
Art. 7
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Al fine di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione dell’energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione al 2050, nonché per assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), d’intesa, per gli aspetti di competenza, con la Conferenza unificata, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell’attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, aventi a oggetto almeno:
- il miglioramento della resilienza e dell’affidabilità del servizio per l’adattamento ad eventi meteoclimatici estremi;
- l’aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
- un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete funzionale a gestire, con elevati standard di affidabilità, l’aumento della domanda connesso alla elettrificazione dei consumi;
- al fine di un efficiente perseguimento delle finalità di cui alle precedenti lettere, l’aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, anche attraverso l’adozione di meccanismi che facilitino l’approvvigionamento da terzi di relativi servizi, a pronti ed a termine, in una logica di trasparenza e non discriminazione;
- l’adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti termini e modalità per la valutazione e l’approvazione, ai sensi del comma 3, dei piani di investimento, nonché stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l’applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica.
3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, valuta i piani di investimento e, in caso di esito positivo della medesima valutazione, li approva. L’approvazione di cui al primo periodo comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dal piano e comunque per un periodo non superiore a quarant’anni.
7.039 I RELATORI
Art. 20
dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell’anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
20.11 I RELATORI
Art. 30
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, lettera b):
1) al numero 1), le parole: «euro 9.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al numero 2):
2.1) al primo periodo, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.190»;
2.3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500», le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «8.190», le parole: «euro 3.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.640» e le parole: «euro 1.800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.950»;
c) all’articolo 12:
1) le parole: «euro 6.000», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al comma 7, le parole «importo mensile di 350 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo mensile di 500 euro».
3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il limite di erogazione dell’indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato ad un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.»;
d) all’articolo 13:
1) al comma 8, l’alinea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
«8. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all’articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l’anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l’anno 2025, 5.760 milioni di euro per l’anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l’anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l’anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l’anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l’anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l’anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all’articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l’anno 2024, 5.731 milioni di euro per l’anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l’anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l’anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l’anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l’anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l’anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l’anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l’anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;»;
2) al comma 9, l’alinea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
«9. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all’articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l’anno 2024, 711,7 milioni di euro per l’anno 2025, 627,9 milioni di euro per l’anno 2026, 602,2 milioni di euro per l’anno 2027, 602,6 milioni di euro per l’anno 2028, 603,1 milioni di euro per l’anno 2029, 603,6 milioni di euro per l’anno 2030, 604,1 milioni di euro per l’anno 2031, 604,6 milioni di euro per l’anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 12: 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l’anno 2024, 606 milioni di euro per l’anno 2025, 581,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;»;
2. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l’anno 2025, 170 milioni di euro per l’anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025, 170 milioni di euro per l’anno 2026 e a 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2026 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Conseguentemente, alla tabella 4, inerente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:
Missione 26, Politiche per il lavoro – Programma 26.6: Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione – U.d.V. 1.1:
2025
CP: + 350.000.000
CS: + 350.000.000
2026
CP: +200.000.000
CS: +200.000.000
2027
CP: +3.000.000
CS: +3.000.000
30.0119 I RELATORI
Art. 43
Sostituire l’articolo 43 con il seguente:
Art. 43.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 632 è sostituito dal seguente: «632. Con decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all’importo di 410.000.000 euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Comitato Italiano Paralimpico, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché a Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
43.4 I RELATORI
Art. 57
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Per gli anni 2026 e 2027 è riconosciuta a favore delle aziende farmaceutiche una quota di euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.
57.7 I RELATORI
Art. 59
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026», le parole «dall’articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,» sono sostituite dalle parole «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale» e dopo le parole «presso i servizi sanitari del Servizio Sanitario nazionale» sono inserite le parole «o anche delle strutture sanitarie private o libero professionale».
b) al comma 3, dopo le parole: «per tale attività,» sono inserite le seguenti: «svolta presso le strutture del servizio sanitario nazionale,».
59.12 I RELATORI
Art. 64
Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l’umanizzazione delle cure)
1. Per migliorare l’efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell’ambito di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.
2. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona umana,» sono aggiunte le seguenti: «della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato,»;
b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: «linee guida» sono aggiunte le seguenti: «, i modelli organizzativi e gestionali» e dopo le parole: «di assistenza» sono inserite le seguenti: «, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana».
3. Con regolamento del Ministro della Salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida ed i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i principi di cui ai precedenti commi nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
4. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all’applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti danno avvio ad una fase sperimentale previa comunicazione al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute provvede al monitoraggio dei risultati dovuti all’applicazione dei protocolli. All’esito della fase biennale di sperimentazione, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo.
5. All’adempimento delle norme di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall’attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 1.
64.06 I RELATORI
Art. 79
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, all’Allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 8, lettera a), dopo la parola: «abitati» sono aggiunte le seguenti: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».
79.51 I RELATORI
Dopo l’articolo 79 inserire il seguente:
Art. 79-bis
(Disposizioni in materia di efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione all’Investimento 17 “Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP)” della Missione 7, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati:
- la tipologia di investimenti agevolabili;
- la tipologia di sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);
- i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
- il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., come soggetto attuatore dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;
- le società SACE S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a. come partner finanziari dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, con l’attribuzione a Cassa depositi e presiti S.p.a. della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;
- il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell’atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari, e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partener finanziari, come individuati nella lettera i);
- il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;
- i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento, nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell’effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;
- le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7;
- le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari, nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;
- i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per il riconoscimento del finanziamento;
- le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
- Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli
impianti di trattamento meccanico biologico;
- Fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, a valere su risorse dell’Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previsto dal presente articolo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell’atto convenzionale di cui al comma 1 lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono a tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 7, nel limite complessivo massimo dell’1 per cento.
- Sulla base della documentazione tecnica nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore, effettua altresì, entro i termini indicati nella convenzione di cui al comma 1, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per il riconoscimento del sostegno finanziario.
- Entro i termini indicati nella convenzione di cui al comma 1, lettera f), le banche commerciali convenzionate con Cassa depositi e prestiti S.p.a. effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per il riconoscimento della prevista misura di sostegno finanziario.
- Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, quantificate in complessivi1.381 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede a valere sulla Misura PNRR M7- Investimento 17 “Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP)”, finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia.».
79.092 I RELATORI
Art. 80
Dopo l’articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)
1. Al fine di favorire la realizzazione di un’adeguata capacità di accumulo, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile prevista dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi per l’anno 2025 del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, sulla base di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000.
80.0105 I RELATORI
Art. 80
Dopo l’articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroghe in materia di concessioni autostradali)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «documento di economia e finanza 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e, per l’anno 2025, nella misura dell’1,8 per cento, corrispondente all’indice di inflazione programmato per l’anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029»;
b) al comma 3-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate, per l’anno 2025, nella misura dell’1,8 per cento, corrispondente all’indice di inflazione programmato per l’anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, ad eccezione delle società concessionarie nei cui atti convenzionali non è previsto un incremento delle tariffe. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari.».
80.0106 I RELATORI
Art. 89
Dopo l’articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis
(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)
1. La Repubblica, nell’ambito delle sue finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della morte, che cade nell’anno 2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo di 6 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027. Il contributo è autorizzato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 2 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull’utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l’ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.
6. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale, con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 3 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.
8. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell’informazione e altre materie di riferimento dell’iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell’opera e dell’eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
89.031 I RELATORI
Art. 93
Al comma 1, sostituire le parole: per la regione Emilia-Romagna con le seguenti: per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all’anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.118 I RELATORI
Art. 93
All’articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri, le modalità, le scadenze e le condizioni per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.
b) al comma 28, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all’articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.
c) al comma 32:
1) al terzo periodo, sostituire le parole: 2,83 milioni di euro con le seguenti: 2,82 milioni di euro;
2) aggiungere, infine, il seguente periodo: Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: «per l’anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di euro 1.820.000 per l’anno 2025» e al comma 6-bis, lettera a), dell’articolo 18 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 dopo le parole «60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e di euro 100.000 per l’anno 2025».
d) al comma 35:
1) al primo periodo, dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali;
2) al secondo periodo, dopo le parole: deve essere sgomberata aggiungere le seguenti: in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 e dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,.
93.119 I RELATORI
Art. 93
Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis
(Finanziamento degli interventi conseguenti all’analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell’area dei Campi Flegrei)
1. È autorizzata la spesa di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all’articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 e in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 8.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie complessiva dell’edificio, come individuata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ff), dell’allegato 1 all’ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all’usufruttuario dell’unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l’atto di delega alla riqualificazione sismica dell’immobile rilasciato dal proprietario o dall’usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenersi e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 8.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF dei beneficiari.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l’immobile interessato dall’intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
b) la copia degli esiti dell’analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023 riferite all’edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinati, mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell’unità immobiliare ai sensi dell’articolo 9-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l’intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l’edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un’amministrazione pubblica, anche come credito d’imposta, o da istituti assicurativi nonché sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda in coerenza a quanto previsto dall’articolo 9-octies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni interessati delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorità nell’assegnazione dei contributi, ivi inclusi i criteri per la certificazione dell’abitazione abituale e continuativa, nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica espressa dal rapporto ?E del paragrafo 8.3 delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all’esito dell’intervento di cui al presente comma per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. All’articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di euro 3.800.000 per l’anno 2025.».
b) al comma 2, terzo periodo, conseguentemente, dopo le parole «si provvede» sono aggiunte le seguenti: «,per l’anno 2024,» e dopo le parole «decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2025 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri».
93.044 I RELATORI
Art. 110
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire interventi urgenti e ordinari e straordinari di conto capitale di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgersi ad Agrigento quale Capitale italiana della cultura per l’anno 2025 e finalizzati alla promozione dello stesso Comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo, di cui alle misure assegnate in attuazione dell’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’anno 2002 e riferite ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2028, n. 145.
110.125 I RELATORI
Art. 111
Dopo l’articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
1. I componenti del governo non possono svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi sede legale e operativa nell’Unione europea.
2. In caso di inosservanza del divieto, ferma ogni diversa responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall’erogazione, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
3. In caso di mancato versamento nel termine prescritto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito.
4. Il divieto si applica altresì ai parlamentari della Repubblica e ai Presidenti di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.
5. Il divieto si applica, infine, ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
6. All’articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposto il trattamento economico complessivo»;
b) al comma 2, le parole: «l’indennità» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico».
7. All’articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «con l’indennità», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con il trattamento economico».
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
111.04 I RELATORI
Art. 113
Sostituire l’articolo 113 con il seguente:
Articolo 113.
1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., la predetta Società, nell’anno 2025, promuove l’adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, ad un livello non superiore a quello conseguito nell’anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l’anno 2026, in relazione all’ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la RAI S.p.A. è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l’anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la RAI S.p.A., coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale 2024-2026, nel corso dell’anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare negli anni 2026 e 2027 una riduzione dell’ammontare complessivo degli stessi, al netto dell’inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al due per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nell’anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure indicate al presente comma sono finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della predetta società danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
113.4 I RELATORI