
[lid] E’ passata appena una settimana dalla sentenza della Corte di giustizia europea, (causa C-218/2022), pubblicata lo scorso 18 gennaio, che si ripresenta un altro caso di mancato pagamento delle ferie non fruite.
La particolarità stavolta è nel fatto che non è coinvolta una Pubblica Amministrazione per così dire ordinaria, ma la Camera dei deputati, un Organo costituzionale dotato di una giurisdizione interna che – comunque – stavolta dovrà fare i conti con la giurisprudenza sovranazionale, la quale si sta consolidando a favore del dipendente di turno che, pur al termine del rapporto di lavoro, non ha fruito di tutte le ferie spettanti. Recentemente la Corte di giustizia europea infatti ha fatto presente che è il datore di lavoro pubblico che deve dimostrare che la mancata fruizione non è dipesa dal suo comportamento. Infatti, mentre il dipendente può solamente avanzare la richiesta di ferie, ma non ne può fruire senza l’assenso del datore di lavoro, quest’ultimo può – se vuole – evitare il pagamento delle ferie, ponendo il dipendente in ferie con provvedimento unilaterale allorquando si avvicina il limite temporale utile alla loro fruizione e l’omissione di tale provvedimento viene interpretato come assenso alla corresponsione dell’indennità sostitutiva. In altri termini, il dipendente viene considerato la parte più debole nel rapporto di lavoro. La sentenza citata si aggiunge a quelle precedenti, (C-619/2016 e C-684/2016), simili nella ratio. E anche i pronunciamenti di Cassazione stanno mutando.
Sarà interessante ora leggere la sentenza di primo grado del ricorso appena sottoposto alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera (Presidente e relatore On. Anthony Emanuele Barbagallo): questa porterà anch’essa il giudizio all’esame della Corte di giustizia europea, come è accaduto di recente al Tribunale di Lecce, che ha presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nel ricorso citato C-218/2022, che ha coinvolto – quale datore di lavoro – il Comune di Copertino, oppure emetterà direttamente la sentenza? E, in quest’ultimo caso, il problema si riproporrà in appello dalla parte soccombente in primo grado? Forse, non solo l’allineamento della giustizia italiana farebbe bene al Paese, ma anche la condotta delle ns. Amministrazioni pubbliche dovrebbe prevenire la ripetizione di tali ricorsi davanti i giudici domestici. E ancora, le vittorie in giudizio delle Pubbliche amministrazioni nel passato meno recente, le hanno indotte a preoccuparsi poco della fruizione delle ferie residue, perpetrando una condotta datoriale che nel rapporto di lavoro privato non è consentito? Ma ora, anche questa è una discrepanza che si sta annullando davanti al giudice europeo.