(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 COMUNICATO N. 99/DIV – 14 GENNAIO 2025
99/337
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 10, 11, 12 e 13 GENNAIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 10, 11, 12 e 13 Gennaio 2025
3^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
CALDIERO TERME
FERALPISALO’
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
LUMEZZANE
NOVARA
PADOVA
RENATE
TRENTO
UNION CLODIENSE
GIRONE B
TRIESTINA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
ALBINOLEFFE
LECCO
VIRTUS VERONA
ARZIGNANO V.
ALCIONE MILANO
ATALANTA U23
PERGOLETTESE
AREZZO
ASCOLI
CAMPOBASSO
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PESCARA
SESTRI LEVANTE
TERNANA
VIS PESARO
PINETO
VIRTUS ENTELLA
PIANESE
TORRES
CARPI
RIMINI
PONTEDERA
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
CASERTANA
CATANIA
CAVESE
LATINA
MONOPOLI
POTENZA
TARANTO
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
AVELLINO
AZ PICERNO
JUVENTUS NEXT GEN
GIUGLIANO
TURRIS
FOGGIA
BENEVENTO
ACR MESSINA
SORRENTO
CROTONE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Gennaio 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 10, 11, 12 e 13 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della terza giornata di ritorno del Campionato i
sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, ASCOLI, CATANIA,
CAVESE, FOGGIA, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PESCARA, PERUGIA, SESTRI
LEVANTE, SPAL, SORRENTO, TURRIS, TEAM ALTAMURA, TRAPANI e TRIESTINA
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero
esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.800,00
FOGGIA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (85% circa), posizionati nel
Settore Distinti Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro
oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sei volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1°, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, otto petardi nel recinto di
gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 1°, al 2° e al 25° minuto del primo tempo, al 47° minuto del secondo
tempo e al termine della gara, sette petardi sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
3. lanciato, al termine della gara, una bottiglietta in plastica semivuota, sul terreno
di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, un seggiolino (bruciandolo) posto nel Settore loro riservato e parti
dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
l’occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose per la condotta sub B) e che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
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AUDACE CERIGNOLA
A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,
durante il minuto di raccoglimento, fischiato e intonato un coro oltraggioso nei
confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sette volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, un petardo di media
potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
l’occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
LATINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 17° minuto del secondo tempo, un petardo di
elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato, al 3°, al 45°, al 50° e al 94° minuto della gara, cori offensivi e insultanti
nei confronti della città dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente,
hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale,
ripetuti per quattro volte in ciascuna delle predette circostanze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
(ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati), rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, al 13°, al 21°, al
28° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, cinque petardi di
elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste
in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.
proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la
gara, ventisei bicchieri di plastica e tre bottigliette contenenti liquido nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
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previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
TEAM ALTAMURA per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel
Settore Tribuna Coperta, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro
oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa
l’occasione nella quale è stato intonato il coro, e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 7° e al 9° minuto del primo tempo, tre petardi (di cui
due di elevata intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6°
minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SORRENTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (circa sessanta), posizionati
nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato
un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa
l’occasione nella quale è stato intonato il coro, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, al 22° minuto del primo tempo,
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esploso nel proprio Settore un petardo di moderata intensità, senza
conseguenze;
B) per avere causato il ritardo, a causa della riparazione delle reti di porta:
1. di due minuti dell’inizio della gara;
2. di due minuti dell’inizio del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub B), applicato il cumulo materiale,
misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per le condotte sub
B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate
conseguenze dannose per la condotta sub A) (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
integrazione r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, in particolare
molte piastrelle sono state staccate dal muro e rotte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
CATANIA per avere circa il 40% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna A, intonato, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi tra il primo e
secondo tempo, un coro ingiurioso nei confronti dei calciatori avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel
Settore Curva Ospiti, intonato, al 32° minuto del primo tempo, al 33°, al 35° e al
36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni
dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
PAOLUCCI LUCA
(ACR MESSINA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)
99/341
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica, entrava sul terreno di gioco per circa due metri
e protestava platealmente nei suoi confronti, gridando, sbracciando e proferendo nei suoi
confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MODESTO FRANCESCO
(ATALANTA U23)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
BALDINI SILVIO
(PESCARA)
AMMONIZIONE (II INFR)
MODICA GIACOMO
TABBIANI LUCA
(ACR MESSINA)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
LOPEZ GIOVANNI
CAGNAZZO ANTONIO
(ALBINOLEFFE)
(AUDACE CERIGNOLA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
STANTE FRANCESCO
(PERGOLETTESE)
per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma senza la possibilità di giocare il
pallone, lo colpiva con il braccio sul viso, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona
del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta in assenza della contesa
del pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARRETTA MIRKO
(CASERTANA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva
con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere.
99/342
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIGONZONI DEL GIOV MICHELE
(CAMPOBASSO)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un
calcio di media intensità all’altezza della tibia facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere.
STUCKLER DAVID GHARABAGH
(GIANA ERMINIO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone
distante, lo spingeva con forza con due mani all’altezza delle spalle facendolo cadere a terra,
senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere.
D’AVINO LUIGI
(GUBBIO)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
GUARRACINO MARIANO
(TARANTO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a
carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BENASSAI FRANCESCO
MEZZONI FRANCESCO
BASHI ERVIN
(CAMPOBASSO)
(PERUGIA)
(PRO PATRIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
DE ROSA ROBERTO
(GIUGLIANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
ZOMA MOHAMED ALI
(ALBINOLEFFE)
99/343
GILLI MATTEO
TASCONE MATTIA
CARGNELUTTI RICCARDO
LUCIANI ALESSIO
AFENA-GYAN FELIX OHENE
LEVERBE MAXIME JEAN R
MORUZZI BRANDO
PELLACANI FILIPPO
SCACCABAROZZI JACOPO
CASASOLA TIAGO MATIAS
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
CASTELLANO FABIO
MANFRIN GIANNI
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PINTO DANIELE
SALVI MATTEO
(GIANA ERMINIO)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PEDICILLO LEONARDO
TAVERNELLI CAMILLO
DEL LUNGO TOMMASO
CAPOMAGGIO GALO
ENRICI PATRICK
PELAGATTI CARLO
ZAGNONI DAVIDE
GIRON MAXIME FRANCOIS
POLITO VINCENZO
DEMIROVIC ELIAN
NICOLI SIMONE
SCHIRONE LUCA
SPERANZA MATTIA
ROMEO FEDERICO
OLIVIERI MARCO
NDIAYE MAISSA CODOU
TONUCCI DENIS
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(CALDIERO TERME)
(CARPI)
(CROTONE)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(PIANESE)
(PINETO)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BERTINI MARCO
ANASTASIO ARMANDO
QUAINI ALESSANDRO
BALESTRERO DAVIDE
COSTA FILIPPO
NICCO GIANLUCA
(ASCOLI)
(CATANIA)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(L.R. VICENZA)
(PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO
PAGLINO STEFANO
(AVELLINO)
(CASERTANA)
99/344
OYEWALE SULAIMAN
NDOJ EMANUELE
FUSI PIETRO
POLIDORI MATTIA
CLEMENTE GIANLUCA
DEL CARRO ANDREA
GARETTO MARCO
GUADAGNI GIUSEPPE
MASTROMONACO GIAN LUCA
CORBARI ANDREA
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(PADOVA)
(PIANESE)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
GOBETTI NICOLO’
TONOLI DANIEL
PELLEGRINO ALESSANDRO
LANGELLA CHRISTIAN
BLONDETT EDOARDO
KARIC NERMIN
ZOIA RICCARDO
(AUDACE CERIGNOLA)
(CALDIERO TERME)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PIROLA FILIPPO
CHIOSA MARCO
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
TIRELLI MATTIA
COCCIA GIUSEPPE
ENERGE ANTONIO
PELAMATTI ANDREA
CALABRESE BERNARDO
CALANCA ALESSANDRO
DI MOLFETTA DAVIDE
MONTIPO’ MARTIN
SIGNORINI ANDREA
TENKORANG JOSHUA
LORENZINI FILIPPO
CORDARO LORENZO
PARKER SEAN
MATOS SANTOS PINTO RYDER
TORRASI EMANUELE
ERCOLANI LUCA
MIGNANI GUGLIELMO
VITALI PABLO
BOCALON RICCARDO
PANE MASSIMILIANO
CANGIANIELLO SIMONE
ACAMPA DAVIDE
TITO FABIO
TOFFANIN FRANCESCO
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(CALDIERO TERME)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(FERALPISALO’)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(VIRTUS VERONA)
99/345
AMMONIZIONE (II INFR)
BOLOCA GABRIELE
CIAPPELLANO DANIELE
CECOTTI TOMMASO
VERZA NICOLO’
HEINZ JONAS
PERETTI MANUEL
GIL PUCHE JAVIER
GUERRA SIMONE
MARINO ANDREA
PERUCCHINI FILIPPO
CALCAGNI RICCARDO
MOROSINI LEONARDO
INDRAGOLI GABRIELE
ANTON ANDREI ANTONIO
MELI GABRIEL MANUEL
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV
HRAIECH SABER
KASSAMA SHERIFF
BIANCONI ALESSANDRO
KOSTADINOV DIMITAR
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(CARPI)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PIANESE)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ADRAGNA GABRIEL ANTONIN
COMINETTI MARTINO GIOVANN
MORLEO UMBERTO
VOLPE GIOVANNI
MORELLI GABRIELE
KONTEK IVAN
PALA ALBERTO
GATTO EMANUELE
SACCANI MATTEO
LEONCINI MATTIA
BENACQUISTA LUCA
RIZZO MATTEO
HAOUDI HAMZA
JONSSON KRISTOFER
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(SPAL)
(TRIESTINA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
99/346
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 14 Gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
99/347
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