
(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 COMUNICATO N. 175/DIV – 4 MARZO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 2 e 3 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 2 e 3 Marzo 2024
10^ Giornata ritorno
GIRONE A
L.R. VICENZA
RENATE
GIRONE B
FIORENZUOLA (*)
PADOVA
LUCCHESE
SESTRI LEVANTE
RIMINI
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
BENEVENTO
BRINDISI
CATANIA
CROTONE
JUVE STABIA
PICERNO
SORRENTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
AVELLINO
FOGGIA
ACR MESSINA
MONTEROSI TUSCIA
GIUGLIANO
CASERTANA (*)
MONOPOLI
POTENZA
TARANTO
LATINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 2 e 3 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA,
CROTONE, POTENZA, RIMINI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
BRINDISI per avere alcuni dei suoi sostenitori (25%), posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 40° minuto del primo tempo, per due volte ciascuno, due cori oltraggiosi nei
confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la percentuale
non elevata dei tifosi autori dei cori in contestazione (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
perché, dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione continuava a protestare abbandonando
nuovamente l’area tecnica.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TAURINO ROBERTO
(MONOPOLI)
A) per aver abbandonato l’area tecnica per protestare in modo plateale nei confronti dell’Arbitro;
B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l’uscita dal terreno di gioco, impedendo la
pronta ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPRIOLO MASSIMILIANO
(POTENZA)
abbandonava l’area tecnica per protestare in modo provocatorio.
MAIURI VINCENZO
(SORRENTO)
in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava sul terreno di gioco
sino all’altezza dell’area di rigore per protestare.
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI
(TURRIS)
in quanto a gioco a svolgimento usciva dall’area tecnica proferendo una frase irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale (r. Assistente Arbitrale n.1, panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
RUSSO ANTONINO
(CATANIA)
per avere fatto accesso nell’area antistante gli spogliatoi nonostante fosse inibito, in violazione dell’art.
21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3,
C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PIANA EDOARDO
(ACR MESSINA)
in quanto, giocatore di riserva si alzava dalla panchina afferrando con forza un avversario alla nuca,
senza conseguenze.
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REGINI VASCO
(SESTRI LEVANTE)
per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BARLOCCO LUCA
(MONOPOLI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO
(AVELLINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TENTARDINI ALBERTO
MAROTTA ALESSANDRO
DE SENA CARMINE
SABBIONE ALESSIO
SOSA FRANCO TOMAS
VOLPE GIOVANNI
LA MONICA GIUSEPPE
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(POTENZA)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
VANO MICHELE
VASSALLO FRANCESCO
(MONTEROSI TUSCIA)
(RENATE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CAPOMAGGIO GALO
(AUDACE CERIGNOLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRISENNA GIULIO
COCCIA GIUSEPPE
DE ROSA ROBERTO
QUIRINI ETTORE
NOVELLA MATTIA
ARMINI NICOLO
CANDELLORI KEVIN
CUCCURULLO MARCO
BUCHEL MARCEL
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESE)
(PICERNO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(SORRENTO)
(SPAL)
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MAISTRO FABIO
TRIPALDELLI ALESSANDRO
CONTESSA SERGIO
DUTU EDUARD
LAARIBI MOHAMED
(SPAL)
(SPAL)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
FUSI PIETRO
(PADOVA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
POLITO VINCENZO
CARGNELUTTI RICCARDO
YABRE MOUSTAPHA
ESPOSITO EMMANUELE
LANGELLA CHRISTIAN
MACCA FEDERICO
(ACR MESSINA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(PICERNO)
(RIMINI)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FUMAGALLI ERMANNO
CIANO CAMILLO
LIGUORI MICHAEL
VITALE GAETANO
(ACR MESSINA)
(BENEVENTO)
(PADOVA)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BAGATTI NICCOLO
CIANCI PIETRO
SALINES EMMANUELE
MARINO ANTONIO
TIRITIELLO ANDREA
BLONDETT EDOARDO
MATERA ANTONIO
MAESTRELLI ALESSIO
(BRINDISI)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (III INFR)
PINATO MARCO
CURADO MARCOS
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE
VITALE MATTIA
MILLICO VINCENZO
MASELLI SERGIO
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
TODISCO GIANMARCO
MASTROMONACO GIAN LUCA
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(POTENZA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
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IZZILLO NICOLAS
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
DUMBRAVANU DANIEL
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
LIOTTI DANIELE
PETRUCCI DAVIDE
BATTISTINI MATTEO
MAZZOCCO DAVIDE
TARTAGLIA ANGELO
OMOREGBE BOB MURPHY
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(CROTONE)
(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (I INFR)
OPOOLA MALIK OLALEKAN
HAVERI KEVIN
CAPANNI DIAS LUAN DAVID
DE RISIO CARLO
CASTORANI MANUELE
PINZAUTI LORENZO
COLOMBINI LORENZO
(BRINDISI)
(CATANIA)
(LATINA)
(MONOPOLI)
(POTENZA)
(RENATE)
(SORRENTO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 4 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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