
(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 COMUNICATO N. 94/DIV – 24 DICEMBRE 2024
94/313
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 20, 21, 22 e 23 DICEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21, 22 e 23 Dicembre 2024
1^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
CALDIERO TERME
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
NOVARA
PERGOLETTESE
RENATE
TRENTO
UNION CLODIENSE
GIRONE B
ATALANTA U23
TRIESTINA
ALBINOLEFFE
L.R. VICENZA
VIRTUS VERONA
FERALPISALO’
PRO VERCELLI
PRO PATRIA
PADOVA
LECCO
ASCOLI
CAMPOBASSO
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RIMINI
SESTRI LEVANTE
VIS PESARO
AREZZO
PINETO
VIRTUS ENTELLA
PIANESE
TERNANA
LEGNAGO SALUS
CARPI
GUBBIO
TORRES
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
CASERTANA
CATANIA
CAVESE
MONOPOLI
POTENZA
TARANTO
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
JUVENTUS NEXT GEN
AZ PICERNO
LATINA
SORRENTO
BENEVENTO
TURRIS
ACR MESSINA
GIUGLIANO
CROTONE
FOGGIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Dicembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 20,21,22 e 23 DICEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della prima giornata di ritorno del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
CATANIA, CAVESE, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PESCARA,
POTENZA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TEAM ALTAMURA, TRENTO e TRAPANI hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:- introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
– esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo
Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. tra l’11° e il 13° minuto del primo tempo, quattro petardi, di elevata potenza nel
recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
2. al 16°, 22°, 32°, 37°, 42° e al 43° minuto del primo tempo, al 20° e al 40° minuto
del secondo tempo, nove petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di
atletica), senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
TORRES
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 24° minuto del secondo tempo, due bicchieri pieni
di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per assenza del medico sociale durante la gara.
Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 1000
per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S. e dell’art 66 comma 1 delle NOIF, valutate le modalità complessive dei
fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze
dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,
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r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo e al 39° minuto
del secondo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un
fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
CAVESE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bengala nel
recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 45°
minuto del secondo tempo, per circa tre minuti, tre striscioni di circa 10 metri
ciascuno, che componevano una frase oltraggiosa nei confronti delle Forze
dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che
non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE per avere i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva
Ospiti, intonato:
1. fra il 21° ed il 23° minuto del secondo tempo, dopo un calcio di rigore assegnato
a favore della squadra avversaria e non realizzato, un coro oltraggioso e offensivo
nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa un minuto;
2. al 23° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro,
ripetuto per quattro volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi
compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
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UNION CLODIENSE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica piena di
liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici
dello spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CATANIA per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Centrale
Curva Nord, intonato:
1. al 20° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di
un’altra squadra avversaria, ripetuto per circa novanta secondi;
2. al 69° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un’altra
squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
PINETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato, parti della rete di recinzione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
VIRTUS ENTELLA per avere uno dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio
della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso
in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo
(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
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AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord
Ospiti, intonato, al 23° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti
delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MODICA GIACOMO
(ACR MESSINA)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria,
applaudiva in modo ironico per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CAMPAGNOLO ANDREA
(CASERTANA)
per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa
nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando frasi
irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
ZOTTI CARLO
(LECCO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte del
SIG. PENZO DARIO, gli si avvicinava e proferiva a sua volta nei suoi confronti parole offensive
venendo anche in contatto fisico con quest’ultimo.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva,
r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FONTANA GAETANO
(GUBBIO)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente e ripetutamente nei loro confronti per
contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
94/317
CUSATIS GIOVANNI
DI CARLO DOMENICO
(ALCIONE MILANO)
(ASCOLI)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PENZO DARIO
(UNION CLODIENSE)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l’area tecnica, si avvicinava alla
panchina avversaria e proferiva nei confronti del SIG. ZOTTI CARLO parole offensive venendo
anche in contatto fisico con quest’ultimo.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva,
r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PAOLUCCI LORENZO
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro,
puntando il dito nella sua direzione, arrivando a pochi centimetri dal suo volto e proferendo
all’indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della
condotta tenuta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOZZUOLO ALESSANDRO
(GUBBIO)
per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
DALMAZZI ALESSANDRO
(LUMEZZANE)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, a seguito di un fallo fischiato da quest’ultimo, applaudiva platealmente
e pronunciava una frase irrispettosa e offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ESEMPIO STEFANO
(TURRIS)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
94/318
FOSSATI MARCO EZIO
GECCHELE PIETRO
ANGILERI ANTONY
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
(ALBINOLEFFE)
(CALDIERO TERME)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
GIANNOTTI PASQUALE
(TRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
(TARANTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
D UFFIZI SIMONE
VARONE IVAN
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
DE CRISTOFARO ANTONIO
PRISCO ANTONIO
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
NJAMBE MOUSSADJA
LAEZZA GIULIANO
FRANZOLINI ANDREA
LIGUORI MICHAEL
VALZANIA LUCA
DE MARINO DAVIDE
LANGELLA CHRISTIAN
PARIGI GIACOMO
BLONDETT EDOARDO
D’AMICO FELICE
GIORICO DANIELE
PAGANINI LUCA
PUCCIARELLI MANUEL
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PETRUCCI DAVIDE
INVERNIZZI ANDREA
STABILE GIACOMO
LUNGHI ALBERTO
GYABUAA MANU EMMANUEL
OBRIC RELJA
PARIGINI VITTORIO
VISCARDI ANGELO
VIVIANI MATTIA
CELESIA CHRISTIAN
MATESE MATTIA
ORLANDO FRANCESCO
AFENA-GYAN FELIX OHENE
SANDON THOMAS
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(FOGGIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
94/319
ILARI CARLO
GASBARRO ANDREA
MALOTTI MANUELE
MINOTTI GABRIELE
LAMBRUGHI ALESSANDRO
GERMINARIO GIANLUCA
PITOU JONATHAN HUGO
RIVIERA CORRADO
DE FRANCESCO ALBERTO
VITIELLO ANTONIO
GUARRACINO MARIANO
DE SANTIS EROS
DIPINTO NICOLA
AUCELLI CHRISTIAN
GATTI CHRISTIAN
(LECCO)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MAZZOLO FRANCESCO
GALLO ANDREA
VONA EDOARDO
ITALENG NGOCK JONATHAN
VERDE FRANCESCO
BENEDETTI AMEDEO
(CALDIERO TERME)
(CROTONE)
(LATINA)
(PONTEDERA)
(TARANTO)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FRISENNA GIULIO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
CARRETTA MIRKO
BALESTRERO DAVIDE
DI LIVIO LORENZO
FAZZI NICOLO
PRETATO MATTIA
ERRADI BILAL
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
(ACR MESSINA)
(AZ PICERNO)
(CASERTANA)
(FERALPISALO’)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(RENATE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BERTINI MARCO
ESPOSITO EMMANUELE
SILVA PERTINHES JONATHAN
TORDINI MATTIA
FUSI PIETRO
PIEROZZI EDOARDO
CLEMENTE GIANLUCA
AURILETTO SIMONE
BUCHEL MARCEL
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(CROTONE)
(LECCO)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SPAL)
AMMONIZIONE (III INFR)
GUSU MIHAI VASILICA
(ALBINOLEFFE)
94/320
ALLEGRETTO ANDREA
PETITO FRANCESCO PIO
BERRA FILIPPO
SIMONETTI PIER LUIGI
MANCINI DAVIDE
LIBERA HERGHELIGIU DENIS
MAZZOCCO DAVIDE
ALBORGHETTI MATTIA
MAISTO FRANCESCO
STRAMACCIONI DIEGO
ROSSI FAUSTO
STANGA LUCA
DIABY ABOUBAKAR
SELVINI ALESSANDRO
MONACHELLO GAETANO
BARTESAGHI DAVIDE
STALMACH DARIUSZ PIOTR
FAEDO CARLO
AMORAN TOLUWANIMI PETE
NICOLI SIMONE
DURMUSH MERT MYUSLYUM
ANTONELLI NICOLO
CASINI RICCARDO
COCETTA NICCOLO
MANZI CLAUDIO
MARCONI IVAN
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TORRES)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
IANNARILLI ANTONY
REDAN DAISHAWN ORPHEO
PIERNO ROBERTO
SERRA ANTONELLO
STRONATI RICCARDO
PELLEGRINI JACOPO
CAMIGLIANO AGOSTINO
MONTIPO MARTIN
MASALA MICHELE
SIGNORINI ANDREA
CITI ALESSANDRO
SCAGLIA FILIPPO
FURLAN JACOPO
MICELI MIRKO
GHEZZI ANDREA
CANGIANIELLO SIMONE
SCALA SALVATORE PIO
ZAMMARINI ROBERTO
CICERELLI EMANUELE PIO
DE BOER KEES CORNELIS H
BRENTAN MICHAEL
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(MONOPOLI)
(RENATE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TORRES)
AMMONIZIONE (I INFR)
94/321
SAMELE LUIGI
SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN
CECOTTI TOMMASO
CORTESI MATTEO
GEGA ERTIJON
LUNETTA GABRIEL ANTONIO
LIVERANI LUCA
MANGIAPOCO STEFANO
VALDESI ANDREA
GIL PUCHE JAVIER
ZUBEREK JAN
TRAORE CHAKA
GANZ SIMONE ANDREA
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
EGHAREVBA DESTINY EFOSA
MALAGRIDA LORENZO
BIDAOUI SOUFIANE
MELI GABRIEL MANUEL
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV
SACCO FRANCESCO
DONATI FRANCESCO
MARTELLA BRUNO
SCOTTO LUIGI
BIFULCO ALFREDO
SPINI CRISTIAN
(ALCIONE MILANO)
(ATALANTA U23)
(CARPI)
(CARPI)
(CATANIA)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(MILAN FUTURO)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 24 Dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
94/322