
(AGENPARL) – mar 13 febbraio 2024 m_amte.UDCM.DECRETI
Il Ministro dell’Ambiente
e della Sicurezza Energetica
VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01) del 18 febbraio 2022, recante
“Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022”,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2022 (nel seguito: la
Comunicazione CE);
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno
strumento di supporto straordinario dell’Unione europea a sostegno della ripresa dell’economia dopo
la crisi COVID – 19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con lo scopo principale di mitigare l’impatto
economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l’’economia e la società europea più
sostenibile, resiliente e preparata alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021,
che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli
indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO l’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione del piano per
gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344, e in
particolare la misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2
(Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico)
che prevede l’erogazione di sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di
sistemi agro-voltaici e nell’installazione di strumenti di misurazione per monitorare l’attività agricola
sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la
resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) la cui valutazione positiva è
stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
CONSIDERATI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento dal
medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
In particolare:
a) il traguardo M2C2-44, da raggiungere entro il 31 dicembre 2024, è costituito da “Notifica
dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici
e strumenti di misurazione in sistemi agro-voltaici. Ci si attende che la potenza installata dei
sistemi agro-voltaici di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per
impianti a terra in cui possano coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici
concorrenti. L’entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDÌ
(anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi;
b) l’obiettivo M2C2-45, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, è costituito dall’ installazione di
pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici di capacità pari a 1.040 MW per una
produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno”;
CONSIDERATO che l’allegato 1 agli Operational Arrangements associa ai citati milestone e target
i seguenti meccanismi di verifica:
M2C2-44: documento di sintesi che giustifichi debitamente come il traguardo (compresi tutti gli
elementi costitutivi) sia stato conseguito in modo soddisfacente. Tale documento include in
allegato le seguenti prove documentali: a) copia della notifica di aggiudicazione del contratto
b) estratto delle sezioni pertinenti delle specifiche tecniche della gara comprovanti
l’allineamento con la descrizione del CID dell’investimento e dell’obiettivo;
M2C2-45: documento esplicativo che giustifichi debitamente il modo in cui l’obiettivo è stato
raggiunto in modo soddisfacente. Tale documento contiene in allegato le seguenti prove
documentali: a) elenco dei certificati di completamento rilasciati conformemente alla
legislazione nazionale vigente; b) relazione di un ingegnere indipendente approvata dal
ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto o dei
progetti siano allineate alla descrizione dell’investimento e dell’obiettivo del CID;
CONSIDERATI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per il medesimo
Investimento nella Council Implementing Decision (CID), approvata dal Consiglio ECOFIN l’8
dicembre 2023;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE (2021/C
58/01) del 18 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza”;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra
il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro
obiettivo ambientale;
VISTO il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2014)179 final, del 28 maggio
2014, sulla “Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato” per orientamenti sulla
redazione di un piano di valutazione;
VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica
i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO l’art. 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione,
prevede l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di
raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita
del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6,
della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo
ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance
multilivello in Europa, approvata nella 106a sessione plenaria del 2 e 3 aprile 2014;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE
della Commissione;
VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007), pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (2016/C 202/1) del 07 giugno 2016;
VISTA la Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità
del Ministro per la disabilità – Decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in GU n.74 del 29 marzo 2022;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”,
il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050,
nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del
quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo
delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in
particolare:
l’articolo 6, che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato
Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del PNRR;
l’articolo 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti
nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO l’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del
quale “per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e
comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale
generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione
delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma
1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, che ha disposto in merito
all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli
interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per la misura M2C2
Investimento 1.1 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente
VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso
semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione
e riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali “le
singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui
all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati
relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi
traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la
Commissione Europea”;
CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani,
del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, il quale definisce le modalità di rilevazione dei
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili
in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla
spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di
realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro
elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
VISTO l’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara
(CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.,
serie generale, n. 279 del 23 novembre 2021, che disciplina le “Procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge
30 dicembre 2020, n. 178”;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze 29 novembre 2021, che ha istituito l’Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e
dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione
degli investimenti”;
VISTA la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione
target”;
VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza
del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un
adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare
e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e
soggetti attuatori del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo
delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al
riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi
attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa
e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative;
VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022 n.29, recante “Procedure finanziarie per il PNRR”;
VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e
rendicontazione delle misure PNRR”;
VISTA la nota circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,
Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR –
Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE
finanziate dal Piano”;
VISTA la nota circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,
Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR –
Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;
VISTA la nota circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica,
Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione
dei progetti”;
VISTA la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” che sostituisce
la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(DNSH)” di cui alla circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”
e in particolare l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del
Consiglio UE – ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione,
da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi
previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi
compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
del decreto di cui al comma 2”;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in
particolare, l’articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso,
tra l’altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello
sviluppo economico;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri” e, in particolare, l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “Ministero della
Transizione Ecologica” in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, il Titolo II “Regimi di sostegno e strumenti
di promozione” che disciplina i regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili
perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con gli strumenti previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, nonché gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente “Principi generali di
coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali” e “Criteri specifici di
coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali”;
VISTO il citato articolo 13 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale, al comma 1, prevede che
“1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al
presente Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i
decreti attuativi delle misure del PNRR di cui all’articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici
di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di
incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di
cumulabilità per favorire l’utilizzo sinergico degli strumenti;
b) la verifica dei requisiti per l’ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere
svolta dal GSE nell’ambito della medesima istruttoria prevista per l’accesso ai meccanismi tariffari
previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116;
c) […];
d) sono definiti tempi massimi di realizzazione degli interventi, in coerenza con il PNRR;
e) le misure sono adottate in conformità alla disciplina dell’Unione sugli aiuti di stato.”;
VISTO, altresì, il citato articolo 14 del D.lgs. 199/2021, il quale, alla lettera c) del comma 1, prevede
che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2
(Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilità sostenibile), Investimento 1.1 “Sviluppo agrovoltaico”, sono definiti criteri e modalità per
incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a
fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, che, attraverso l’implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non
compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le
condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II;
VISTO l’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, con il
quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici
GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE
943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”;
VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo
2012, n. 27, il quale, all’articolo 65 commi da 1-quater a 1-sexies, disciplina l’incentivazione degli
impianti agrivoltaici;
CONSIDERATO il Documento “Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici – giugno 2022”,
prodotto nell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica –
Dipartimento Energia, e composto da: CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria; GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA – Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE – Ricerca sul sistema
energetico S.p.A.;
CONSIDERATO che l’investimento interessa sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, al fine di
incoraggiare lo sviluppo di soluzioni innovative in cui possano coesistere molteplici usi del suolo,
generando benefici concorrenti agricoltura-energia;
RITENUTO opportuno definire un quadro organico per lo sviluppo dei sistemi agrivoltaici,
attraverso incentivi alla installazione e alla produzione elettrica da detti sistemi, anche al fine di
assicurare l’operatività degli impianti durante tutto il periodo di vita utile;
RITENUTO altresì opportuno, ai fini di un più ampio accesso dell’imprenditoria agricola alla
produzione di energia rinnovabile da sistema agrivoltaico, prevedere un contingente dedicato di 300
MW per gli impianti di potenza fino a 1 MW nella titolarità di tale tipologia di imprese, con accesso
al meccanismo incentivante tramite l’iscrizione in appositi registri in considerazione della ridotta
dimensione dei relativi progetti;
RITENUTO opportuno che le tariffe siano del tipo “a due vie”, per cui si riconosce al produttore la
differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell’energia elettrica
zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti
negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza;
RITENUTO opportuno che nella determinazione della tariffa spettante si tenga, altresì, conto dei
differenti Levelized Cost of Electricity (LCOE) per zona geografica di riferimento, derivanti dalle
diverse ore equivalenti teoriche di producibilità degli impianti fotovoltaici, al fine di favorire uno
sviluppo dei sistemi agrivoltaici sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che la materia degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è
oggetto di regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito,
ARERA);
CONSIDERATO che la durata dell’incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve
essere coerente con le disposizioni per l’ammortamento contabile degli impianti, di cui all’articolo
2426, comma 2, del codice civile, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fiscale;
CONSIDERATO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti
di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
CONSIDERATI gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema
informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto
secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241,
nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione
probatoria pertinente;
CONSIDERATO, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di
quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, l’obbligo di conservazione
della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, i quali, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi
prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR,
dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea
(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare
la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO per esercitare i diritti di cui all’articolo 129,
paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
ATTESO l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla
proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso e il codice identificativo di
gara (CIG) ove pertinente;
CONSIDERATO che l’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, tra gli obblighi in materia di
comunicazione e informazione, prevede che nella documentazione progettuale sia indicato che il
progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che
reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione
europea;
CONSIDERATO l’esito della consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione elaborata
dal Dipartimento Energia, avviata il 28 giugno 2022 sul sito istituzionale del Ministero della
transizione ecologica e terminata il 12 luglio 2022;
VISTA la nota prot. MiTE n. 110376 del 12 settembre 2022 della Direzione generale gestione
finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di
missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e
conformità normativa al PNRR della proposta di regolamentazione citata e la conferma della relativa
disponibilità finanziaria;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 7744 final del 10 novembre 2023, con la
quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di
aiuto di cui al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Decreta:
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199
del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi
agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti
dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di
almeno 1.300 GWh/anno.
2. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, ai sistemi agrivoltaici che rispettano i
requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
3. Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a
Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
4. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano
copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della
tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
5. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 luglio 2026.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n.
199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:
a) attività agricola: produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, comprese la
raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) impianto agrivoltaico di natura sperimentale (nel seguito anche: impianto agrivoltaico avanzato
o impianto agrivoltaico): impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e
quanto stabilito dall’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta
congiuntamente:
1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la
rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività
di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di
strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito:
Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica
sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la
continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità
del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito
il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;
c) sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato): sistema complesso composto dalle opere
necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico
avanzato installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune
scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di
valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità
delle attività agricole proprie dell’area;
d) superficie totale di ingombro di un impianto agrivoltaico (Spv): somma delle superfici individuate
dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l’impianto
(superficie attiva compresa la cornice);
e) superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): area che comprende la superficie utilizzata per coltura
e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l’impianto agrivoltaico;
f) altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: altezza misurata da terra fino al bordo
inferiore del modulo fotovoltaico. In caso di moduli installati su strutture a inseguimento l’altezza
è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile;
g) producibilità elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FVagri): stima dell’energia elettrica
che l’impianto agrivoltaico può produrre, espressa in GWh/ha/anno;
h) producibilità elettrica specifica di riferimento (FVstandard): stima dell’energia che può produrre un
impianto fotovoltaico di riferimento, collocato nello stesso sito dell’impianto agrivoltaico e
caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un
angolo pari alla latitudine meno 10 gradi, espressa in GWh/ha/anno;
i) potenza nominale di un impianto agrivoltaico: potenza elettrica dell’impianto, determinata dal
minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente
parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la
potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
l) produzione netta di un impianto: energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile
alle eventuali utenze elettriche e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta
tensione per l’immissione nella rete elettrica diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi
ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto
di consegna dell’energia alla rete elettrica, espressa in MWh;
m) data di entrata in esercizio di un impianto: data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione
delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento
dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle
Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt
124/10 (GAUDÌ);
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: data, comunicata dal produttore al GSE,
a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
o) tariffa di riferimento: tariffa incentivante definita sulla base dei differenti LCOE, corretta per
zona geografica di riferimento, come individuata nell’Allegato 1;
p) tariffa spettante: la tariffa effettivamente attribuita all’impianto, calcolata applicando, ove
previsto, alla tariffa di riferimento le decurtazioni derivanti dall’offerta di riduzione, nonché le
altre eventuali riduzioni di cui agli articoli 5, 6 e 8;
q) Ministero: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Amministrazione centrale
titolare dell’Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico, appartenente alla Missione 2, Componente
2 del PNRR;
r) Linee guida per i Soggetti attuatori: documento allegato al Si.Ge.Co tramite il quale il Ministero
fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure
assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che
gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo
e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida
per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
s) PNRR: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;
t) Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23
gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR. Il
Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per
garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi PNRR di
competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel
rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione europea per come richiamati dal Regolamento finanziario
e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web
del Ministero;
u) Soggetto gestore: organismo incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire
la corretta attuazione dell’Investimento 1.1. Sviluppo agrivoltaico, appartenente alla Missione 2,
Componente 2, del PNRR. Nell’ambito del predetto Investimento, il ruolo di “soggetto gestore”
è svolto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE);
v) Soggetto attuatore esterno o beneficiario PNRR: soggetto proponente che risulta assegnatario
dell’agevolazione, responsabile, quindi, dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità del
progetto ammesso a finanziamento, nonché dell’espletamento delle attività di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al medesimo
progetto;
z) Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH): principio definito all’articolo 17
Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale
principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Articolo 3
(Soggetto gestore)
1. Il soggetto gestore per la misura di cui il presente decreto è il GSE S.p.A.
2. Con specifico accordo, redatto e sottoscritto ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra il Ministero e il GSE S.p.A. sono definiti i compiti
dell’Amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all’accordo di
cui al primo periodo, sostenuti dal soggetto gestore si provvede mediante un corrispettivo richiesto ai
soggetti ammessi alle agevolazioni secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Articolo 4
(Soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:
a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o
societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole
imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art.
2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
2. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del
31 luglio 2014;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a
98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente
decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e
incompatibili con il mercato interno;
e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore
ad euro 7.000,00.
3. Non è consentito, altresì, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto agli impianti che hanno
iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure
bandite ai sensi del presente decreto. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento
dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo
esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi
preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
4. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi
prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione
degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’esercizio di tale
opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione.
Articolo 5
(Modalità e requisiti generali per l’accesso agli incentivi)
1. Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di iscrizione in appositi
registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella
titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a
procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di
qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto,
garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio
“non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852,
come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica
del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività
attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di
appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.
In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi
anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI.
4. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile
accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento
favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
Articolo 6
(Procedure per l’accesso agli incentivi )
1. L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, per gli impianti agrivoltaici, di cui all’articolo 5
commi 1 e 2, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste,
bandite dal GSE nel corso del 2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti
di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle
procedure precedenti, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Le procedure di cui al comma 1, si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
3. Ai fini dell’accesso alle procedure di cui al presente decreto, gli impianti rispettano i requisiti di
cui all’articolo 5, commi 3 e 4 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione,
una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di
riduzione non si applica per gli impianti di cui all’articolo 5 comma 1 che accedono tramite registro.
4. Le tariffe di riferimento sono quelle indicate all’Allegato1.
5. Ciascuna procedura prevede un periodo di apertura dei bandi di sessanta giorni, nel quale i
proponenti possono presentare domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate
entro i novanta giorni successivi alla chiusura di ogni singola procedura.
6. Fermo il contingente di potenza complessivamente individuato all’articolo 5, commi 1 e 2,
l’individuazione dei contingenti di potenza resi disponibili nelle singole procedure, nonché le date di
svolgimento delle medesime procedure nelle quali tali contingenti sono messi a disposizione e i
meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza, sono definite nelle regole operative di cui
all’articolo 12.
Articolo 7
(Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi)
1. Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE
esclusivamente tramite il sito http://www.gse.it, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui
all’articolo 12, allegando:
a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
b) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 3
c) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del criterio di priorità di cui al successivo
comma 5, lettera a).
2. Prima della chiusura della procedura, il GSE verifica la completezza dell’istanza di partecipazione,
dandone comunicazione degli esiti al soggetto proponente.
3. Successivamente alla chiusura della procedura, il GSE esamina la documentazione trasmessa e
conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi.
4. In esito alla fase di cui al comma 3, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una
graduatoria che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.
L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa
spettante e del contributo in conto capitale.
5. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il
superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità
di riduzione offerta i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:
a) maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell’impresa
agricola rispetto alla produzione netta dell’impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
6. Nel caso in cui per uno stesso impianto sia presentata contestualmente domanda di iscrizione sia
alle procedure d’asta che di registro, il GSE nel formare le rispettive graduatorie farà prevalere la
richiesta di iscrizione alla procedura d’asta.
7. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi,
con l’elenco degli impianti selezionati e i criteri di priorità eventualmente applicati.
Articolo 8
(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi)
1. Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto
mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30
giugno 2026. I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione
dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono
andare oltre il 30 giugno 2026.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, comporta l’applicazione di una decurtazione
della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo
e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
3. Nel caso in cui non sia rispettato il limite massimo di nove mesi di ritardo ovvero l’ulteriore termine
del 30 giugno 2026 di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza del diritto di accesso a tutti i
benefici previsti dal presente decreto e, qualora l’impianto venga successivamente riammesso ai
meccanismi di incentivazione, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di
riferimento vigente.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della relativa graduatoria, il soggetto responsabile comunichi al GSE la rinuncia alla
realizzazione dell’intervento.
Articolo 9
(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)
1. I soggetti titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 comunicano al GSE la data di
entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso e
comunque non oltre il 31 luglio 2026. La mancata comunicazione entro il termine dei trenta giorni
comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra
la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della
comunicazione tardiva.
2. Successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di
avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al
termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.
3. Il GSE, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, dalla comunicazione di cui al comma 2,
provvede ad erogare gli incentivi con le modalità di cui all’articolo 10.
Articolo 10
(Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti)
1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le
seguenti modalità:
a) per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla
vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa
spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in
alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
b) per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella
disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il
GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario e:
1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla
predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto
titolare gli importi corrispondenti.
2. Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari a venti anni, corrispondente alla vita utile
convenzionale degli impianti, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza
maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e
potenziamento non incentivati.
3. L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero,
ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico
italiano.
Articolo 11
(Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale)
1. Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 9, comma 1, sono allegati i titoli di
spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione
di dettaglio individuata dalle regole operative di cui all’articolo 12.
2. Le voci di spesa ammissibili sono indicate all’Allegato 3. Il costo di investimento massimo di
riferimento per l’erogazione del contributo è riportato all’Allegato 1.
3. Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili di cui all’Allegato 3 e di erogazione del
contributo in conto capitale sono definite con le regole operative di cui all’articolo 12.
4. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico
bancario. Sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto
e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Articolo 12
(Regole operative e avviso pubblico)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative
per l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto.
2. Le regole operative di cui al comma 1, nel rispetto delle date fissate per il raggiungimento di
milestone e target della misura, disciplinano, in particolare:
a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità alle
“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” trasmesse dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze con circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 e al principio del “Do No Significant
Harm” (DNSH);
b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi in modo tale
che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di
compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) il calendario di dettaglio delle procedure competitive da svolgere;
d) le modalità operative con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente
non assegnata, tenendo conto altresì della previsione di cui all’articolo 7, comma 6;
e) i contratti tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti istanti ai fini della concessione del
contributo in conto capitale e della tariffa incentivante;
f) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
g) i requisiti dimensionali e costruttivi degli impianti;
h) le caratteristiche e le modalità di monitoraggio inerenti la continuazione dell’attività agricola
sulla base delle linee guida previste dall’articolo 65, comma 1-quinquies del decreto-legge 24
gennaio 2012, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché
inerenti il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;
i) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’acquisizione delle misure
elettriche, in attuazione dell’articolo 36 del decreto legislativo 199/2021, nonché le modalità
con le quali provvede all’erogazione degli incentivi spettanti;
l) le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli;
m) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l’accesso agli incentivi in
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
n) le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale;
o) le modalità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’attuazione degli interventi
finanziati per come stabilito dalla circolare MEF-RGS 30/2022;
p) le fattispecie di revoca totale e parziale dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il GSE emana il primo
avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2, lettera c).
Articolo 13
(Cumulabilità degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di
sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti.
2. L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dedicato di cui all’articolo
13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo di scambio sul posto.
Articolo 14
(Monitoraggio della misura)
1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del
2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del presente decreto. Il GSE analizza
altresì i costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato, tenendo conto delle eventuali variazioni dei
costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo. I dati di cui ai precedenti periodi
sono trasmessi annualmente al Ministero. In attuazione della misura PNRR di cui all’art. 14, comma1,
lettera c) del decreto legislativo 199 del 2021, il GSE svolge altresì le attività di monitoraggio,
rendicontazione e controllo in conformità con le prescrizioni del Sistema di Gestione e Controllo
adottato dal Ministero e sulla base dell’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 3, comma 2 del presente
decreto.
2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente
decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente per garantire una concorrenza
effettiva nelle procedure di gara, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, può essere
aggiornato il valore della tariffa di riferimento di cui all’Allegato 1 del presente decreto ovvero
adeguati i contingenti di capacità produttiva resi disponibili. Tali eventuali modifiche si applicano
alle procedure bandite successivamente all’adozione delle modifiche stesse.
3. I beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti
ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena
la sospensione dell’erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.
4. Il GSE aggiorna e rende pubbliche, sul proprio sito internet in un apposito contatore, le
informazioni sul contingente disponibile, di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 del presente decreto.
Articolo 15
(Revoche)
1. I benefici di cui al presente decreto sono revocati nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5;
b) dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra
fase del procedimento;
c) violazione dei principi generali di DNSH e/o tagging climatico;
d) mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo
e) realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in graduatoria;
f) negli altri casi individuati con il decreto di cui all’articolo 12.
Articolo 16
(Piano di valutazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua,
nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto
funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal
Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C (2023) 7744 final del10
novembre 2023. In particolare, il soggetto valutatore:
a) è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali
beneficiari della misura;
b) è dotato di rilevante esperienza nell’analisi economico/quantitativa anche con riferimento al
settore dell’energia e dell’ambiente;
c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di
valutazione di valutazione finale entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione
addizionale entro il 30 settembre 2025. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono
tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet.
2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell’ambito
delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende
pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.
3. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano
copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica i costi correlati allo svolgimento
dell’attività di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 17
(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)
1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti
con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente
la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, ai soli fini
dell’accesso alle tariffe incentivanti, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente
articolo.
2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:
a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto,
redatto ai sensi dell’articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;
b) l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova
dell’importazione fisica dell’elettricità rinnovabile;
c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli
impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.
3. La potenza massima ??? resa disponibile nelle procedure d’asta per gli impianti di cui al comma
1, è calcolata sulla base della seguente formula:
??? = ???? ???? ?
??? ??1
? ??? % ??? + ???? ??2 ? ??? % ??2 +. . . +???? ??? ? ???% ???
???? ????????? ???
???? ???? : è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all’articolo 4,
comma 1;
???? ??? : è l’energia totale importata dallo Stato membro n;
???% ??? : è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro
???? ????????? ??? : rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.
4. Trenta giorni prima dell’indizione di ciascuna procedura d’asta, il GSE verifica la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:
a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati
resi disponibili da EUROSTAT;
b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al
comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell’articolo 5, nel limite del valore ??? secondo le
modalità stabilite dal presente decreto.
Articolo 18
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica http://www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
On. Gilberto Pichetto Fratin
GILBERTO PICHETTO
FRATIN
Ministero dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica
MINISTRO
GMT+01:00
Allegato 1 – Tariffe di riferimento e costi di investimento massimo di riferimento
1. Tariffe di riferimento e costi massimi ammissibili
Tariffa
Costo
€/MWh
€/kW
1
300
1.500
Potenza
2. Correzione della tariffa
La tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:
Zona geografica
Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana,
Umbria, Abruzzo)
+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle
d’Aosta, Veneto)
+ 10 €/MWh
Allegato 2 – Requisiti dei sistemi agrivoltaici avanzati
Ai fini dell’accesso agli incentivi concessi dal presente decreto, sono rispettati i requisiti di carattere
progettuale, costruttivo e di esercizio di cui al presente allegato.
A. Caratteristiche progettuali e costruttive del sistema agrivoltaico
1. Superficie minima destinata all’attività agricola
La superficie minima destinata all’attività agricola deve essere pari almeno al 70% della
superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):
????????? ? 0,7 ? ????
2. Soluzioni costruttive integrate innovative
L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve
consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici
e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:
1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con
continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di
moduli in posizione verticale fissa;
2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari
funzionali alla coltivazione).
3. Producibilità elettrica minima
La producibilità elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico avanzato (FVagri) non è
inferiore al 60 % della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento
(FVstandard):
?????? ? 0,6 ? ??????????
B. Requisiti di esercizio del sistema agrivoltaico
1. Continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell’intervento
Sul terreno oggetto dell’intervento deve essere garantita la continuità dell’attività agricola e
pastorale. Il rispetto di tale condizione è verificato con le modalità stabilite dalle linee guida
CREA-GSE.
Allegato 3 – Voci di spesa ammissibili
Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all’Allegato 1, le seguenti
tipologie di spese:
a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il
montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica
elettrica);
b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi
l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
d) connessione alla rete elettrica nazionale;
e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software,
comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la
definizione progettuale dell’opera;
i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.
Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo
ammesso a finanziamento.