
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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tema
10 gennaio 2023
Studi – Lavoro
Lavoro pubblico
Nell’ambito del pubblico impiego assumono particolare rilevanza le disposizioni concernenti il personale, con riferimento alle facoltà assunzionali delle P.A., nonché alle procedure concorsuali e di stabilizzazione del personale precario.
In relazione alle procedure concorsuali si segnala l’operatività del Portale unico del reclutamento e la previsione di specifiche modalità di reclutamento per l’assunzione di personale e il conferimento di incarichi ad esperti professionisti da parte delle amministrazioni impegnate nell’attuazione di interventi previsti dal PNRR.
Per quanto riguarda gli interventi in materia di pubblico impiego contenuti nella legge di bilancio 2023, questi sono stati indirizzati principalmente ad ampliare le facoltà assunzionali delle amministrazioni centrali dello Stato che conseguiranno determinati obiettivi di spesa, attraverso l’istituzione di un apposito Fondo, all’armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale delle politiche attive e all’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, pari all’1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza, da corrispondersi per tredici mensilità, a favore del personale statale in regime di diritto pubblico.
1. Nelle amministrazioni statali
Dal 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita (cosiddetto turnover) introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
2. Negli enti locali
La disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali è dettata dal D.L. 34/2019, il quale parametra le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.
In particolare:
- gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito:
- per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;
- per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina;
- per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l’applicazione della suddetta disciplina.
- gli enti territoriali che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non avranno portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un turnover pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.
Si ricorda che attualmente non è più vigente il divieto di assunzioni per le amministrazioni che nell’anno precedente non hanno rispettato il pareggio di bilancio, mentre rimane confermato il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione ed il rendiconto). Gli enti locali in dissesto finanziario possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del PNRR (art. 3-ter del D.L. 80/2021), nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre, tutte le assunzioni a tempo determinato o indeterminato programmate da tali enti e autorizzate per il 2022 possono essere pefezionate fino al 30 giugno 2023 anche se l’ente si trova in esercizio provvisorio (art. 1, c. 22-bis, D.L. 198/2022).
La normativa in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali, dettata dagli articoli 557-quater e 562 della L. 296/2006, non è stata abrogata dal richiamato D.L. 34/2019 e si ritiene dunque ancora in vigore, anche sulla base di alcune pronunce univoche della Corte dei conti (Sez. Lombardia delibere n. 164/2020 e 243/2021 e Sez. Campania delibera n. 208/2021).
circ. RGS 3/2019), l’obbligo a decorrere dal 2014 di assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-
quater)
.
Per gli enti invece non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, prevedono che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).
La Corte ha spiegato che il nuovo sistema disegnato dal D.L. 34/2019, si riferisce ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre il limite di spesa di cui alla richiamata L. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della spesa di personale ed è derogabile nelle sole ipotesi previste dalla legge. Tra tali deroghe la Corte inserisce quella prevista dal l’art. 7, comma 1, del richiamato D.M. 17 marzo 2020 secondo cui la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato.
3. Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali
La legge di bilancio n. 197 del 2022 ha istituito un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che conseguiranno determinati obiettivi di spesa negli anni 2023, 2024 e 2025.
Tale Fondo ha una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
Dal 2024, almeno l’80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e la eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tale ultima finalità.
4. Piano dei fabbisogni di personale
Le amministrazioni pubbliche, sulla base dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, sulla base del quale definire l’organizzazione degli uffici e la composizione dei relativi organici.
Tale Piano costituisce ora una sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – istituito dal D.L. 80/2021 e redatto entro il 31 gennaio di ogni anno – e indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione del medesimo Piano, suddiviso per inquadramento professionale; deve evidenziare:
- la capacità assunzionale dell’amministrazione;
- la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale;
- le strategie di copertura del fabbisogno e di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze;
- le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.
Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con le linee di indirizzo previste dal medesimo D.Lgs. 165/2001 e recentemente adottate con DM 22 luglio 2022, volte anche a superare l’automatismo nei meccanismi di turnover suesposti.
Tra le principali novità introdotte da tale decreto si segnalano:
- la previsione che le PA, al fine di individuare il fabbisogno di personale, dovranno considerare non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti, ma anche le capacità tecniche e comportamentali;
- la previsione, conseguente al punto 1, che nei concorsi bisognerà valutare anche le cosiddette “soft skills”, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo;
- il superamento del concetto di “profilo professionale”, inteso come l’insieme delle attività e caratteristiche definiscono una figura professionale, a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come ambito professionale omogeneo caratterizzato da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023
Per quanto riguarda il personale precario delle P.A. l’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 prevede in via transitoria sia una specifica procedura di stabilizzazione diretta, sia l’espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.
Si ricorda che dall’applicazione della disciplina in esame sono esclusi il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e i comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica (art. 20, c. 4, 9 e 11, D.Lgs. 75/2017).
Sotto il primo profilo, si prevede,
fino al 31 dicembre 2023
(31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca), la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- risulti in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione);
- abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2017 per gli enti pubblici di ricerca e 31 dicembre 2023 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
Per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca, mentre, al fine della stabilizzazione presso tutti gli enti pubblici di ricerca, si computano anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o ad un assegno di ricerca, svolti presso l’ente medesimo o presso altri enti pubblici di ricerca o università, nonché i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell’università e della ricerca.
Per quanto concerne il secondo profilo, fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) le medesime amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2021 per le procedure bandite da enti pubblici di ricerca) almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso (termine che riguarda anche il personale sanitario).
Per quanto concerne specificamente gli enti pubblici di ricerca, le procedure concorsuali riservate si applicano anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti previsti. Tuttavia, i contratti di ricerca non possono essere computati ai fini delle procedure di stabilizzazione in oggetto (ex art. 22 della L. 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022). Inoltre, per il raggiungimento del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.
Le suddette disposizioni incontrano, inoltre, delle limitazioni . In particolare:
- ai fini delle suddette procedure, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni, né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
- le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile, per le professionalità interessate, fino al termine delle relative procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili. Tale divieto non si applica agli enti pubblici di ricerca;
- le procedure richiamate non si applicano al personale dirigenziale (ad eccezione di quello degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica, ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023
1. Procedure concorsuali per il personale non dirigenziale
La disciplina per i concorsi per il personale non dirigenziale banditi dalle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico successivamente al 1° maggio 2022 è dettata dall’articolo 35-quater del D.Lgs. 165/2001 (inserito dall’art. 3 del D.L. n. 36/2022) che:
- prevede l’espletamento di almeno una prova scritta, specificando che la stessa può avere anche un contenuto teorico-pratico;
- specifica che la prova orale comprende l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;
- specifica che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con il profilo ricercato.
Si prevede inoltre:
- la possibilità che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione, con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, per l’accertamento delle conoscenze o competenze indicate nel bando;
- che i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure concorsuali, le quali adottano la tipologia selettiva più adatta, prevedendo, per l’assunzione di profili specializzati, anche la valutazione delle esperienze lavorative pregresse e pertinenti;
- la possibilità che le predette amministrazioni prevedano che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione;
- in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come prima previsto, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali, purché siano assicurate la trasparenza e l’omogeneità delle stesse.
Restano ferme le altre modalità semplificate di svolgimento dei concorsi pubblici già previste dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 10 del D.L. 44/2021, ossia:
- l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;
- per i profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi;
- la possibilità che i titoli, inclusi i titoli di servizio, e l’eventuale esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo;
- la possibilità per le amministrazioni di prevedere l’utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali;
- che le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
Si specifica altresì che le procedure di reclutamento si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate.
Si ricorda che dal 3 maggio 2021 è stato nuovamente consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza, nel rispetto del Protocollo validato a fine marzo 2021 dal Comitato tecnico scientifico (che ha modificato e aggiornato quello del 3 febbraio 2021). Attualmente lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici è disciplinato da una nuova ordinanza del Ministero della salute.
In tale cornice normativa si inserisce anche la possibilità per le PA non interessate dall’attuazione del PNRR di assumere personale a tempo determinato utilizzando una procedura speciale, prevista dall’art. 1 del D.L. 80/2021 per le assunzioni a tempo determinato di personale per il PNRR, di cui si dirà più approfonditamente nel paragrafo del tema a questo dedicato.
Inoltre, dal 1° novembre 2022 le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti hanno l’obbligo di pubblicare i propri bandi di concorso sul Portale unico del reclutamento e, tramite la stessa piattaforma, acquisiscono le domande di partecipazione alle procedure selettive. Dal 2023, la pubblicazione sul medesimo portale delle procedure selettive esonera le PA dall’obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Portale è altresì esteso anche alle Regioni e agli enti locali per le rispettive selezioni di personale e le relative modalità di utilizzo sono definite con apposito decreto
2. Reclutamento personale PNRR
Con il D.L. 80/2021 (art. 1) sono state previste modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché dai soggetti attuatori, titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti.
Le suddette assunzioni riguardano:
- personale a tempo determinato da reclutare mediante procedure concorsuali (art. 1, c. 4, D.L. 80/2021). Tale personale può essere reclutato con le modalità speciali in oggetto anche da parte delle PA non interessate dall’attuazione del PNRR (art. 1, co. 4-bis, D.L. 80/2021);
- professionisti, esperti e personale in possesso di alta specializzazione da reclutare da appositi elenchi (art. 1, c. 5, D.L. 80/2021 e DM 14 ottobre 2021);
- personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, che le regioni a statuto ordinario e i comuni possono assumere con contratto a tempo determinato (art. 31-bis D.L. 152/2021 e 11 del D.L. 36/2022).
Per le assunzioni a tempo determinato, le prove concorsuali semplificate per il reclutamento del personale possono prevedere, oltre alla valutazione dei titoli, la sola prova scritta e possono essere svolte con le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, tali assunzioni a tempo determinato possono avvenire anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti.
Per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nonché per l’assunzione di personale con alta specializzazione a tempo determinato, si prevede l’istituzione di appositi elenchi le cui modalità di formazione sono definite dal DM del 14 ottobre 2021.
L’iscrizione all’elenco dei professionisti e degli esperti avviene previa registrazione al Portale del reclutamento, mentre quella all’elenco del personale in possesso specializzazione avviene all’esito di apposite di procedure idoneative che si effettuano con cadenza almeno annuale.
Per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti, le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR pubblicano avvisi di selezione sul Portale del reclutamento, che individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e genera un elenco. Le amministrazioni invitano al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell’incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, assicurando il rispetto della parità di genere.
Per le assunzioni a tempo determinato di personale con alta specializzazione le amministrazioni, invece, attingono direttamente dall’elenco composto all’esito della predetta procedura esclusivamente in ordine di graduatoria.
I contratti a tempo determinato e i contratti di collaborazione in esame possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale.
Specifiche deroghe ai limiti di spesa per il personale imposti dalla normativa vigente sono state previste a favore delle amministrazioni che assumono a tempo determinato personale per l’attuazione dei progetti previsti nel PNRR (art. 1, D.L. n. 80/2021, art. 31-bis del D.L. 152/2021, art. 11 D.L. 36/2022 e art. 1, c. 562, L. 234/2021). Per sostenere i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che procedono alle suddette assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino alla medesima data del 31 dicembre 2026 ?(art. 1, c. 995, L. 234/2021),
Infine, fino al 31 dicembre 2026, si consente che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, inclusi le regioni e gli enti locali, possano attribuire, senza procedure concorsuali, incarichi (ad eccezione di quelli dirigenziali) retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza (art. 10 D.L. 36/2022). Nel possibile ambito di tali incarichi rientrano anche determinate tipologie relative alle procedure per l’affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, quali gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, l’incarico di responsabile unico del procedimento, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.
Per approfondimenti circa gli interventi in materia di personale delle PA previsti nel PNRR si veda l’apposito tema.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023
La disciplina concernente l’inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all’interno dell’area e l’accesso ad aree superiori è attualmente dettata dal D.Lgs. 165/2001 (art. 52, come modificato dall’art. 3, co. 1, del D.L. 80/2021).
In primo luogo, il personale delle amministrazioni pubbliche – ad eccezione dei dirigenti e del personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica – è articolato in almeno tre aree funzionali. L’individuazione di un’ulteriore area funzionale, destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, è demandata alla contrattazione collettiva.
Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività – in funzione delle capacità, della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti – e attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree (e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse) avvengono attraverso una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i CCNL dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti – ad esclusione della suddetta nuova area destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione -, sulla base di requisiti inerenti all’esperienza e alla professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al requisito del titolo di studio per l’accesso all’area dall’esterno. Al di fuori di queste eventuali previsioni contrattuali, la procedura comparativa è subordinata al possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno.
Limitatamente alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche, la legge di bilancio n. 197 del 2022 ha prorogato per il 2023 la procedura speciale, prevista fino al 2022 dall’art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017, in base alla quale le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate (per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni).
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023
1. Risorse per la contrattazione collettiva
Le risorse destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2019-2021 sono pari a 1.750 milioni di euro per il 2020 e a 3.375 milioni di euro annui dal 2021 e quelle per il triennio 2022-2024 sono pari a 310 milioni di euro per il 2022 e a 1,500 milioni a decorrere dal 2023.
Per il solo anno 2023, 1 miliardo di euro è destinato all’erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Si ricorda che la legge di bilancio 2022 ha incrementato di 95 milioni dal 2022 le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018).
2. Trattamento accessorio
In materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (compresi i dirigenti), si segnala che la normativa vigente (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017) prevede che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
In materia si ricorda che l’art. 3, c. 2, del D.L. 80/2021 prevede tale limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, può essere superato secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei CCNL e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
Si segnalano inoltre le disposizioni dirette all’armonizzazione dei suddetti trattamenti.
In primo luogo, la legge di bilancio 2020 ha istituito un Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali (nonché di quello dirigenziale) dei ministeri con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A decorrere dal 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del suddetto personale, il DPCM 23 dicembre 2021 definisce gli incrementi per il 2020 e a decorrere dal 2021 delle indennità di amministrazione spettanti a tale personale, che dovranno essere recepiti nei rinnovi contrattuali.
Successivamente, la legge di bilancio 2023 ha stanziato risorse per armonizzare i trattamenti in oggetto del personale delle aree dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate secondo i criteri fissati dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022.
tabella ricognitiva che tiene conto degli incrementi e delle variazioni definiti nel suddetto DPCM e nel CCNL medesimo.
3. Tetto agli stipendi
Preliminarmente, si ricorda che a decorrere dal 2014 è stato introdotto un limite massimo all’importo dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici; dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo), è pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Sul tema, la legge di bilancio 2022 ha stabilito che, a decorrere dal 2022, il suddetto limite retributivo sia rideterminato sulla base della percentuale stabilita per l’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall’Istat.
4. Trattamento di fine rapporto
I termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato cosiddetto quota 100, vigente fino al 2021, quota 102, vigente per il 2022, e quota 103, vigente per il 2023, decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico maturerebbe in base alla pensione di vecchiaia o alle altre forme di pensione anticipata.
Inoltre, i soggetti che accedono alle suddette forme di pensionamento anticipato, o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme, possono richiedere una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell’importo massimo di 45.000 euro. Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull’indennità di fine servizio liquidata al pensionato.
Le modalità di attuazione di quanto detto sono disciplinate dal DPCM 22 aprile 2020, n. 51 e la definizione delle concrete modalità operative di tale anticipo del TFS/TFR sono state definite con Decreto della funzione pubblica del 19 agosto 2020. Con decreto del 1° agosto 2022 il suddetto Accordo è stato rinnovato per ulteriori ventiquattro mesi.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023








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Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/lavoro-pubblico