
(AGENPARL) – Fri 14 March 2025 *AMG ENERGIA SPA *
*Interferenze tram, sentenza del Tar Sicilia Palermo dà ragione ad AMG
Energia:*
*“I costi della risoluzione non devono gravare sugli enti gestori dei
sottoservizi” *
I costi della risoluzione delle interferenze tram non devono gravare sui
gestori dei sottoservizi e quindi su AMG Energia.
É quanto ha deciso la V sezione del Tar Sicilia Palermo, con sentenza n.
555 pubblicata il 13 marzo, che definisce il contenzioso pendente contro il
Comune di Palermo per la vicenda tram e annulla la delibera di giunta
comunale n. 262 adottata il 28 novembre 2022. L’amministrazione comunale
con questa delibera aveva imposto ai gestori dei sottoservizi a rete – tra
cui AMG Energia per le reti di distribuzione metano di sua proprietà e per
gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale – l’onere
economico della risoluzione delle interferenze, subordinando l’avvio dei
lavori della linea tranviaria alla rimozione, a spese dei gestori, delle
infrastrutture situate, asseritamente in modo non conforme a legge, entro i
70 centimetri previsti per la piattaforma tranviaria.
I giudici amministrativi della V sezione del Tar hanno confermato quanto
già espresso nel 2023 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza
n. 587/2023): *in aderenza agli assunti della società ricorrente Terna
Elettrica Nazionale (rappresentata dagli avvocati C. Comandè, M. Carbone,
F. Covone e A. Iacono) e di AMG Energia Spa (rappresentata dall’avvocato
Paola Corrao)*, hanno espressamente riconosciuto *l’erroneità
dell’interpretazione adottata dal Comune di Palermo sui costi di
risoluzione delle interferenze e, conseguentemente, l’illegittimità della
delibera comunale impugnata per violazione dell’art. 27 del Codice dei
Contratti pubblici, difetto di istruttoria e mancanza di copertura
finanziaria.*
Il Comune, in violazione delle disposizioni dell’articolo 27 del Codice dei
contratti pubblici, con la delibera impugnata aveva autorizzato l’avvio dei
lavori per la realizzazione delle linee tranviarie senza aver previamente
definito un piano di risoluzione delle interferenze e senza garantire la
necessaria copertura finanziaria nel bilancio, trasferendo arbitrariamente
i relativi costi sugli enti gestori – ossia le società come AMG Energia Spa
che amministrano reti o impianti di pubblici servizi potenzialmente
interferenti con l’opera pubblica – anziché sul soggetto aggiudicatore, a
cui per legge spetta tale specifico onere.
L’articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici, che disciplina in modo
specifico la gestione delle interferenze nella realizzazione delle opere
pubbliche, si basa, invece, su un evidente e fondamentale principio
logico-funzionale: *i costi della rimozione delle interferenze devono
gravare su chi realizza l’opera e non su soggetti terzi che non hanno
alcuna responsabilità nella scelta progettuale, né interesse diretto alla
sua esecuzione. Le interferenze derivano dalla decisione pubblica di
realizzare un’opera su un’area già occupata da infrastrutture preesistenti;
di conseguenza, è del tutto irragionevole imporre ai gestori di tali
infrastrutture l’onere economico di adeguarsi a una scelta che non dipende
da loro, bensì dall’amministrazione che ha deciso di realizzare l’opera
pubblica**. *
Il Comune di Palermo, tuttavia, ha disatteso tale disciplina, adottando la
delibera impugnata senza aver preventivamente definito un piano di
risoluzione delle interferenze e senza garantire la copertura finanziaria
degli interventi, trasferendo, arbitrariamente e in violazione
dell’articolo 27 del Codice dei contratti, gli oneri sugli enti gestori tra
cui anche la sua società interamente partecipata AMG Energia Spa.
L’erroneità della determinazione amministrativa assunta era stata già in
precedenza confermata anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Siciliana nella sentenza n. 587/2023, pronunciata nell’ambito di
altro contenzioso relativo alla medesima vicenda oggetto del presente
giudizio. In quella sede, il Cga, esaminando l’impugnazione di atti
prodromici adottati dal Comune di Palermo in sede di conferenza di servizi,
nei quali era stata prevista l’allocazione dei costi di risoluzione delle
interferenze in capo agli enti gestori, aveva affermato l’illegittimità di
tali determinazioni, ritenendole in contrasto con la disciplina
dell’articolo 27 del Codice appalti ed escludendo altresì la possibilità di
applicare l’articolo 28 del Codice della Strada erroneamente invocato dal
Comune di Palermo, in ragione del principio di specialità, che rende
prevalente la disciplina dettata dal Codice dei Contratti pubblici rispetto
a quella prevista per le interferenze nella viabilità ordinaria.
In ultimo, con la sentenza pubblicata il 13 marzo i giudici amministrativi
hanno altresì ritenuto *erronea *e frutto di un *macroscopico difetto di
istruttoria* la delibera di giunta anche nella parte in cui
l’Amministrazione comunale ritiene arbitrariamente di limitare gli
interventi di risoluzione delle interferenze ai soli sottoservizi collocati
entro i 70 cm dalla piattaforma tranviaria, senza considerare le effettive
implicazioni per le infrastrutture preesistenti e la loro gestione.
“Su questa vicenda la sentenza del Tar arriva dopo la pronuncia del Cga e,
ancora una volta, dà ragione ad AMG Energia – dichiara il presidente di AMG
Energia, Francesco Scoma –. Scardina un paradigma che purtroppo da sempre
colpisce le società partecipate e cioè il fatto di venire considerate dal
Comune di Palermo non come costole e bracci operativi dell’amministrazione
centrale ma come mera controparte. Non una risorsa da valorizzare e
tutelare ma quasi un nemico. L’azienda, già con la precedente
amministrazione comunale, di fronte al rischio di andare in default per gli
oneri (non preventivati e improduttivi) legati alla risoluzione delle
interferenze, si è dovuta difendere. Purtroppo la linea del Comune è
rimasta immutata tanto che, durante la pendenza del giudizio di appello
innanzi al Cga (che poi ha dato ragione ad AMG Energia), è seguita una
nuova delibera di Giunta e in ultimo una causa civile. La sentenza conferma
che c’è un difetto di progettazione a monte da parte del Comune ed è la
dimostrazione dell’ovvio: le criticità legate ad un’errata valutazione
dell’impatto dell’opera non possono essere scaricate sugli enti gestori e a
maggior ragione su AMG Energia, come se fosse un’entità terza, differente
dall’amministrazione cittadina da cui, invece, siamo interamente
partecipati”.
Palermo 14 marzo 2025