
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 16 ottobre 2025
ILLEGITTIME LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE UMBRIA SUL FINANZIAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA)
La Corte, nel richiamare le considerazioni già svolte nella sentenza numero 1 del 2024, ha ribadito che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 118 del 2011 richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del loro servizio sanitario. Ha, quindi, rilevato che le disposizioni di legge della Regione Umbria oggetto di censura avevano assegnato risorse all’ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.
Dunque, le disposizioni della Regione Umbria censurate hanno violato l’articolo 20 del decreto legislativo numero 118 del 2011 e, per suo tramite, la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Roma, 16 ottobre 2025