
(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 COMUNICATO N. 105/DIV – 28 GENNAIO 2025
105/366
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 24, 25, 26 e 27 GENNAIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 24, 25, 26 e 27 Gennaio 2025
5^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ATALANTA U23
CALDIERO TERME
FERALPISALO’
L.R. VICENZA
NOVARA
PADOVA
RENATE
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
GIRONE B
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
TRENTO
PERGOLETTESE
ALCIONE MILANO
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
VIRTUS VERONA
LECCO
ARZIGNANO V.
AREZZO
CAMPOBASSO
CARPI
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PINETO
SESTRI LEVANTE
TERNANA
VIRTUS ENTELLA
PONTEDERA
GUBBIO
ASCOLI
RIMINI
PESCARA
TORRES
LEGNAGO SALUS
VIS PESARO
PIANESE
GIRONE C
CASERTANA
CATANIA
CROTONE
FOGGIA
JUVENTUS NEXT GEN
LATINA
MONOPOLI
POTENZA
TEAM ALTAMURA
TURRIS
ACR MESSINA
GIUGLIANO
AZ PICERNO
BENEVENTO
TRAPANI
AVELLINO
CAVESE
AUDACE CERIGNOLA
TARANTO
SORRENTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 27 e 28 Gennaio 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 24, 25, 26 e 27 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della quinta giornata di ritorno del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AVELLINO, CARPI, CATANIA,
FOGGIA, LATINA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PERUGIA, PIANESE,
POTENZA, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA, TERNANA e VIRTUS ENTELLA
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud
Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. durante la gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di media intensità sul terreno di
gioco, senza conseguenze;
3. durante la gara, quattro petardi di media intensità, nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
4. al 16°, al 25° minuto del primo tempo, al 17° e al 40° minuto del secondo
tempo, quattro pugni di chicchi di grandine (caduta prima dell’inizio della gara),
nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al 23° e al 31° minuto de primo tempo, due petardi di
105/367
media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 21° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, due
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, cinque bottigliette vuote e quarantotto bottigliette vuote di caffè
“Borghetti” nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica).
AMMENDA € 700,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 5° e al 16° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, due bottigliette di
acqua da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ACR MESSINA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di
5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
105/368
SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato due fumogeni nel recinto di gioco, uno al 70° minuto
della gara e l’altro durante la gara, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
GIANA ERMINIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80% circa) presenti nella Curva
Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 25°
minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo in entrambe le
circostanze ripetuti per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 4 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e si avvicinava al IV
Ufficiale proferendo frasi irriguardose nei confronti della squadra arbitrale per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
CARLI MARCELLO
(BENEVENTO)
per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto
105/369
sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità
complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
FRACCHIOLLA DOMENICO
MELUSO MAURO
(GIUGLIANO)
(PERUGIA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STELLONE ROBERTO
(VIS PESARO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non
corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, sbracciando e urlando, proferiva
nei confronti del Sig. ABATE IGNAZIO parole irriguardose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ABATE IGNAZIO
(TERNANA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non
corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, sbracciando e urlando, proferiva
nei confronti del Sig. STELLONE ROBERTO parole irriguardose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
DOSSENA ANDREA
(SPAL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BANCHIERI SIMONE
GATTUSO GIACOMO
(ACR MESSINA)
(NOVARA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)
PARRAVICINI NICOLAS
(SESTRI LEVANTE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata
105/370
all’altezza del volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r.
Assistente Arbitrale n. 1).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
HAOUDI HAMZA
(SPAL)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, applaudiva e pronunciava frasi irrispettose ed offensive
nei confronti degli stessi per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VIII INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA
ESEMPIO STEFANO
(TURRIS)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo
colpiva con i tacchetti sul fianco, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POTOP SIMONE
(ALBINOLEFFE)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI
AMMENDA
MIGNANELLI DANIELE
(SPAL)
A) una gara di squalifica per doppia ammonizione;
B) Euro 500,00 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una
condotta non corretta in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco, raggiungeva la
recinzione del recinto di gioco nella parte adiacente al tunnel che conduce agli spogliatoi e,
avvicinatosi ai sostenitori avversari, gli rivolgeva gesti e parole; entrato nel tunnel colpiva la
parte superiore dello stesso con due pugni, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
(FERALPISALO’)
PASINI NICOLA
105/371
NOBILE TOMMASO EMMANUE
CELIENTO DANIELE
(RENATE)
(TRAPANI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
VASSALLO FRANCESCO
(RENATE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
BRIGHT KEVIN
GYABUAA MANU EMMANUEL
ENRICI PATRICK
VANO MICHELE
GUERINI ALESSIO
DE FRANCESCO ALBERTO
DEMIROVIC ELIAN
IMPROTA RICCARDO
CATANESE GIOVANNI
SAPORITI EDOARDO
PAGLIARI MARCO
FAEDO CARLO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
CASTORANI MANUELE
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
SOMMA MARCO
ROSETTI MANUEL
CALABRESE NICOLO
BENTO MARTINS DE J AFONSO
PALOMBA LUIGI
TONUCCI DENIS
(ALCIONE MILANO)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO
MAZZOLO FRANCESCO
QUAINI ALESSANDRO
BALESTRERO DAVIDE
QUIRINI ETTORE
FUSI PIETRO
(AVELLINO)
(CALDIERO TERME)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(MILAN FUTURO)
(PADOVA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LIA DAMIANO BIAGIO
LAKTI ERALD
CARPANI GIANLUCA
TOZZUOLO ALESSANDRO
VILLA LORENZO
BOMBAGI FRANCESCO
(ACR MESSINA)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
105/372
ERCOLANI LUCA
MALLAMO ANDREA
MEHIC AMER
CANGIANIELLO SIMONE
ARENA MATTEO
MERCADANTE MARIO
ANASTASIA EMANUELE
SCAPIN THOMAS
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TORRES)
(TRENTO)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
PALMIERO LUCA
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
GUADAGNI GIUSEPPE
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BUCHEL MARCEL
BAGATTI NICCOLO
EKLU SHAKA MAWULI
GUCCIONE FILIPPO
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
ESPOSITO EMMANUELE
DI PASQUALE DAVIDE
SALINES EMMANUELE
ZALLU FRANCESCO
MARTIC MANUEL
DALMAZZI ALESSANDRO
NOVELLA MATTIA
SCHIMMENTI EMANUELE
OKORO ALVIN OBINNA
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(LECCO)
(LUMEZZANE)
(POTENZA)
(POTENZA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BOFFELLI ANDREA
VARONE IVAN
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
ROSSINI MATTEO
MACCA FEDERICO
PETERMANN DAVIDE
FRANZOLINI ANDREA
RIVIERA CORRADO
PARIGI GIACOMO
NADOR FOLLY STEVEN
GIORICO DANIELE
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
CASTELLANO FABIO
DAFFARA MANUEL
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (III INFR)
BORGHINI DIEGO
(ALBINOLEFFE)
105/373
CIAPPELLANO DANIELE
MARTINELLI LUCA
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
ACAMPORA GENNARO
MARRAS TOMMASO SIMONE
SORZI MATTEO
COLLODEL RICCARDO
PERETTI MANUEL
FATICANTI GIACOMO
GIL PUCHE JAVIER
IONITA ARTUR
MARRONE LUCA
CANGIANO GIANMARCO
TONIN RICCARDO
IOTTI ILARIO
MUSSO ANTONINO
DE BOER KEES CORNELIS H
PERALTA DIEGO
NELLI JACOPO
DI NOIA GIOVANNI
MOLINA JUAN IGNACIO
(ALCIONE MILANO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(LECCO)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TRENTO)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GAROFALO VINCENZO
MARINO ANTONIO
GAGLIARDI MATTIA
PIERMARINI MATTIA
LAMESTA DAVIDE
PERLINGIERI MARIO
MONDONICO DAVIDE
LLANO MASSA MANUEL TADEO
D’URSI EUGENIO
VENTURI GIACOMO
FERRARI FRANCO
MAGRASSI ANDREA
DAGASSO MATTEO
NUNZIATINI FRANCESCO
LATTANZIO ALBERTO
CONTINI GIANLUCA
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(MILAN FUTURO)
(PESCARA)
(SESTRI LEVANTE)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DUMBRAVANU DANIEL
ROMANO RAFFAELE
DI TACCHIO FRANCESCO
LEDONNE NICOLO
ROLFINI ALEX
SIPOS LEON
OWUSU ENOCH
DA POZZO LORENZO
MASETTI LORENZO
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CATANIA)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(NOVARA)
(PIANESE)
(PIANESE)
105/374
BARLOCCO LUCA
SIAFA ETOHA JUAN JOSE
CONTI FRANCESCO
FIORINI MATTIA
RANA LUIGI
VANNUCCHI GIANMARCO
RADA ARMAND
VUKUSIC ROKO
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TRENTO)
(UNION CLODIENSE)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 28 Gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
105/375