Nel sito ufficiale del Grande Oriente d’Italia (GOI) è stato pubblicato un comunicato che, con tono prettamente giuridico, afferma quanto segue: “Il Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani, nel corso della riunione di Giunta del 2 novembre 2024 nella composizione antecedente all’insediamento del 6 aprile 2024, ha preso atto della ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma XVI° Sezione Civile nell’ambito del proc. civ. n. 34800-1/2024 e del conseguente effetto della ‘prorogatio imperii’ e ha deliberato di ratificare, compatibilmente con il provvedimento cautelare citato, ogni atto del Gran Maestro Antonio Seminario e dei componenti la Giunta dichiarati sospesi dalla carica, salvi gli esiti dei giudizi in corso.”
Tradotto dal linguaggio giuridico, il comunicato sostiene che la “prorogatio imperii” avrebbe riportato la governance del GOI alla situazione antecedente le elezioni del 3 marzo 2024, riconfermando di fatto Stefano Bisi come Gran Maestro uscente.
Tuttavia, l’interpretazione del concetto di prorogatio imperii solleva molti interrogativi. Questo principio, utilizzato spesso in ambito amministrativo e politico, presuppone la continuazione temporanea di un incarico fino a quando una nuova autorità legittima non subentri. Tuttavia, se nel contesto specifico del GOI questa proroga non è prevista né disciplinata in modo chiaro dal regolamento interno, risulta arduo considerarla un automatismo giuridico.
Nel frattempo, il Tribunale di Roma ha nominato l’avv. Raffaele Cappiello come Curatore speciale ex art. 78 Cpc, conferendogli la rappresentanza esclusiva del GOI per garantire la corretta gestione delle vicende giudiziarie in corso. Nonostante ciò, il comunicato sembra ignorare questa decisione, sollevando dubbi sulla legittimità degli atti firmati dal GOI al di fuori della supervisione del Curatore speciale.
La domanda che sorge spontanea è: la Giunta del GOI ha deliberato sulla base di una prorogatio imperii inesistente? Se così fosse, non si tratterebbe solo di un errore materiale, ma si configurerebbe una possibile frode processuale, con implicazioni gravi per chiunque abbia agito in tale direzione.
L’eventuale inesistenza della prorogatio imperii potrebbe rendere nullo ogni atto basato su questa presunzione, inclusa la deliberazione di ratifica degli atti compiuti da Antonio Seminario e dalla sua Giunta durante il periodo di sospensione.
Nonostante il linguaggio formale, il comunicato sembra più una strategia per mantenere il controllo, almeno temporaneamente, sul GOI. Questo approccio, tuttavia, potrebbe ritorcersi contro chi lo ha promosso, se i giudici dovessero accertare che il principio invocato non ha alcun fondamento legale o regolamentare.
Mentre le questioni giudiziarie si avviano verso ulteriori chiarimenti, il comunicato pubblicato dal GOI evidenzia la complessità e la fragilità di una situazione che richiede trasparenza e rispetto delle decisioni giuridiche. La domanda rimane: quanto a lungo il GOI potrà sostenere la narrativa della prorogatio imperii senza incorrere in ulteriori conseguenze legali?
Il prossimo capitolo sarà scritto dai tribunali, ma la necessità di un ritorno alla chiarezza e alla legittimità è ormai imprescindibile.
E’ palese che in questa intricata vicenda, resta fondamentale attendere gli esiti definitivi dei procedimenti giudiziari in corso. Nel frattempo, il comunicato del GOI solleva più dubbi che certezze, alimentando ulteriormente le polemiche interne ed esterne all’Ordine.
Nel complesso scenario che coinvolge il Grande Oriente d’Italia (GOI), è stato presentato un reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc emesso nel proc. 48281 e 48281 sub 1/2024 RG.
La domanda rimane: la prorogatio imperii è reale o solo una costruzione artificiosa per legittimare decisioni già prese? Ah, a saperlo…