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(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Unfone Eurooea ReoubbUca rtaUana Reaione Sfciliana
REGIONE SICILIANA
Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
AVVISO PUBBLICO
Aiuti in favore delle Cantine Sociali costituite in forma Cooperativa, con sede
legale ed operativa sul territorio regionale siciliano che trasformano le uve e
commercializzano vini prodotti in Sicilia per i maggiori oneri finanziari sostenuti
in ragione dell’incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata
ultrannuale ed annuale
Allegato alDDG n…………. del
Obiettivi
L’incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale, in relazione
allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia – Ucraina ha messo a dura prova le aziende che
operano in ambito agricolo, nello specifico le Cantine Sociali costituite in forma cooperativa che si
sono visti gravare di maggiori oneri finanziari dovuti all’incremento dei tassi di interesse.
Dotazione finanziaria
Riferimenti normativi
-Regolamento (UÈ) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell’Unione
Europea agli “aiuti de minimis”;
– Regolamento (UÈ) n n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell’Unione
Europea agli “aiuti de minimis” e successive modifiche e integrazioni;
– Regolamento (UÈ) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato e successive modifiche e integrazioni;
– Regolamento (UÈ) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone mrali;
– Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 fìnal del 9 marzo 2023 “Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito
dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (2023/C 101/03);
– Comunicazione della Commissione Europea 0(2023) 8045 final 20 novembre 2023 “Modifica del
quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a
seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” che ha prorogato il regime di aiuti contemplato
dall’art. 22, commi da 28 a 31, della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, al 30 giugno 2024;
– aiuto di Stato SA.110474 approvato con decisione C(2023) 8838 final del 12 dicembre 2023;
– Decreto ministeriale interdipartimentale prot. n. 6211 dell’8 gennaio 2024 “Quadro
riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della
pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea
c(2022) 7945 final Quadro temporaneo di crisi per misure aiuti di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e successive modifiche e
integrazioni”, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla
Commissione europea ai sensi dell’art. 108 par.3 del TFUE;
– articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall’articolo 14 della Legge
29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;
– Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
fìmzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;
– Articolo 19 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi Ucraina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
2022 n. 114;
– Report del CREA Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle
aziende agricole italiane; elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete
d’informazione Contabile Agricola);
– Legge regionale 21 novembre 2023 n. 25 “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di nonne”,
articolo 22, commi 28, 29, 30 e 31, che prevede, in relazione allo stato di crisi conseguente al
conflitto Russia-Ucraina, la concessione, alle cantine sociali costituite in forma cooperativa, con
sede legale ed operativa sul territorio regionale, che trasformano le uve e commercializzano vini
prodotti nella regione, di aiuti compensativi dei maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione
dell’incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale;
-DA. n. 56/GAB del 01/12/2023 che disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alla
legge regionale 21 novembre 2023 n. 25, art.22 commi da 28 a 31 per la concessione dei detti
aiuti;
-D.D.G. del Dipartimento Agricoltura n. 6606 del 07/12/2023 che approva l’Avviso pubblico del
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
“Aiuti in favore delle Cantine Sociali costituite in forma Cooperativa, con sede legale ed operativa
sul territorio regionale siciliano che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti in Sicilia
per i maggiori oneri finanziari sostenutiin ragione dell’incremento dei tassi di interesse sui mutui e
prestiti di durata ultrannuale ed annuale”;
-D.D.G. del Dipartimento Agricoltura n. 7239 del 28/12/2023 di approvazione dell’elenco
allegato dei soggetti beneficiari aventi presentato domande di aiuto nell’ambito del predetto
Avviso pubblico;
-DA. n. 61/GAB del 28/12/2023 che amplia, in armonia con la Comunicazione della
Commissione Europea C(2023) 8045 final del 20 novembre 2023, il periodo di fmizione
dell’aiuto in discorso al 30 giugno 2024 e, comunque fino alla concorrenza delle somme allo
scopo destinate dall’art. 22, comma 31, della L.R. 25/2023, e che approva l’allegato A) che
disciplina le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 22 commi da28 a 31,
per la concessione degli aiuti in ragione della predetta proroga, che individua l’IRVO come
soggetto attuatore dell’istmttoria sulle residue somme destinate al regime di aiuto in oggetto e
che individua i beneficiari;
Beneficiari
Cantine sociali costituite in forma cooperativa con sede legale ed operativa sul territorio regionale che
trasformano le uve e commercializzano vini prodotti sul territorio regionale, che hanno subito maggiori
oneri finanziari sostenuti in ragione dell’incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata
annuale e ultrannuale a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 30 maggio 2024 (al netto di quanto già
concesso ad opera del precedente DA 56/GAB del l dicembre 2023), nonché per i mutui e prestiti accesi
in data antecedente al 24 febbraio 2022, tenuto conto degli oneri finanziari sostenuti entro il predetto
intervallo temporale (sempre al netto di quanto già concesso ad opera del DA 56 GAB del l dicembre
2023), con riferimento alla media del tasso di interesse armonizzato per prestiti a società non finanziarie
rilevato per il triennio precedente dalla Banca d’Italia.
Requisiti e ammissibilità
I beneficiari devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda delle seguenti
condizioni di ammissibilità:
a) Essere cantine sociali costituite in forma cooperativa attive nella trasfonnazione delle uve e nelle
commercializzazione di vini;
b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA);
c) avere la sede operativa e legale in Sicilia;
d) avere, per le imprese agricole, il fascicolo aziendale SIAN aggiornato;
e) essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma l lettera b) del
D.Lgs. 159/2011 ess.mm.h.
Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza,
deve essere tempestivamente comunicata per le eventuali verifiche e valutazioni.
Gli aiuti a nonna del presente avviso non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate
dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione 0(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, tra
cui,ma non solo:
a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali
anzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni
adottatedall’UE; oppure
c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE m
quantol’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.
Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti porta all’esclusione della domanda.
Intensità dell’aiuto
Gli interventi di aiuto sono finalizzati a compensare maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione
dell’incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultraimuale a partire dal
24 febbraio 2022 al 30 maggio 2024 nonché per i mutui e prestiti accesi in data antecedente al 24
febbraio 2022.
L’entità dell’aiuto sarà definita in relazione alle richieste ammissibili, rispetto alla dotazione
finanziaria disponibile.
Aiuti di Stato e cumulabilità
L’aiuto è concesso in applicazione della sezione 2.1 della Comimicazione “Quadro temporaneo di
crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione
della Russia contro l’Ucraina” C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e
integrazioni, tra le quali la Commiicazione della Commissione “Modifica del quadro temporaneo
di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito
dell’aggressione della Russia contro l’Ucrania” C(2023) 8045 final del 20 novembre 2023, nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle stesse comunicazioni.
Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli sono subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e
non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese
interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest’ultimo caso, i prodotti non siano
stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la
metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
Gli aiuti di cui al presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti “de
mmimis” applicabili, ovvero il regolamento (UÈ) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, il regolamento
(UÈ) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UÈ) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 e
successive modifiche ed integrazioni, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili,
ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme
relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Gli aiuti del presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione
che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.
L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione
della Commissione Europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e
integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali aiuti non superi il massimale di
2,25 milioni di euro in complesso considerando anche gli aiuti negli eventuali altri settori di
attività.
Gli aiuti di cui al presente avviso non possono essere subordinati alla delocalizzazione di
un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da im altro paese situato all’intemo dello
SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, indipendentemente dal numero di
posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nello SEE.
L’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2024.
Criteri di selezione
Considerato che la finalità dell’operazione è quella di fornire il più ampio supporto alle categorie
interessate non sono previsti criteri di selezione delle istanze di aiuto.
Pertanto, saranno finanziate tutte le istanze che soddisfano le condizioni di ammissibilità.
Nel caso in cui le risorse disponibili non risultino bastevoli a soddisfare tutte le richieste, verranno
ripartite proporzionalmente tra le cantine sociali risultate idonee in graduatoria.
Impegni ed obblighi del beneficiano
Nel caso in cui il beneficiano operi in settori produttivi ai quali si applicano massimali diversi, lo
stesso dovrà assicurare attraverso la separazione contabile la possibilità di verificare che per
ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente previsto dalla sezione 2.1 della
Comunicazione della Commissione Europea 0(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e in ogni caso
non sia superato l’importo massimo complessivo per impresa di 2,25 milioni di euro in complesso
considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.
Presentazione domande
Il richiedente dovrà compilare l’allegato A, parte integrante del presente avviso, ed allegare
l’attestazione bancaria relativa ai maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell’incremento dei
tassi di interesse.
Le domande, compilate secondo i modelli pubblicati nel suddetto sito e formalmente sottoscritte,
dovranno essere trasmesse all’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio entro il termine
perentorio del 7 giugno 2024, specificando all’oggetto “AIUTI CANTINE SOCIALI
Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono
essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Saranno ritenute ricevibili esclusivamente le domande sottoscritte nell’originale e trasmesse,
allegando fotocopia del documento di identità.
Saranno dichiarate irricevibili le domande compilate in modo difforme da quanto previsto e quelle
mancanti della dociunentazione richiesta.
Il beneficiario deve indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido
per le comunicazioni inerenti all’operazione.
Il beneficiano può presentare ima sola domanda a valere del presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
La domanda di aiuto deve essere completa dei seguenti allegati:
a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
b) l’attestazione bancaria relativa ai maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione
dell’incrementodei tassi di interesse (modello allegato) con timbro e firma dell’Istituto di Credito
c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Cantina Sociale
d) attestazione di iscrizione alla CCIAA successiva alla data di pubblicazione del presente Avviso
Procedimento amministrativo
Al fine di verificare l’ammissibilità delle istanze presentate, sarà nominata un’apposita
commissione.
Ammissibilità
La fase di ammissibilità consisterà nella verifica:
della completezza e della conformità della documentazione presentata;
della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso;
della determinazione dell’aiuto ammissibile.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati all’IRVO (al seguente mduizzo di posta certificata:
direzione.irvos(%messaggipec) responsabile dell’attuazione del presente avviso per la predisposizione
dell’elenco delle domande di aiuto ammissibili e dell’eventuale elenco delle domande di aiuto non
ammissibili con l’indicazione delle motivazioni.
I predetti elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno firmati dal Direttore Generale
dell’IRVO e pubblicati con valore legale sul sito web dell’Istituto.
La predetta pubblicazione assolve all’obbligo della comimicazione ai soggetti richiedenti
dell’ammissibilità dell’aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non
ammissibili.
Avverso tale determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine perentorio di 5 giorni,
potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell’ammissibilità dell’aiuto, nonché la
verifica delle condizioni di non ammissibilità. Le istanze di riesame devono essere inviate
all’IRVO e saranno riesaminate dalla apposita predetta commissione istituita.
Gli esiti delle richieste di riesame saranno comunicati all’IRVO quale soggetto attuatore
dell’istmttoria per la predisposizione e pubblicazione dell’elenco definitivo delle domande di aiuto
ammissibili con le indicazioni del sostegno da concedere e dell’elenco definitivo delle domande di
aiuto non ammissibili con le motivazioni di non ammissibilità.
L’IRVO procederà, al tennine della verifica delle istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione
degli elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, a firma del Direttore
Generale, sul sito web istituzionale dell’Istituto. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti
richiedenti l’aiuto.
L’elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà, per ciascuna impresa benefìciaria, oltre ai
dati identifìcativi della stessa, l’importo ammesso da concedere.
In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procederà all’archiviazione della istanza,
e all’awio delle procedure previste per tale fattispecie di reato.
Concessione e liquidazione dell’aiuto
Sulla base dell’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra, gli
Uffici competenti prowederanno ad espletare i controlli previsti in materia di aiuti di Stato,
verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di
aiuto pertinenti e inserendo nello stesso Registro per ogni beneficiario i dati relativi all’aiuto
concesso. Pertanto, l’aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei
massimali previsti.
Il beneficiario si impegna a fornire ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell’istruttoria.
La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata da parte dei funzionari accedendo alle
banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, l’IRVO si
riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di
ammissibilità.
Dopo le suddette verifiche, l’IRVO prowederà ad emettere il provvedimento di concessione e
contestuale liquidazione dell’aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente
bancario (IBAN) intestato all’impresa benefìciaria e indicato in sede di presentazione della
domanda.
Il procedimento amministrativo di cui al precedente punto e al presente punto può essere oggetto di
modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione
dati e informazioni e quant’altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.
Controlli e sanzioni
L’IRVO, successivamente all’erogazione dell’aiuto, procede allo svolgimento dei controlli previsti
dalla normativa per verifìcare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in
sede di presentazione della domanda, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi
all’ammissione e all’erogazione dell’aiuto. Nel caso di esito negativo si procederà, previa
comunicazione, alla revoca dell’aiuto.
In particolare, sarà verificata l’ammissibilità del beneficiario sulla base dei documenti e delle
dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale,
oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.
Il beneficiario deve mettere a disposizione dell’IRVO tutta l’ulteriore documentazione tecnica,
amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta erogazione
dell’aiuto e delle procedure adottate.
Le somme indebitamente percepite dall’impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell’aiuto, per il periodo intercorrente tra
la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.
Disposizioni Hnali e clausola di salvaguardia
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e
regionali vigenti, comprese quelle relative agli aiuti di Stato e altre nonne e requisiti obbligatori.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della
riservatezza.Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UÈ) 2016/679 tutti i dati saraimo
trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
L?IRVO tratterà i dati con modalità manuale e/o infomiatizzata esclusivamente al fine di poter
assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Il Direttore Generale IRVO
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