
(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 126/25
Lussemburgo, 18 settembre 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-188/24 | WebGroup Czech Republic e NKL
Associates e C-190/24 | Coyote System
Avvocato generale Szpunar: una misura che costituisce un corollario di
disposizioni del diritto penale o che è necessaria per garantire l’efficacia
dei controlli stradali rientra nel principio dello Stato d’origine previsto
dalla direttiva sul commercio elettronico
La legislazione francese limita alcuni servizi digitali per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblici. In particolare, vieta
l’accesso dei minori ai siti pornografici e impone agli editori di tali siti di mettere in atto dispositivi tecnici che lo
prevengano. Essa limita inoltre i servizi di assistenza alla guida mediante geolocalizzazione, vietando la segnalazione
di taluni controlli stradali. Tali misure sono attuate mediante due decreti, d ei quali è chiesto l’annullamento dinanzi
al Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese in due cause distinte.
Nella causa C-188/24, le società WebGroup Czech Republic e NKL Associates, con sede nella Repubblica ceca,
sostengono che la normativa francese viola il principio dello «Stato d’origine» previsto dalla direttiva sul commercio
elettronico 1, secondo il quale, per quanto riguarda le prescrizioni rientranti nell’«ambito regolamentato», i servizi
sono disciplinati dalla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito.
Nella causa C-190/24, la società specializzata nell’assistenza alla guida Coyo te System, con sede in Francia, lamenta
che il divieto di segnalare taluni controlli stradali violi il principio del lo «Stato d’origine» e istituisca un obbligo di
sorveglianza proibito dalla direttiva.
Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha chiesto alla Corte di giustizia, in particolare, se l’obbligo imposto agli editori
dei servizi online rientri nell’«ambito regolamentato» 2 della direttiva e se tale ambito copra il divieto imposto ai
servizi di assistenza alla guida.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Maciej Szpunar propone alla Corte di
dichiarare che l’ambito regolamentato definito dalla direttiva comprende l’obbligo gravante sugli editori di
servizi di comunicazione online di attuare dispositivi tecnici destinati a prevenire la possibilità, per i minori,
di accedere ai contenuti pornografici. Tale ambito comprenderebbe altresì un divieto imposto agli operatori di
un servizio elettronico di assistenza alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di
ritrasmettere qualsiasi messaggio o indicazione emessi dagli utenti che possa consentire agli altri utenti di
sottrarsi a controlli stradali. Non osterebbe a tale conclusione la circostanza che tali obblighi non riguardino
alcuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione della direttiva.
L’avvocato generale ritiene che le misure adottate dalla Francia non siano escluse dall’ambito regolamentato per il
solo motivo di costituire, rispettivamente, un corollario di disposizioni del diritto pen ale e una misura necessaria per
garantire l’efficacia dei controlli stradali condotti per fermare persone ricercate per un reato o pericolose per
l’ordine o la sicurezza pubblici.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Per quanto riguarda la causa WebGroup Czech Republic e NKL Associates, egli rileva che i dispositivi di tutela dei
minori previsti dal diritto dell’Unione, frutto di un consenso tra Stati membri, sono già inquadrati, in particolare, da
una deroga prevista dalla direttiva 3, sicché non è possibile eludere tale meccanismo per imporre obblighi risultanti
da disposizioni generali e astratte ai prestatori di servizi.
Peraltro, nella causa Coyote System, l’avvocato generale ricorda che la terza questione verte su una disposizione 4
della direttiva che si applica solo quando il prestatore offre servizi di «hosting». Orbene, il servizio di
geolocalizzazione di Coyote System non corrisponde alla definizione del servizio di hosting: non si limita a