(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2023 - (AGENPARL) – ven 28 luglio 2023 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 28 luglio 2023
L’ESECUZIONE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO NON DEVE VIOLARE IL DIRITTO ALLA SALUTE E NON DEVE DISCRIMINARE IRRAGIONEVOLMENTE TRA CITTADINI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI
L’esecuzione del mandato d’arresto europeo non può andare a discapito dei diritti fondamentali della persona interessata.
I giudizi riguardavano profili differenti della disciplina del mandato d’arresto europeo.
Il primo caso riguardava un cittadino italiano con gravi disturbi psichici, la cui consegna era stata richiesta da un tribunale croato, che intendeva sottoporlo a processo per detenzione e spaccio di stupefacenti. La Corte d’appello di Milano aveva chiesto che fosse dichiarata incostituzionale – per contrasto con il diritto fondamentale alla salute – la mancata previsione della possibilità di rifiutare la consegna di una persona affetta da patologie croniche di durata indeterminabile, incompatibili con la custodia cautelare in carcere.
Con l’ordinanza n. [216](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:216) del 2021, la Corte costituzionale aveva a sua volta investito della questione la Corte di giustizia dell’Unione, ritenendo che – in una materia oggetto di completa armonizzazione da parte del diritto europeo – spettasse ai giudici di Lussemburgo stabilire in quali casi l’autorità giudiziaria di uno Stato membro possa rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, in nome della necessità di tutelare la salute della persona.
La Corte di giustizia ha fornito la propria risposta con la sentenza E. D.L. del 18 aprile 2023 (si veda qui il relativo [comunicato](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-04/cp230059it.pdf)). Come ipotizzato dalla Corte costituzionale, i giudici europei hanno stabilito che, in ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona, i giudici che ricevono la richiesta devono sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà detenuta o ospitata, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell’ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare una simile soluzione, l’esecuzione del mandato d’arresto potrà essere rifiutata.
Alla luce di queste indicazioni, la Corte costituzionale ha giudicato non fondata la questione sollevata dalla Corte d’appello, ritenendo che il meccanismo ora configurato dai giudici di Lussemburgo sia idoneo a fornire adeguata tutela al diritto fondamentale alla salute.
Nel secondo caso, l’autorità giudiziaria rumena aveva richiesto all’Italia la consegna di un cittadino moldavo, per sottoporlo alla pena detentiva cui era stato condannato, in Romania, per reati di evasione fiscale. La persona in questione, tuttavia, era da tempo radicata in Italia, dove aveva significativi legami lavorativi, sociali e familiari. La Corte d’appello di Bologna aveva pertanto chiesto che fosse dichiarata incostituzionale la mancata previsione della possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma stabilmente radicato nel territorio italiano, per consentirgli di scontare la sua pena in Italia. I giudici bolognesi osservavano in effetti che questa possibilità è già oggi prevista per i cittadini italiani e per quelli di altri paesi dell’Unione, ma non per i cittadini extracomunitari.
Con l’ordinanza n. [217](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:217) del 2021, la Corte costituzionale aveva, anche qui, sottoposto il quesito alla Corte di giustizia.
Quest’ultima ha risposto con la sentenza O.G. del 6 giugno 2023 (si veda qui il relativo [comunicato](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-06/cp230090it.pdf)), con la quale ha stabilito l’incompatibilità con il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall’art. 20 della Carta europea dei diritti fondamentali, di una normativa che discrimini il cittadino extracomunitario dal cittadino di un paese dell’Unione, escludendo in modo assoluto e automatico che possa essere rifiutata l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in situazioni come quella all’esame.
Sulla base di questa sentenza della Corte di giustizia, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, che disciplina nell’ordinamento italiano il mandato d’arresto europeo, “nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italianoâ€
Trending
- Manovra arrivata alla Camera in serata
- Comunicato Stampa 1917/2026 Martedì 3 novembre, a Palazzo Balbi, il presidente Stefani presenterà un importante Protocollo d’intesa tra la Regione e le quattro Università venete
- Agricoltura, retribuzioni contrattuali +3,3%
- Binance sotto attacco, rubati 6,3 miliardi di dollari in criptovalute: è il più grande furto digitale della storia
- PORTUALI DI TARANTO: ALTRI DUE ANNI DI TUTELA GRAZIE AL GOVERNO MELONI
- EURALLUMINA, DAL MEF 6,3 MILIONI DI EURO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SITO FINO AL 31 DICEMBRE. GLI ASSESSORI CANI, MANCA E LACONI: “RISULTATO IMPORTANTE, ORA ACCELERARE SULLE NUOVE PROSPETTIVE INDUSTRIALI”
- Giovanni Cunego vince la ottava edizione del Premio “Pier Luigi Gaiatto” il riconoscimento istituito in memoria del giovane musicologo prematuramente scomparso dalla Fondazione Ugo e Olga Levi
- Al WEGIL un omaggio a Carlo Riccardi: in mostra cento anni di storia e umanità con “Verso l’umano”
- Horizon Europe, il paradosso dei finanziamenti europei: solo il 2% dei progetti EIC Pathfinder viene selezionato. L’innovazione rischia di perdere i suoi protagonisti
- 30 mila euro per sostenere l’attività delle società sportive. Domande entro il 20 novembre 2026