
aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro, r. proc. fed., supplemento r. Arbitrale).
INTUIRE ALFREDO
(COSENZA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto, portava nei locali spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, senza alcuna
preventiva richiesta da parte della squadra Arbitrale, alcuni cartoni contenenti residui di cibo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, sanzione
aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GENNARI ANDREA
(VIS PESARO)
per avere, al 52° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo parole
irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO
(CAVESE)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo nei loro confronti
frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOMEI FRANCESCO
(ASCOLI)
AMMONIZIONE (III INFR)
VECCHI STEFANO
(INTER U23)
49/262
AMMONIZIONE (II INFR)
VOLPE GENNARO
BANCHIERI SIMONE
ARONICA SALVATORE
FRESCO LUIGI
(LATINA)
(PONTEDERA)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TESSER ATTILIO
(TRIESTINA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BOTRUGNO VITTORIO
(CASARANO)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del
IV Ufficiale e della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva
dall’area tecnica avvicinandosi al monitor e proferendo frasi irriguardose nei confronti della
Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SALVATI FERDINANDO
(GIUGLIANO)
A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari, in quanto, si avvicinava minacciosamente all’area tecnica
avversaria concorrendo ad alimentare un clima di tensione;
B) per avere, tra il primo e secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione,
tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, mentre quest’ultimo
attendeva che i calciatori facessero ingresso nei rispettivi spogliatoi, proferiva frasi irrispettose
nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r.
proc. fed., panchina aggiuntiva).
CESARONI GIOVANNI
(VIS PESARO)
per avere, al 52° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo parole
irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione
FVS (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
NARDO ANDREA
(POTENZA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione al comportamento tenuto dal SIG.
SALVATI FERDINANDO, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose concorrendo ad
alimentare un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e
49/263
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
(GIUGLIANO)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza
di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, rendendo necessario
l’intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate
conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.
ARENA MATTEO
(SALERNITANA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il palone, lo colpiva con
i tacchetti esposti sopra la caviglia, senza procurargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate
conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GILLI MATTEO
CURADO MARCOS
VITALE GAETANO
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM
SANDRI MATTIA
BARBINI MATTEO
(AREZZO)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAVESE)
(CROTONE)
(DOLOMITI BELLUNESI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PETERMANN DAVIDE
(FOGGIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla
panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase gravemente offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS e la relativa
riprovevolezza (calciatore di riserva, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PARLATI SAMUELE
EKLU SHAKA MAWULI
RAVASIO MARIO
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
SCOGNAMILLO STEFANO
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(BENEVENTO)
49/264
CHIRICO’ COSIMO
CELLI ALESSANDRO
CIONEK THIAGO RANGEL
SALVI ALESSANDRO
LANGELLA CHRISTIAN
LAMESTA ALESSANDRO
LAEZZA GIULIANO
MARENCO FILIPPO
MASTRANTONIO DAVIDE
BATTISTINI MATTEO
TORRASI EMANUELE
VITALI PABLO
GOLEMIC VLADIMIR
PACCIARDI FEDERICO
SOLCIA DANIELE
GARETTO MARCO
(CASARANO)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LATINA)
(LECCO)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(TERNANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
ROSSINI MATTEO
CALABRESE BERNARDO
MICELI MIRKO
(CARPI)
(LATINA)
(MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRIGHT KEVIN
BELLODI GABRIELE
CERESOLI ANDREA
LANCINI EDOARDO
GYAMFI BRIGHT
PIERACCINI SIMONE
LORETO CIRO
FIORDILINO ANTONIOLUCA
ANGHELE LORENZO
PORRO MATTIA
BONASSI LUCA
MAWETE CHRIST JESUS
BASSO GIANMARCO
BANE ABDOUL HATE
SPINI CRISTIAN
PAGANINI LUCA
(ALCIONE MILANO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CASARANO)
(CATANIA)
(CAVESE)
(INTER U23)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LIVORNO)
(LIVORNO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(RAVENNA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
QUAINI ALESSANDRO
(CATANIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GUCCIONE FILIPPO
DI TACCHIO FRANCESCO
D’AMICO FELICE
DE ROSA ROBERTO
RICCARDI ALESSIO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
(AREZZO)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(RENATE)
49/265
AMMONIZIONE (VI INFR)
ZAMMARINI ROBERTO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
PUZONE MATTIA
SILVESTRI LUIGI
(GIUGLIANO)
(PERGOLETTESE)
(SIRACUSA)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MILILLO ALESSIO
MINESSO MATTIA
D’UFFIZI SIMONE
PISTOLESI FRANCESCO
TUZZA STEFANO
CRISTALLO CLAUDIO
TANTALOCCHI ELIA
GERBI ERIK
VITA ALESSIO
PETRELLI ELIA
PREVITALI NICOLAS
PEROTTI CLEMENTE
CARRARO MARCO
CACCAVO LUIGI
DI COSMO LEONARDO
PELLEGRINO ALESSANDRO
CERRETTI CRISTIAN
SIATOUNIS ANTONIOS
MASI ALBERTO
VASSALLO FRANCESCO
SABBATANI ANTONIO
NAZZARO MARCO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CITTADELLA)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (II INFR)
CORRADINI GIOVANNI
STEFFANONI FEDERICO
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
CAVION MICHELE
RADA ARMAND
PARIGI GIACOMO
FERRANDINO DANIELE
MASTROPIETRO FEDERICO
SCACCABAROZZI JACOPO
BURRUANO ANGELO
CAROSSO ALESSANDRO
CULTRARO GIOVANNI
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(CROTONE)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(SAMBENEDETTESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
LEVAK SERGEJ
CANTISANI RAFFAELE
DE LUCIA VICTOR
ORLANDO FRANCESCO
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
49/266
MERELLI DAVIDE
OCCHIPINTI EMANUELE LUCA
MARCHISANO MATTEO
PANAIOLI LORENZO
LEDONNE NICOLO
IEVOLI MATTIA
BARTOLOMEI PAOLO
SODERO ANDREA
VIGLIOTTI GIANLUCA
LEPORE FRANCO
PROIETTI MATTIA
AMADIO MARCO
NICASTRO FRANCESCO
ZOIA RICCARDO
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LIVORNO)
(NOVARA)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PINETO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 6 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
49/267
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