
[lid] In merito alla commerciabilità degli immobili così come previsto dalla Legge 47 del 1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) si lamenta la difformità di trattamento delle compravendite immobiliari a seconda che si tratti di vendita tra privati o acquisizioni di immobili messi all’asta dal Tribunale. Infatti, mentre nelle trattive tra private la legge non consente al notaio di rogare atti che riguardano la compravendita di immobili gravati da abusi edilizia, il Giudice delle esecuzioni immobiliari può trasferire la proprietà di un immobile anche se è abusivo sulla scorta dell’articolo 40 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985 secondo il quale l’ultimo comma prevede che «nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo quarto della presente legge, e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore alla presente legge». È palese che la riapertura del condono edilizio prevede che sia le ragioni del credito che la data di realizzazione dell’abuso siano antecedenti al termine ultimo previsto dalla Legge 326/2003 come dalla Legge Regionale Lazio dell’8 novembre 2004 n. 12 e cioè il 31 marzo 2003. E’ chiaro che oggi (2023) tale ipotesi risulta di difficile applicazione se non addirittura inapplicabile. A fronte di quanto sopra esposto sarebbe il caso di abolire tale norma e quindi va modificata la legge anche alla luce della forte disparità di trattamento tra privato e il Tribunale delle esecuzioni immobiliari. Il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Roma corrano ai ripari ponendo fine a questo ciclo vizioso della compravendita di immobili abusivi che non possono essere sanati. In pratica, l’ultimo acquirente si troverebbe con il cerino in mano, visto che non solo non potrebbe vendere l’immobile acquistato all’asta ma addirittura si troverebbe nelle mani con un pugno di mosche. Forse sarebbe opportuno emanare una direttiva e/o circolare di sospensione degli immobili all’asta (ci sono casi addirittura con la perizia del CTU del Tribunale delle esecuzioni immobiliari) che rientrano in tale categoria sopra menzionate.