
(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 FONDO DI GARANZIA PER
I MUTUI PRIMA CASA
il principale strumento pubblico volto a favorire l’acquisto
dell’abitazione principale da parte delle famiglie
COME FUNZIONA
Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa* rilascia
garanzie a prima richiesta, nella misura massima del 50%
della quota capitale, su mutui ipotecari o su portafogli di
mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione
principale (anche con accollo da frazionamento) ed
eventuali interventi di ristrutturazione e accrescimento
della sua efficienza energetica.
CHI PUO’ FARE RICHIESTA
In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo
non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
Sono invece previste agevolazioni per le categorie di clienti “prioritari”.
All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute
nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui
richiesti dai soggetti di seguito riportati:
GIOVANE COPPIA
nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more
uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni,
in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto
36 anni di età
NUCLEO MONOGENITORIALE
CON FIGLI MINORI
persona singola non coniugata, né convivente con
l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con
sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova
convivente con almeno un proprio figlio minore
GIOVANE CHE NON ABBIA
COMPIUTO TRENTASEI
ANNI DI ETÀ
CONDUTTORE DI ALLOGGI DI
PROPRIETÀ DEGLI ISTITUTI
AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
comunque denominati
Per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (TEG) applicabile
ai mutui è uguale al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di
maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.
FINO AL 31 DICEMBRE 2024**:
Le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo che hanno un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui,
possono ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale dei mutui richiesti.
Tra le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo sono anche previsti
i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:
(a) con tre figli di età inferiore a 21 anni e un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui;
(b) con quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui.
In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare all’85%;
(c) con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore
a 50.000 euro annui. In questo caso la percentuale massima di copertura può arrivare al 90%.
Gli appartenenti alle categorie con priorità di accesso al Fondo possono ottenere una percentuale di copertura
superiore al 50% solo se il rapporto tra l’importo del mutuo richiesto e il prezzo d’acquisto dell’immobile supera
l’80%.
Per tutte le categorie con priorità di accesso al Fondo:
• l’incremento della percentuale di copertura della garanzia è riconosciuto anche nei casi in cui il TEG sia superiore
al TEGM nella misura massima stabilita per legge1;
• la garanzia rimane attiva in caso di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa,
qualora le condizioni economiche del nuovo mutuo siano migliorative o comunque rimangano sostanzialmente
invariate rispetto a quelle originariamente esistenti al momento della concessione della garanzia. La banca che
concede il nuovo finanziamento deve essere aderente al Fondo di garanzia per i mutui prima casa.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 64, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il TEG può essere superiore al
TEGM nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di
erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui tale differenziale
risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne comunicazione secondo le modalità stabilite
nel comma 3-bis dello stesso art. 64.
A QUALI MUTUI
SI APPLICA
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo
i mutui ipotecari erogati da banche o
intermediari finanziari:
di ammontare non superiore
a 250 mila euro;
destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto
e per interventi di ristrutturazione e
accrescimento di efficienza energetica –
dell’abitazione principale, anche con accollo
da frazionamento, non rientrante nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 o comunque
senza caratteristiche di lusso.
COME FARE
RICHIESTA
Per accedere alla garanzia del Fondo occorre compilare il
modulo pubblicato sul sito internet di Consap https://www.consap.it/media/m3gohccy/modello-didomanda_garanzia-1-dicembre-2022.pdf – e presentarlo
ad una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti,
allegando un documento di identità (ovvero, per i cittadini
stranieri, il Passaporto unitamente al Permesso di
Soggiorno).
Uno specifico modulo è dedicato ai nuclei familiari
numerosi per i quali è prevista la possibilità di ottenere
una garanzia superiore all’80%, sempre disponibile sul
sito internet di Consap https://www.consap.it/media/tqvjikde/2024_modello-didomanda_famiglie-numerose.pdf
Attenzione. Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri
immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di
morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’ESITO
La banca/intermediario finanziario, verificata la completezza e la regolarità formale del modulo di domanda,
provvede ad inviarlo al Gestore il quale comunica alla banca/intermediario finanziario l’esito istruttorio entro
20 giorni dall’arrivo della richiesta.
La banca/intermediario finanziario, entro 90 giorni dalla conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia
del Fondo, comunica al Gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di mutuo ovvero la eventuale
mancata erogazione dello stesso.
È sempre facoltà del finanziatore, in base a proprie ed esclusive valutazioni,
decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.
I finanziatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive all’ipoteca
sull’immobile. Possono comunque essere richieste coperture assicurative nel rispetto
di quanto previsto dalla legislazione vigente.
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa possono
adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle
rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure
facoltative indicate nel modulo di adesione.
In caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo interviene liquidando
al soggetto finanziatore l’importo previsto dalla garanzia per poi agire
nei confronti del mutuatario per il recupero della somma liquidata.
Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme
pagate dal Fondo al soggetto finanziatore.
Ai fini del recupero delle somme pagate, il Fondo può
provvedere anche mediante il ricorso alla procedura
di iscrizione a ruolo, così come previsto al comma 1 e 2
dell’art .8 del Decreto Interministeriale
del 31 luglio 2014.
Le Agevolazioni fiscali previste dal decreto “Sostegni bis”
per mutuatari under 36***
che non abbiano compiuto 36 anni di età
in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
40.000 euro annui
è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva.
L’agevolazione si applica anche nel caso in cui entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e
registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto
definitivo venga stipulato entro il 31 dicembre 2024.
L’ELENCO DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI
È DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL GESTORE DEL FONDO
FONDO PRIMA CASA (CONSAP.IT)
https://WWW.CONSAP.IT/FONDO-PRIMA-CASA/
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art 1, comma 48, lett. c) che ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa;
Decreto interministeriale 31 luglio 2014 con il quale sono state emanate le norme di attuazione del Fondo ed è stata
individuata Consap SpA quale soggetto gestore del Fondo;
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 ottobre 2014, con il quale sono state
disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 64, comma 3
Legge 30 dicembre 2021, n.234, art.1, comma 151
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 74
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art 1, commi da 7 a 13
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in Legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 3, comma 12-septies
Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 64, commi da 6 a 10
Legge 30 dicembre 2021, n.234, art.1, comma 151
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 74
Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in Legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 3, commi da 12-terdecies
a12-quinquiesdecies
ADICONSUM
Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL
Associazione
Difesa
Orientamento
Consumatori
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In caso di finanziamenti a medio e lungo termine per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione
della prima casa stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 da parte di mutuatari: