(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2025 - (AGENPARL) – Tue 11 November 2025 COMUNICATO STAMPA n. 136/25
Lussemburgo, 11 novembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-19/23 | Danimarca/Parlamento e Consiglio (Salari minimi adeguati)
La Corte conferma la validità di gran parte della direttiva relativa ai salari
minimi adeguati nell’Unione europea
Tuttavia, annulla la disposizione che elenca i criteri che gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali
devono obbligatoriamente prendere in considerazione al momento della determinazione e dell’aggiornamento
di tali salari, nonché la norma che ne impedisce la riduzione quando tali salari sono soggetti a indicizzazione
automatica
La Danimarca ha adito la Corte di giustizia chiedendo l’annullamento integrale della direttiva relativa a salari minimi
adeguati nell’Unione europea. Essa ritiene, tra l’altro, che tale direttiva pregiudichi la ripartizione delle competenze
tra l’Unione e gli Stati membri, in quanto comporterebbe un’ingerenza diretta nella determinazione delle
retribuzioni all’interno dell’Unione e nel diritto di associazione, che, secondo i Trattati, rientrerebbero nella
competenza nazionale. La Corte dà ragione alla Danimarca solo in parte. Essa individua un’ingerenza di questo tipo
in due disposizioni della direttiva rivolte agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali e riguardanti la
determinazione o l’aggiornamento di tali salari. Per il resto, la Corte respinge il ricorso della Danimarca,
confermando così la validità della maggior parte della direttiva in questione.
Il 19 ottobre 2022 il legislatore dell’Unione, ossia il Parlamento europeo e il Consiglio, ha adottato la direttiva relativa
a salari minimi nell’Unione europea 1. Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, questa
direttiva istituisce un quadro diretto, in particolare, a garantire l’adeguatezza dei salari minimi legali negli Stati
membri in cui essi sono previsti, e a promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari.
La Danimarca 2 ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento integrale 3 di tale
direttiva.
Essa sostiene che la direttiva viola la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, in quanto
comporta un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni all’interno dell’Unione e nel diritto di
associazione, settori che, conformemente ai Trattati 4, esulano dalle competenze dell’Unione.
La Corte ritiene che l’esclusione della competenza dell’Unione prevista dai Trattati nei due settori in
questione non si estenda a tutte le questioni che presentano un nesso qualsiasi con le retribuzioni o il
diritto di associazione. Essa non riguarda nemmeno qualsiasi misura che, nella pratica, avrebbe effetti o
ripercussioni sul livello delle retribuzioni. In caso contrario, alcune competenze attribuite all’Unione per sostenere e
integrare l’azione degli Stati membri in materia di condizioni di lavoro 5 sarebbero svuotate dei loro contenuti.
Pertanto, l’esclusione della competenza si applica solo all’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella
determinazione delle retribuzioni e nel diritto di associazione.
Dopo aver esaminato la finalità e il contenuto della direttiva, la Corte identifica un’ingerenza di questo tipo solo
in due casi specifici.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
In primo luogo, la direttiva impone, agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, dei criteri 6 da prendere
in considerazione nelle procedure per la determinazione e l’aggiornamento di tali salari. In questo modo, la
direttiva comporta un’armonizzazione di una parte degli elementi costitutivi dei salari minimi legali e, di
conseguenza, un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni.
In secondo luogo, lo stesso vale per la norma che impedisce la riduzione dei salari minimi legali 7 quando la
legislazione nazionale prevede un meccanismo automatico di indicizzazione di tali salari.
Di conseguenza, la Corte annulla le disposizioni della direttiva che comportano tali ingerenze dirette del
diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni che, per questo motivo, esulano dalle competenze
legislative dell’Unione. Per il resto, respinge il ricorso della Danimarca.
In particolare, la Corte conclude che la direttiva non comporta alcuna ingerenza diretta del diritto dell’Unione
nel diritto di associazione. Essa giunge in particolare a tale conclusione per quanto riguarda la disposizione della
direttiva dedicata alla «Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari», con la
motivazione che, tra l’altro, tale disposizione non obbliga gli Stati membri a imporre l’adesione di un maggior
numero di lavoratori a un’organizzazione sindacale. La Corte respinge anche il motivo di ricorso della Danimarca
secondo il quale la direttiva sarebbe stata adottata su una base giuridica errata 8.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea.
Sostenuta dalla Svezia.
In subordine, la Danimarca ha chiesto l’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e/o dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, relativi alla
promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari. Secondo la Danimarca, anche tali disposizioni interferirebbero con le
competenze degli Stati membri.
Articolo 153, paragrafo 5, TFUE.
Secondo l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
Secondo l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, tali criteri comprendono almeno il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo
della vita, il livello generale dei salari e la loro distribuzione, il tasso di crescita dei salari e i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della
produttività.
Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.
A sostegno della sua domanda diretta all’annullamento integrale della direttiva, la Danimarca ha inoltre sostenuto che, sebbene l’oggetto della
direttiva rientri nella competenza dell’Unione, essa si fonda su una base giuridica inadeguata. Poiché riguarda anche la rappresentanza e la difesa
collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, essa avrebbe dovuto essere adottata all’unanimità dal Consiglio, mentre è stata adottata
a maggioranza qualificata.
Direzione della Comunicazione
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