(AGENPARL) – ven 28 aprile 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=07/05/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=01/05/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=07/05/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=01/05/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dall’ 1 al 7 maggio 2023
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Giovedì 4 maggio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-40/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-40/21) Agenția Națională de Integritate (RO)
(Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Funzioni pubbliche elettive – Relazione di valutazione dell’Agenzia nazionale per l’integrità conclusiva dell’esistenza di un conflitto di interessi – Sanzioni dissuasive)
L’Agenzia nazionale per l’integrità (Romania) ha constatato che il sindaco di un comune rumeno ha violato le norme che disciplinano i conflitti di interesse in materia amministrativa. La legge rumena prevede, per tale ipotesi, la decadenza dal mandato di sindaco e l’interdizione dall’esercizio di funzioni pubbliche elettive per un periodo di tre anni. L’interessato ha presentato un ricorso diretto all’annullamento di tale relazione, sostenendo che il diritto dell’Unione si oppone ad una legislazione nazionale in virtù della quale la decadenza dalla carica e l’interdizione dall’esercizio di funzioni pubbliche elettive sono imposte in maniera automatica e senza possibilità di modulazione in funzione della gravità della violazione commessa, a una persona che abbia agito in situazione di conflitto di interessi. Il giudice investito del ricorso ha interrogato la Corte di giustizia sulla conformità di tali norme con il principio di proporzionalità delle pene, con il diritto di lavorare nonché con il diritto ad un ricorso effettivo e ad accedere ad un giudice imparziale, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
[Documenti di riferimento C-40/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-40/21)
Giovedì 4 maggio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-389/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-389/21) BCE / Crédit lyonnais (FR)
(Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria)
Crédit lyonnais è una società per azioni di diritto francese autorizzata come istituto di credito, affiliata di Crédit Agricole SA, ed è pertanto soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE).
Il 5 maggio 2015, Crédit Agricole ha chiesto a nome suo e delle entità del gruppo, tra cui Crédit Lyonnais, l’autorizzazione della BCE ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni verso la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Con decisione del 3 maggio 2019, la BCE ha concesso l’autorizzazione richiesta in misura integrale per Crédit Agricole, mentre Crédit lyonnais è stato autorizzato ad escluderne soltanto il 66 %. Il Tribunale dell’Unione ha accolto il ricorso di Crédit lyonnais, diretto all’annullamento della decisione della BCE. La Corte di Giustizia è ora chiamata a decidere l’impugnazione presentata dalla BCE avverso la decisione del Tribunale.
[Documenti di riferimento C-389/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-389/21)
Giovedì 4 maggio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-487/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-487/21) Österreichische Datenschutz-behörde e CRIF (DE)
(Protezione dei dati personali – Diritto di accesso dell’interessato ai propri dati oggetto di trattamento – Messa a disposizione di una copia di tali dati)
CRIF è un’agenzia di informazioni commerciali che fornisce, su richiesta dei suoi clienti, informazioni riguardanti la solvibilità di terzi. Un privato, i cui dati personali erano stati oggetto di trattamento da parte di CRIF, ha chiesto a quest’ultima di avere accesso ai dati personali che lo riguardano ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei dati. In risposta a tale richiesta, CRIF ha trasmesso al richiedente un elenco in forma sintetica. Ritenendo che CRIF avrebbe dovuto trasmettere una copia di tutti i documenti contenenti i suoi dati, quali le e-mail e gli estratti delle banche di dati, l’interessato ha presentato un reclamo dapprima al Garante dei dati austriaco, poi – stante il rigetto delle sue doglianze- al giudice amministrativo austriaco. Questi interroga la Corte sulla portata dell’obbligo previsto dal GDPR di fornire all’interessato una «copia» dei suoi dati personali, in particolare, se tale obbligo sia soddisfatto quando il responsabile del trattamento trasmette i dati personali sotto forma di tabella sintetica, oltreché su ciò che comprende esattamente la nozione di «informazioni».
[Documenti di riferimento C-487/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-487/21)
Giovedì 4 maggio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-300/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-300/21) Österreichische Post (Préjudice moral lié au traitement de données personnelles) (DE)
(Protezione dei dati personali – Danno morale derivante da un trattamento illecito dei dati – Giurisprudenza nazionale che esige una certa gravità delle conseguenze subite dall’interessato)
Un cittadino austriaco ha agito in giudizio contro Österreichische Post per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dall’esito di un sondaggio politico che, tramite il trattamento non autorizzato dei suoi dati personali, avrebbe erroneamente indicato la sua affinità con un determinato partito. La Corte suprema austriaca ha espresso dubbi sulla portata del diritto al risarcimento del danno previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in caso di danno materiale o morale a causa di una violazione di tale regolamento. Chiede pertanto alla Corte di giustizia se la semplice violazione del GDPR sia sufficiente per configurare un diritto al risarcimento oppure se sia necessario un certo grado di gravità del danno morale subito. Chiede inoltre chiarimenti in ordine ai criteri per la determinazione dell’importo dei danni.
[Documenti di riferimento C-300/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-300/21)
Giovedì 4 maggio – h. 9.30
Conclusioni nelle cause[C-451/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-451/21) Lussemburgo/ Commissione (FR) e [C-454/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-454/21) Engie Global LNG Holding e a./ Commissione (FR)
(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto del Lussemburgo a favore di ENGIE – Vantaggi fiscali selettivi – Ruling fiscale)
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