(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2023 - (AGENPARL) – mer 02 agosto 2023 Trattamento della frazione umida, il Consiglio di Stato conferma
l’illegittimità della delibera della Regione Emilia Romagna
Testa (Assoambiente): “Ribadito il principio di concorrenza per le attivitÃ
di riciclo dei rifiuti organici. Ora aggiornare il Programma Nazionale
Gestione Rifiuti per evitare interpretazioni improprie della regolazione
dell’ARERA”
Roma, 2 agosto 2023 – “Una decisione che si fonda sul principio di
concorrenza e che conferma come lÂ’ARERA, con la sua regolazione, non imponga
limiti alla circolazione dei rifiuti organici destinati al recupero”.
EÂ’ questo il commento di Chicco Testa – Presidente ASSOAMBIENTE
, lÂ’Associazione che rappresenta le imprese
dei servizi ambientali (raccolta, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti
e bonifiche) – alla sentenza (n. 07412/2023) del Consiglio di Stato che,
respingendo lÂ’appello della regione Emilia Romagna, ha confermato quanto
deciso a gennaio dal TAR (sentenza n. 0638/2023) in merito alla
illegittimità della delibera con la quale l’Emilia Romagna stabiliva che i
rifiuti organici prodotti nel territorio regionale fossero destinati ad
operazioni di recupero esclusivamente presso impianti cosiddetti “minimi”
(ovvero impianti indispensabili alla chiusura del ciclo) specificamente
individuati a livello regionale.
Confermando lÂ’impostazione del TAR i giudici del Consiglio di Stato hanno
chiarito che il fulcro della controversia deriva dal rapporto tra i principi
di evidenza pubblica, nell’affidamenti dei servizi, la “sempre ammessa”
circolazione dei rifiuti da raccolta differenziata destinati al recupero e
la necessaria prossimità tra il luogo di produzione o raccolta dei rifiuti e
lÂ’impianto di trattamento.
Il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, hanno spiegato i
giudici, non limita in maniera assoluta la concorrenza (e quindi non
consente, come sostenuto dalla Regione, lÂ’affidamento diretto e senza gara
di un appalto o di una concessione di servizi), ma permette di valorizzare
nel procedimento di selezione dellÂ’affidatario del servizio mediante gara,
quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto.
“La decisione del Consiglio di Stato”, ha evidenziato Testa, “si inserisce
in un più ampio quadro di incertezza sull’assetto del mercato per la
gestione dei rifiuti organici, per i quali lÂ’obiettivo principale normativo
e regolatorio dovrebbe essere di non limitare indebitamente il principio di
concorrenza nel rispetto dellÂ’ambiente. Ci aspettiamo nel prossimo futuro un
aggiornamento del PNGR (Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti) che
possa fare chiarezza sull’applicazione dell’istituto degli “impianti minimi”
introdotto dalla regolazione ARERA, in quanto ad oggi il PNGR
disincentivando la gestione dei rifiuti su macroaree inter-regionali, pone
impropriamente le basi per una lettura restrittiva del principio di libera
circolazione dei rifiuti destinati al recupero/riciclo e rischia di
orientare in modo improprio le scelte di alcune regioni nel quadro
regolatorio definito da ARERA”.
Marco Catino
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