(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 COMUNICATO N. 102/DIV – 21 GENNAIO 2025
102/352
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 17, 18, 19 e 20 GENNAIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 17, 18, 19 e 20 Gennaio 2025
4^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
GIANA ERMINIO
LECCO
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
VIRTUS VERONA
GIRONE B
PADOVA
TRENTO
TRIESTINA
RENATE
NOVARA
UNION CLODIENSE
ALBINOLEFFE
L.R. VICENZA
CALDIERO TERME
FERALPISALO’
ASCOLI
CARPI
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
PIANESE
PINETO
PONTEDERA
RIMINI
TORRES
MILAN FUTURO
VIRTUS ENTELLA
PERUGIA
AREZZO
PESCARA
TERNANA
VIS PESARO
LUCCHESE
SESTRI LEVANTE
CAMPOBASSO
GIRONE C
ACR MESSINA
AVELLINO
AZ PICERNO
FOGGIA
GIUGLIANO
JUVENTUS NEXT GEN
TRAPANI
TURRIS
CROTONE
CAVESE
CATANIA
LATINA
AUDACE CERIGNOLA
MONOPOLI
TARANTO
CASERTANA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Gennaio 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17, 18, 19 e 20 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della quarta giornata di ritorno del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GUBBIO, PERUGIA, PESCARA, PINETO, LECCO,
NOVARA, RIMINI, SPAL, TERNANA, TORRES e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
GARA TRAPANI – TARANTO DEL 18 GENNAIO 2025
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale
e del Commissario di Campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in
ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi del Taranto ad integrazione di quelli adottati in data
odierna, invita la procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti
in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della
società Taranto presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato “Curva
Settore Ospiti”.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. al 6°, al 7° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, quattro
fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 51° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di
gioco, senza conseguenze;
3. al 57° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica sul terreno di
gioco, senza conseguenze.
B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’98%) posizionati nel
Settore Curva Nord, intonato, al 15° minuto e al 25° minuto del primo tempo, un
coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
102/353
AMMENDA € 900,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato due petardi verso l’esterno, fuori dal recinto di gioco,
in prossimità di un campo sportivo adiacente (presso il quale era appena
terminata un’altra gara di calcio femminile), senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25,
comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato
che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo e al 21° minuto del
secondo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO per avere, i suoi tesserati, causato il ritardo dell’inizio della gara di
due minuti, e dell’inizio del secondo tempo di due minuti e trenta secondi non
presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i
solleciti sia da parte del Commissario di Campo che dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13,
comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare
riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. dieci seggiolini posti nel Settore Distinti Ospiti a loro riservato;
2. parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
TARANTO
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel
Settore Curva Ospiti, intonato:
1. al 70° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi
avversari, ripetuto per tre volte;
2. al 7° al 45° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un
tesserato avversario, ripetuto per tre volte.
B) per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno
striscione contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato della
squadra avversaria.
102/354
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AVELLINO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara
di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
PERGOLETTESE per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli
spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver:
1. danneggiato tre seggiolini e divelto un sediolino e due sedute, tutti posti
all’interno del Settore Ospiti;
2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MIGNEMI DAVIDE CARMELO
(CAMPOBASSO)
A) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari, in quanto urlava nei loro confronti cercando di provocare la
reazione degli stessi;
B) per essersi trattenuto, nel recinto di gioco, nonostante il provvedimento di espulsione, dal
5° minuto al 18° minuto del secondo tempo, e precisamente alla fine del tunnel che conduce
agli spogliatoi per assistere allo svolgimento della gara; al 18° minuto richiamato dal IV
Ufficiale rientrava negli spogliatoi;
C) per aver, reiterato il predetto comportamento, in quanto, al 35° minuto del secondo tempo
faceva nuovamente accesso nel recinto di gioco e, solo dopo numerosi richiami da parte del
IV Ufficiale, al 39° minuto del secondo tempo, abbandonava definitivamente il recinto di
gioco.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
102/355
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 30 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SUPERBI MATTEO
(VIRTUS ENTELLA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dalla propria area tecnica, entrava in quella
avversaria durante una mass confrontation e aveva un contrasto con tesserati avversari.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SCOGNAMIGLIO GENNARO
(GIUGLIANO)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, usciva dall’area tecnica e si avvicinava a quest’ultimo
per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BALDINI SILVIO
(PESCARA)
A) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al Quarto Ufficiale e gli
mostrava l’immagine di un episodio sul cellulare contestando il loro operato e proferendo nei
loro confronti frasi ingiuriose e irrispettose;
B) per avere, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in segno di protesta, lanciava il
cellulare verso la Tribuna Sud occupata dai sostenitori avversari che colpiva la rete metallica
di recinzione e, rimbalzando, cadeva per terra all’interno del recinto di gioco, senza
conseguenze;
C) per avere nuovamente tenuto, al termine della gara, una condotta irriguardosa e
minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si presentava presso lo
spogliatoio degli arbitri e proferiva nei loro confronti frasi irrispettose e minacciose per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r.
IV Ufficiale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE SIMONE DOMENICO
(CAMPOBASSO)
A) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne
l’operato;
B) per essersi trattenuto, nonostante il provvedimento di espulsione, nel recinto di gioco e
precisamente alla fine del tunnel che conduce agli spogliatoi per assistere allo svolgimento
della gara e per avere, al 23° minuto del secondo tempo, proferito frasi offensive e
irriguardose rivolte all’indirizzo di persone presenti sul terreno di gioco.
102/356
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORTIULA LEONARDO
(TRIESTINA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, proferiva frasi offensive nei
suoi confronti.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARESI ALESSIO
(MILAN FUTURO)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
CHIAPPELLA ANDREA
(GIANA ERMINIO)
A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un sostenitore avversario, in quanto proferiva nei suoi confronti una frase
irriguardosa;
B) per avere, al 3° minuto di recupero del secondo tempo, reiterato il proprio comportamento
nei confronti del medesimo sostenitore.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOSCANO DOMENICO
(CATANIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BRAGLIA PIERO
(CAMPOBASSO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONTRADA MARIO
(GIUGLIANO)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto dissentiva nei suoi confronti per contestarne l’operato e sferrava un
colpo a mano aperta contro la propria panchina.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a),
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
102/357
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
NARDINI MAURO
(PESCARA)
A) per avere, al 26° minuto del tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco per circa cinque metri e
pronunciava frasi ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei loro confronti frasi
irrispettose e espressioni blasfeme.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
OYEWALE SULAIMAN
(GIUGLIANO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva violentemente in pieno volto con il
braccio destro disteso e con la mano aperta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e,
dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta e la
perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).
GALA ANTONIO
(MILAN FUTURO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di
gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza del petto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e,
dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta e la
perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STABILE GIACOMO
(ALCIONE MILANO)
per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALDEGHERI LORENZO
(CALDIERO TERME)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e gli si avvicinava protestando
platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
102/358
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di
riserva).
CALABRESE BERNARDO
(CAMPOBASSO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SCORZA CHRISTIAN
TORRASI EMANUELE
BONETTI ANDREA
(CAMPOBASSO)
(PERUGIA)
(RENATE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
ITALENG NGOCK JONATHAN
(PONTEDERA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
BORDO LORENZO
DI STEFANO LORENZO
FELLA GIUSEPPE
PIANA LUCA
CELEGHIN ENRICO
ODJER MOSES
CAVALLI TOMMASO
COMI GIANMARIO
MEGELAITIS LINAS
BASSOLI ALESSANDRO
ROMEO FEDERICO
(ARZIGNANO V.)
(CAMPOBASSO)
(CAVESE)
(CAVESE)
(GIUGLIANO)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(SPAL)
(TERNANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CALDORE MARCO
VONA EDOARDO
(GIUGLIANO)
(LATINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NDIR MAME ASS
GUSU MIHAI VASILICA
PARLATI SAMUELE
BENEDETTI GIACOMO
LANZI EDDY
SIGNORINI ANDREA
BOCIC MILOS
IMPROTA RICCARDO
BARTESAGHI DAVIDE
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO V.)
(CALDIERO TERME)
(GUBBIO)
(LATINA)
(LATINA)
(MILAN FUTURO)
102/359
FALL MBARICK
CRISTALLO CLAUDIO
VALENTI BRUNO
FAEDO CARLO
GAMBALE DIEGO
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
SALA MATTIA
D’ORAZIO LUDOVICO
MORRONE BIAGIO
MEHIC DINO
PAGLIUCA MATTIA
TOFFANIN FRANCESCO
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(SPAL)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO
RUGGERI GIACOMO
FUSI PIETRO
POLIDORI MATTIA
LADINETTI RICCARDO
PRETATO MATTIA
CAPPELLETTI DANIEL
(AVELLINO)
(LEGNAGO SALUS)
(PADOVA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MASELLI SERGIO
ZENNARO MATTIA
BOVE DAVIDE
(AZ PICERNO)
(FERALPISALO’)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
INVERNIZZI ANDREA
FALASCA MATTEO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
NJAMBE MOUSSADJA
ZALLU FRANCESCO
LAEZZA GIULIANO
MARTIC MANUEL
RANIERI ROBERTO
LIGUORI MICHAEL
JAOUHARI ZAID
VALZANIA LUCA
GERMINARIO GIANLUCA
(ALCIONE MILANO)
(CASERTANA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(PINETO)
AMMONIZIONE (III INFR)
LAKTI ERALD
BANDO AUGUSTO
FORTE FRANCESCO
SERRA ANTONELLO
CASARINI FEDERICO
PANELLI TOMMASO
GATTI RICCARDO
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CARPI)
(CASERTANA)
102/360
PROIA FEDERICO
VITALE GAETANO
ARMINI NICOLO
SILVESTRO ALESSANDRO
PELUSO LUCIANO
FRANCHINI SIMONE
ROSAIA GIACOMO
PESCHETOLA LORENZO
MAGNI VITTORIO
GIRAUDO FEDERICO
COCCOLO LUCA
ANTON ANDREI ANTONIO
AWUA THEOPHILUS
ZAMMARINI ROBERTO
CICERELLI EMANUELE PIO
HRAIECH SABER
GUIU VILANOVA BERNAT
VUKOVIC ANTE
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(PERUGIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(SPAL)
(SPAL)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
RICORDI TOMMASO
CASSA FEDERICO
ACHIK ISMAIL
BIANCHI SEBASTIANO
DE ROSE FRANCESCO
RAVEYRE NOAH JOSEPH GUY
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
COLOMBO MATTEO
BERETTA GIACOMO
PINO EMILIANO
CALI’ MICHELE
PRIMASSO ANDREA
JONSSON KRISTOFER
TONETTO MATTIA
DI NOIA GIOVANNI
RONCO DIEGO
(ALBINOLEFFE)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(PIANESE)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FORTE FRANCESCO
PARDEL PIOTR MICHAL
PANICO GIUSEPPE ANTONI
PAREIKO DANIIL
SANNIPOLI DANIEL
VENTURI GIACOMO
TURICCHIA RICCARDO
FERRARI FRANCO
GRASSINI DAVIDE
DERATTI JACOPO
MOSCATI MARCO
VARAS MARCILLO JONNATHAN
KEVIN
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(PADOVA)
102/361
MEAZZI LORENZO
INGROSSO GIANMARCO
CONTALDO FRANCESCO
ELEUTERI ALESSANDRO
PETROVIC TOMI
IMPARATO CARMINE
AGOSTI THOMAS
(PESCARA)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(TRENTO)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 21 Gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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