
(AGENPARL) – gio 19 gennaio 2023 Abuso di posizione dominante: le clausole di esclusiva contenute nei contratti di distribuzione devono possedere la capacità di produrre effetti preclusivi
L’autorità garante della concorrenza è obbligata a valutare tale effettiva capacità preclusiva tenendo conto anche degli elementi di prova presentati dall’impresa in posizione dominante
Sentenza della Corte nella causa C?680/20 | Unilever Italia Mkt. Operations
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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COMUNICATO STAMPA n. 14
/23
Lussemburgo, 19 gennaio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
680/20 | Unilever Italia Mkt. Operations
Abuso di posizione dominante: le clausole di esclusiva contenute
nei
contratti di distribuzione devono possedere la capa
cità di produrre effetti
preclusivi
Lâ??autorità garante della concorrenza è
obbligata
a valutare tale
capacità
preclusiva
tenendo conto
anche
degli elementi di prova presentati dallâ??impresa in posizione dominante
Con decisione del 31 ottobre 2017,
lâ??AutoritÃ
italiana
Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo:
lâ??«ACGM») ha constatato che la Unilever Italia Mkt. Operations Srl (in prosieguo: la «Unilever»)
aveva
abusato della
sua posizione dominante sul mercato italiano della commercializ
zazione dei gelati in confezioni individuali destinate
ad essere consumate «allâ??esterno», vale a dire fuori dal domicilio dei consumatori, in diversi punti di vendita.
Lâ??abuso contestato alla Unilever risultava da comportamenti materialmente
messi
in atto
da distributori indipendenti dei suoi prodotti, che avevano imposto clausole di esclusiva ai gestori di detti punti
vendita. A tal riguardo, lâ??AGCM ha ritenuto, segnatamente, che le
pratiche
oggetto della sua indagine avessero
esc
luso, o quantomeno limitato, la possibilità per gli operatori concorrenti di esercitare una concorrenza fondata sui
meriti dei loro prodotti.
In tale contesto, essa non ha ritenuto
di essere
obbligata
ad analizzare gli studi economici prodotti dalla Unile
ver al
fine di dimostrare che le
pratiche
con la motivazione che
tali studi erano del tutto irrilevanti in presenza di clausole di
esclusiva, dato
che lâ??impiego di tali clausole da parte di unâ??impresa detentrice di una posizione dominante sarebbe
sufficiente a configurare un abuso di tale posizione.
Conseguentemente, lâ??AGCM ha inflitto alla Unilever unâ??ammenda pari a EUR 60 668 580 per aver abusato
della sua
posizione dominante, in violazione dellâ??articolo 102 TFUE.
Il ricorso proposto dalla Unilever avverso tale decisione è stato respinto integralmente dal giudice di primo grado.
Adito in appello, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte dive
rse questioni pregiudiziali relative
allâ??interpretazione e allâ??applicazione del diritto dellâ??Unione in materia di concorrenza con riguardo alla decisione
dellâ??AGCM.
Con la sua sentenza,
izione dominante
previsto dallâ??articolo 102 TFUE a fronte di unâ??impresa dominante
,
la cui rete di distribuzione
sia
organizzata
esclusivamente su una base contrattuale
,
e specifica, in tale contesto, lâ??onere della prova che incombe
allâ??autorità nazionale g
arante della concorrenza.
Giudizio della Corte
Anzitutto, la Corte statuisce che
i
comportamenti abusivi
dei
distributori che fanno parte della rete di
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distribuzione di un produttore che gode di una posizione dominante, quale la Unilever, possono essere
i
mputati a questâ??ultimo
ai sensi dellâ??articolo 102 TFUE se risulta accertato che tali comportamenti non sono stati
adottati in modo indipendente dai suoi distributori, ma fanno parte di una politica
decisa unilateralmente da tale
pr
oduttore e attuata tramit
e tali
distributori.
Infatti, in un
â??
con lâ??impresa dominante devono essere considerati semplicemente uno strumento di ramificazione territoriale del
la
attuata la
pratica
di esclusione di cui trattasi.
Ciò vale, in particolare, quando, come nel caso di specie, i distributori di un produtto
re dominante son
o
tenuti a far
firmare ai gestori dei punti di vendita contratti standard forniti da tale produttore e contenenti clausole di esclusiva
a vantaggio dei suoi prodotti.
La Corte
risponde poi
alla questione se, ai fini dellâ??applicazione dellâ??
articolo 102 TFUE, in un caso come quello
oggetto del procedimento principale, l
autorità garante della concorrenza sia tenuta a dimostrare che
clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione hanno lâ??effetto di escludere dal merca
to concorrenti
tanto efficienti quanto lâ??impresa in posizione dominante e se tale autorità sia tenuta ad esaminare in modo
tanto efficiente».
A tal riguardo,
la Corte ricorda che un abuso di posizione dominante può essere accertato, segnatamente,
quando il comportamento contestato abbia prodotto effetti preclusivi nei confronti di concorrenti di
efficienza quantomeno pari al
lâ??autore di tale comportamento
in termini di struttura dei costi, di capacità di
innovazione o di qualità o, ancora, qualora detto comportamento si sia basato sullâ??utilizzo di mezzi diversi da quelli
riconducibili ad una concorrenza «normale», vale a dire
fondata sui meriti
. Spetta
alle autorità garanti della
concorrenza dimostrare il carattere abusivo di un comportamento alla luce di tutte le circostanze di fatto rilevanti
che accompagnano il comportamento di cui trattasi, il che include quelle messe in ev
idenza dagli elementi di prova
dedotti a sua difesa dallâ??impresa in posizione dominante.
Ã? vero che, per dimostrare il carattere abusivo di un comportamento, unâ??autorità garante della concorrenza non
deve necessariamente dimostrare che tale comportamento
Pertanto,
unâ??autorità garante della concorrenza può constatare una violazione dellâ??articolo 102 TFUE
dimostrando che
, durante il periodo nel quale
il comportamento
in questione è stato attuato, ess
o
aveva
, nelle
circostanze del caso di specie,
la capacità di restringere la concorrenza basata sui meriti nonostante la sua
mancanza di effetti
. Tuttavia, tale dimostrazione deve fondarsi, in linea di principio, su elementi di prova tangibili,
che dimostr
ino, al
di
pratica
in questione di produrre tali effetti,
laddove lâ??esistenza di un dubbio al riguardo deve andare a vantaggio dellâ??impresa che ha fatto ricorso a detta
pratica
.
Se è vero che, al fine
di valutare la capacità del comportamento di unâ??impresa di restringere la concorrenza,
unâ??autorità garante della concorrenza può basarsi sugli insegnamenti delle scienze economiche, confermati da studi
empirici o comportamentali, altri elementi propri dell
e circostanze del caso di specie, quali lâ??ampiezza di detto
comportamento sul mercato, le limitazioni di capacità gravanti sui fornitori di materie prime o il fatto che lâ??impresa
in posizione dominante sia, almeno per una parte della domanda, un partner in
evitabile, devono essere parimenti
presi in considerazione per stabilire se, alla luce di tali insegnamenti, si debba ritenere che il comportamento di cui
In tale con
testo, per quanto riguarda più in particolare lâ??uso delle clausole di esclusiva, risulta dalla giurisprudenza
della Corte che le clausole con le quali le controparti si impegnano a rifornirsi per la totalità o per una parte
considerevole del loro fabbisogn
o presso unâ??impresa in posizione dominante, anche se non accompagnate da
sconti, costituiscono, per loro natura, sfruttamento di posizione dominante e che lo stesso vale per gli sconti di
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fedeltà concessi da una siffatta impresa.
Nella sentenza Intel
/Comm
issione
1
, la Corte, tuttavia, ha precisato questa giurisprudenza indicando, in primo luogo,
che, nel caso in cui unâ??impresa in posizione dominante sostenga, nel corso del procedimento amministrativo, che il
suo comportamento non ha avuto la capacità di pr
a
elementi di prova
a sostegno delle sue affermazioni, lâ??autorità garante della concorrenza è tenuta ad analizzare, segnatamente,
lâ??eventuale esistenza di una strategia volta a escludere i concorrenti che si
ano efficienti almeno tanto quanto
lâ??impresa in posizione dominante.
In secondo luogo, la Corte ha aggiunto che lâ??analisi della capacità preclusiva è parimenti rilevante per valutare se un
cui allâ??articolo 102 TFUE, possa essere oggettivamente
giustificato. Inoltre, lâ??effetto preclusivo derivante da un sistema di sconti, svantaggioso per la concorrenza, può
essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che v
adano a beneficio anche del
consumatore. Un siffatt
o
bilanciamento
degli effetti, favorevoli e sfavorevoli per la concorrenza, della
pratica
o
solo a seguito di unâ??analisi della capacità di esclusione di concorrenti efficient
i
almeno tanto quanto lâ??impresa in posizione dominante, inerente alla
pratica
di cui trattasi.
Orbene, deve ritenersi che tale precisazione apportata nella sentenza Intel
/Commissione
con riguardo ai sistemi di
sconti sia parimenti valida quanto alle clauso
le di esclusiva.
Ne consegue che, da un lato, quando unâ??autorità garante della concorrenza sospett
a
che unâ??impresa abbia violato
lâ??articolo 102 TFUE facendo ricorso a clausole siffatte e questâ??ultima contest
a
, nel corso del procedimento, la
capacità concr
di prova a sostegno, tale autorità deve assicurarsi, nella fase della qualificazione dellâ??infrazione, che dette clausole
avessero, nelle circostanze del
caso di specie, lâ??effettiva capacità di escludere dal mercato concorrenti tanto efficienti
quanto questa impresa.
Dallâ??altro lato, lâ??autorità garante della concorrenza che ha avviato tale procedimento è altresì tenuta a valutare, in
i dette clausole di restringere la concorrenza, qualora, nel corso del procedimento
amministrativo, lâ??impresa sospettata sostenga che esistano giustificazioni per la sua condotta.
In ogni caso,
la produzione, nel corso del procedimento, di prove idonee a d
imostrare lâ??inidoneità a produrre
effetti restrittivi fa sorgere lâ??obbligo, per detta autorità garante della concorrenza, di esaminarle.
Conseguentemente, qualora lâ??impresa in posizione dominante abbia prodotto uno studio economico al fine di
dimostrare c
he la
pratica
autorità
garante della concorrenza non può escludere la rilevanza di tale studio senza esporre le ragioni per le quali ritiene
che esso non consenta di contribu
ire alla dimostrazione dellâ??incapacità delle
pra
tiche
lâ??offerta di prove che potrebbe esserle sostituita.
Essendosi
il giudice del rinvio riferito espressamente, nel suo rinvio pregiudiziale, al criterio del «concorrente
consente di valutare se u
na
pra
tica sia
preclusivi
. Conseguentemente, le autorità garanti
della concorrenza non possono avere un obbligo giuridico di far ricorso a tale criterio per accertare il carattere
abusivo di una
pra
tica
. Tuttavia, se i risultati di
un siffatto criterio sono prodotti dallâ??impresa interessata nel corso
del procedimento amministrativo, lâ??autorità garante della concorrenza è tenuta a esaminarne il valore probatorio.
1
Sentenza d
el 6 settembre 2017, Intel/Commissione (
C
–
413/14 P
,
v
. altresì
comunicato stampa 90/
17
)
.
Direzione della Comunicazione
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Restate connessi
!
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati m
embri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazi
onale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Cor
te di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.