
(AGENPARL) – gio 22 settembre 2022 La sospensione, a causa della pandemia di Covid-19, dell’attuazione di una decisione di trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente non comporta l’interruzione del termine di trasferimento di sei mesi
Una volta scaduto tale termine, è lo Stato membro richiedente a divenire competente per l’esame della domanda di asilo
Sentenza della Corte nelle cause riunite C?245/21 e C-248/21 | Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento)
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
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