
(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 COMUNICATO N. 23/DIV – 24 SETTEMBRE 2024
23/80
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 23 SETTEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 23 Settembre 2024
5^ GIORNATA ANDATA
GIRONE B
PESCARA
RIMINI
PERUGIA
MILAN FUTURO
CARPI
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società CARPI, PESCARA, RIMINI e SPAL, hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. dal Settore Curva Sud, all’11° ed al 54 ° minuto, due petardi di media potenza
che sono esplosi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. dal Settore Tribuna Adriatica Centrale, due petardi di media potenza il primo
dei quali è esploso nel recinto di gioco, al 14° minuto a circa 6/7 metri
dall’Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo, e l’altro al 56° minuto all’interno del
recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi dell’Assistente Arbitrale n.
2) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale
n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno
di gioco, senza provocare conseguenze, e due fumogeni nel recinto di gioco che
provocavano la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a
bordo campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
SPAL per avere alcuni dei suoi sostenitori (40%) presenti nel Settore Curva
Ovest, intonato, al 53° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle
Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
23/81
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BALDINI MATTIA
(PESCARA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, sbracciando per protestare nei confronti di una
sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
FORMISANO ALESSANDRO
DOSSENA ANDREA
(PERUGIA)
(SPAL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BALDINI SILVIO
(PESCARA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
BARTOLOMEI PAOLO
(PERUGIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
FALL MBARICK
PARIGI GIACOMO
(MILAN FUTURO)
(RIMINI)
AMMONIZIONE (I INFR)
PULETTO FILIPPO
VERZA NICOLO
BOZZOLAN ANDREA
CUENCA MARTINEZ HUGO
FRANCISCO
ZEROLI KEVIN
GIUNTI GIOVANNI
MEZZONI FRANCESCO
POLIZZI MATTEO
FERRARIS ANDREA
PIEROZZI EDOARDO
VALZANIA LUCA
CINQUEGRANO SIMONE
KARLSSON OTTAR MAGNUS
(CARPI)
(CARPI)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(RIMINI)
(SPAL)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
23/82
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 24 Settembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
23/83