
(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 ��&#x/MCI;
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 6 ;&#x/MCI;
 6 ;FATTURE ELETTRONICHE
TRA FINE
PAGAMENTO DELL’
IMPOSTA DI BOLLO
Sommario
……
Fine del regime
transitorio per l’emissione della fattura in modalità elettronica
L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E LE
NOVITÀ INTRODOTTE DAL
LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SULLE
…….
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
…………………….
CIRCOLARE NUMERO
Circolari
della Fondazione Studi
��CIRCOLARE
L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
DAL 1° LUGLIO 2022
L’art. 18, commi 2 e 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36
, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di
’introduzione di tale obbligo non
amplia
le ipotesi in cui deve essere emessa fattura,
ma solo le modalità di emission
e del documento
, restando
, inoltre, fermi i principi generali
che regolano l’emissione della fattura, di cui all’articolo 21 del
.P.R. n. 633
Nel dettaglio, il comma 2 del citato art. 18, D.L. n. 36/2022
elimina
dall’articolo 1,
comma 3, D.Lgs.
n. 127/2015 la parte della norma che esonera
dall’obbligo di
fatturazione elettronica:
soggetti in “regime di vantaggio”
legge
n. 98 del 2011;
contribuenti in “regime forfetario”,
di cui all’articolo 1,
commi da 54 a 89, legge
n. 190 del 2014;
associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
n. 398 del 1991
e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito,
dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un
importo non superiore a euro
65.000.
a partire dal 1° luglio 2022,
Fine del regime transitorio per l’emissione della
fattura in modalità
elettronica
Il comma 3 del citato articolo 18
ha previsto l’applicazione della disposizione del comma 2
dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito
ricavi
ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000
e a partire
La norma,
per il
terzo trimestre del
eriodo d’imposta 2022
ha escluso l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 6,
comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione
in caso di emissione de
fattura
elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Nel dettaglio
l comma 2 del
citato
articolo 6 richiamato prevede che il cedente o
prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione
all’inversione contabile è punito con
sanzione amministrativa compresa tra il cinque
. Tutta
via,
��CIRCOLARE
quando la violazione
applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000
Pertanto, da
le fatture
possono
essere emesse entro il mese
successivo a quello di eff
ettuazione dell’operazione, di cui all’art. 6
D.P.R.
n. 633/1972.
Dal 1° ottobre 2022
, invece, il
termine di emissione
quello ordinario di
12 giorni
, di cui all’art. 21, comma 4, del citato decreto IVA. Invece,
dal 1° gennaio 2024,
l’obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del predetto limite di
ricavi o compensi di 25.000
ll’anno precedente abbiano conseguito
ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a
25.000
, i titolari di
partita I
va che
ono:
e, per i noti vincoli in materia di
privacy
posti dal
cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10
bis, D.L. n. 119/2018);
i piccoli produttori agricoli
, in questo caso l’esclusione riguarda l’obbligo di
fatturazione in generale (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E LE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
D.L. N. 73/2022
L’articolo 1
legge n. 124 del 2019 ha introdotto una specifica procedura di
comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il
quantum
dovuto nel
caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle
ure elettroniche. In tal caso l’Amministrazione finanziaria deve comunicare con
modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle
sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Il comma 1
dell’articolo 17, come
poi sostituito dall’articolo 26 del decreto
legge n. 34
del 2020, ha rimodulato le scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche rapportandole all’imposta dovuta nel trimestre, e ha
fissato a 250 euro gli
importi
soglia che con
sentono di usufruire di modalità agevolate di versamento
In particolare,
nella sua formulazione originaria dispone
che, ove l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo
trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento possa essere
l versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse
nel secondo trimestre dell’anno. Ove, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture
emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resti inferiore
a 250 euro, il versamen
to dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può
essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta per le fatture
��CIRCOLARE
elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento (30 settembre) (
del comma 1
L’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 73/2022 eleva
da 250 a
5.000 euro
importi
soglia
che consentono di
usufruire di modalità di pagamento agevolate dell’imposta di bollo
. Il successivo comma 5 dell’art. 3 prevede l’appl
icazione della
a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Pertanto, per l’anno 2022
l’imposta dovuta per le e
fatture emesse nel primo trimestre
dell’anno non supera 250 euro, è possibile provvedervi entro il termine
fissato per versare
l’imposta del secondo trimestre; se l’imposta complessivamente dovuta sulle fatture
emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 250 euro, la stessa può essere
pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al
terzo trimestre.
Ne consegue che, dal 2023:
se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non
supera in totale 5mila euro, la stessa potrà essere versata
insieme all’imposta dovuta per il secondo trime
se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi
due trimestri non supera l’importo di 5
euro, il relativo pagamento potrà avvenire
entro il 30 novembre
, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
ESTIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SULLE
FATTURE ELETTRONICHE
L’Agenzia delle
ntrate, in base a quanto previsto dall’articolo 12
novies
n. 34/2019
intermediario
delegato
(che
deve essere in possesso della
delega
al servizio di “
Consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici
” o della delega al servizio di “
Consu
ltazione dei
dati rilevanti ai fini Iva
”),
entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre
i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A),
recano l’indicazione dell’assolvimento
dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B)
Pertanto, sono messi a disposizione
all’interno del portale “Fatture e corrispettivi
troniche emesse nel trimestre solare di
riferimento: l’
elenco A (non modificabile)
elenco B (modificabile)
Elenco A (non modificabile)
Tale elenco contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici
emessi,
��CIRCOLARE
all’imposta di bollo. Va evidenziato che il contenuto del campo “Importo bollo” (cod
indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, per ogni fattura emessa con
indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovut
di 2 euro.
Per quanto riguarda le autofatture con tipo documento “TD20”
i dati vengono
riportati nel solo elenco A del cessionario/committente. Si tratta delle autofatture
contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la
regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la
relativa fattura.
Elenco B (modificabile)
L’elenco contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento
a bollo, ma che non riportano l’i
ndicazione prevista (campo Bollo virtualeo4 ;&#xll6 ;&#xo4 ; v;&#xi4 r;&#xtu5 ;
-3 ;&#xle4 ; non presente
In pratica sono raggruppate le fatture in cui:
la somma degli importi
delle operazioni presenti
risulta maggiore di 77,47
euro. A questo fine,
vengono considerati tutti
gli importi presenti nei
campi “Prezzo totale”
fattura ordinaria e
.xml dell
a fattura
semplificata.
è stato valorizzato il
campo “Natura” con uno
dei codici:
(operazioni non
soggette a Iva);
(operazioni non
imponibili Iva);
(operazioni esenti
Iva).
non è presente l’indicazione della
codifica
prevista per i casi di non
assoggettamento all’imposta di
bollo. Tale indicazione deve
essere infatti riportata per
operazioni che, seppur
formalmente rientranti nel
campo applicativo dell’imposta di
bollo, non devono esservi
assoggettate per specifica
posizione normativa. Per
segnalare la circostanza
all’Agenzia delle Entrate,
l’operazione deve riportare (riga
della fattura)
nel campo “Tipo
blocco “Altri dati gestionali”
dei seguenti valori:
“NB1”, se si tratta di
documento assicurativo per il
quale l’imposta di bollo è
��CIRCOLARE
assorbita nell’imposta sulle
assicurazioni;
“NB2”, se si tratta di un
documento emesso da un
soggetto appartenente al terzo
settore;
“NB3”, se si tratta di un
documento tra la banca e il
cliente
correntista per il quale
l’imposta di bollo è assorbita
nell’imposta di bollo
addebitata sull’estratto conto.
Esclusioni
tipo documento
TD16
integrazione fattura
reverse charge
interno;
TD17
integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
TD18
integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr
n. 633/1972.
o “Regime fiscale”
contiene uno dei seguenti
valori:
vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
editoria (art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);
gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del D.P.R. n.
633/1972);
rivendita di documenti di tr
asporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1,
del D.P.R. n. 633/1972);
intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n.
640/1972 (art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);
agenzie viaggi e turismo (art. 74
ter del D.P.R. n. 633/1972).
per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori
stranieri, che riportano nel tag
CodiceDestinatario
� il
valore “
XXXXXXX
Consultazione e variazione delle fatture soggette all’imposta di bollo
��CIRCOLARE
all’imposta di bollo e
possono confermare
o modificare
elaborazione pro
posta
all’Agenzia
delle Entrate
entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del
trimestre.
L’elaborazione dei dati avviene da parte dell’Agenzia delle
ntrate per ogni trimestre
solare per le fatture elettroniche trasmesse al
Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate
l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri
se nei
documenti elettronici emessi è valorizzato con “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi
verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo:
se non contengono
la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha
emesse
cedente/prestatore
o, nel caso di autofatture per
regolarizzazione di operazioni,
al cessionario/committente.
Attenzione che per l’individuazione del trimestre di riferimento
per le
confronti di privati (operatori Iva e
consumatori finali)
vengono considerate quelle in cui:
la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine
dell’elaborazione, è precedente alla fine
del trimestre;
la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di
recapito) è precedente alla fine del trimestre
per le
vengono considerate le fatture:
data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine
del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva);
consegnate e in deco
rrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato
né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella
“ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di
decorrenza termini non
rileva);
non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella
“ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all’elen
co B:
��CIRCOLARE
modalità “puntuale
”, attraverso la procedura web disponibile nell’area
riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente
sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B
modalità “massiva
”, procedendo, nell’area riservata del portale “Fatture e
corrispettivi”, allo scarico (download) di un file con estensione .xml
o più file .xml
nel caso di un numero elevato di fatture
contenente gli estremi delle fatture
presenti nel
l’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente
i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.
L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto
ma non dopo aver
ne inibita la possibilità di ulteriore modifica
dell’elenco.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI
BOLLO
Il pagamento
dell’imposta di bollo
indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e c
orrispettivi” l’Iban
corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così
addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
versando l’imp
orto dovuto tramite modello F24
da presentarsi in modalità telematica.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
2521
primo trimestre
2522
secondo trimestre
2523
Imposta di bollo
terzo trimestre
2524
quarto trimestre
2525
sanzioni
2526
interessi
��CIRCOLARE
Nel caso di
versamento dell’imposta di bollo omesso o carente
rispetto all’importo
alla scadenza, l’Agenzia delle E
una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presen
nell’elenco INI
PEC, nella quale indica l’importo dovuto per:
l’imposta di bollo;
la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997,
ridotta a un terzo;
gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicaz
ione, il contribuente o il suo
intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.
Come detto (
v. supra
e attuali disposizioni in tema di versamento dell’imposta di bollo
sulle fatture elettroniche, prevedono che il pagamento del tributo s
riferimento alle fatture emesse in
ciascun trimestre solare,
entro il 31 maggio, 30
il 28 febbraio dell’anno successivo.
A decorrere dal 2023, n
el caso in
cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente
non superi
l’importo di 5.000 euro
, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere
al pagamento
entro i
, unitamente all’imposta dovuta per il secondo
trimestre.
emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato,
superi l
‘importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente
entro il 30 novembre dello stesso anno
, unitamente all’imposta dovuta per
il terzo trimestre
invece, per il bollo sulle fatture emesse nel
quarto trimestre
solare,
fino
all’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno
successivo.
��CIRCOLARE
Fonte della tabella: Agenzia delle
ntrate
A cura di
Sergio Giorgini
(coordinamento)
Massimo Braghin
Dario Fiori