(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2022 - (AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Lussemburgo, 5 maggio 2022
Sentenza nella causa C-83/20
BPC Lux 2 e a.
La normativa portoghese che costituisce la base per l’azione di risoluzione di Banco
Espírito Santo è compatibile con il diritto di proprietà
Recependo soltanto parzialmente la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi
prima della scadenza del termine per il recepimento, il Portogallo non ha compromesso la
realizzazione del risultato prescritto dalla stessa
Il Banco Espírito Santo SA (in prosieguo: il «BES») era uno dei principali enti creditizi del sistema
bancario portoghese. A causa della sua situazione finanziaria e del rischio serio e grave di
inadempimento delle sue obbligazioni, tale ente creditizio è stato oggetto di una decisione di
risoluzione adottata dal Banco de Portugal (Banca del Portogallo) il 3 agosto 2014 (in prosieguo:
l’«azione di risoluzione»). Tale azione, adottata sulla base della normativa nazionale in materia di
risoluzione degli enti creditizi 1, come modificata da un decreto-legge del 1° agosto 2014 2, ha
comportato la creazione di una banca-ponte, il Novo Banco SA, a cui sono state cedute talune
attività, passività, elementi fuori dal bilancio e attività affidate in gestione al BES.
Le ricorrenti nel procedimento principale (in prosieguo: la «BPC Lux 2 e a.») sono titolari di
obbligazioni subordinate emesse dal BES. La Massa Insolvente deteneva, direttamente e
indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale del BES. Dinanzi ai giudici amministrativi
nazionali, la BPC Lux 2 e a. nonché la Massa Insolvente hanno contestato l’azione di risoluzione e,
in tale contesto, hanno sostenuto, in particolare, che detta azione è stata adottata in violazione del
diritto dell’Unione.
Investito di due impugnazioni proposte da queste ultime, il supremo giudice amministrativo
portoghese nutriva dubbi relativamente alla compatibilità della normativa nazionale, sulla base
della quale è stata adottata l’azione di risoluzione del BES, con il diritto dell’Unione, in particolare
con la direttiva 2014/59 3 e con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(in prosieguo: la «Carta») 4, a causa dell’omesso recepimento di una serie di prescrizioni enunciate
in tale direttiva.
Inoltre, tale giudice si chiedeva se il legislatore portoghese potesse aver seriamente compromesso
il risultato prescritto dalla direttiva 2014/59 5 mediante l’adozione del decreto-legge del 1° agosto
2014, recependo soltanto parzialmente tale direttiva, prima della scadenza del termine per il
recepimento di quest’ultima fissato al 31 dicembre 2014.
Con la sua sentenza, la Corte dichiara che la normativa nazionale, sulla base della quale è
stata adottata l’azione di risoluzione del BES, è compatibile con l’articolo 17, paragrafo 1,
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (regime generale degli enti creditizi e delle società
finanziarie), quale risulta dal decreto-legge n. 31-A/2012, del 10 febbraio 2012.
Decreto-legge n. 114-A/2014, del 1° agosto 2014.
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e
2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
2014, L 173, pag. 190).
L’articolo 17 della Carta garantisce la tutela del diritto di proprietà.
In applicazione del principio stabilito nella giurisprudenza riconducibile alla sentenza del 18 dicembre 1997, Inter-
Environnement Wallonie, C-129/96 (v. comunicato stampa n. 80/97), riguardante gli obblighi degli Stati membri in
pendenza del termine per il recepimento di una direttiva.
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della Carta. La Corte dichiara, inoltre, che il recepimento, soltanto parziale, da parte di uno
Stato membro, di talune disposizioni di una direttiva prima della scadenza del termine per il
recepimento di quest’ultima, non è, a priori, tale da compromettere seriamente la
realizzazione del risultato prescritto da detta direttiva.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte esamina l’applicabilità al procedimento principale delle disposizioni
della direttiva 2014/59 6 invocate. Al riguardo, essa rileva che il termine per il recepimento di tale
direttiva è scaduto il 31 dicembre 2014. Ne consegue che, alla data di adozione dell’azione di
risoluzione di cui trattasi, il 3 agosto 2014, tale termine per il recepimento non era scaduto. Dopo
aver ricordato la sua costante giurisprudenza in materia 7, la Corte rileva che le ricorrenti nel
procedimento principale non possono avvalersi dinanzi al giudice del rinvio delle disposizioni della
direttiva 2014/59, non essendo queste ultime applicabili al procedimento principale.
Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 17 della Carta, la Corte ricorda che, ai sensi
dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati
membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Dopo aver rilevato, da un lato, che il
decreto-legge del 10 febbraio 2012 era volto all’attuazione di uno degli impegni assunti dalla
Repubblica portoghese nell’ambito di un memorandum d’intesa, concluso con la missione
congiunta della Commissione europea, del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca
centrale europea (BCE), sulle condizioni di politica economica e, dall’altro, che il decreto-legge del
1° agosto 2014 costituisce una misura di recepimento parziale della direttiva 2014/59, la Corte
considera che vi è, al riguardo, attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo
1, della Carta, cosicché le disposizioni di quest’ultima sono applicabili al procedimento principale.
A tal proposito, la Corte rileva che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta contiene tre norme distinte.
La prima, che si esprime nella prima frase e riveste carattere generale, concretizza il principio del
rispetto della proprietà. La seconda, contenuta nella seconda frase di tale paragrafo, riguarda la
privazione della proprietà e la subordina a talune condizioni. Quanto alla terza, contenuta nella
terza frase di detto paragrafo, essa riconosce agli Stati il potere, tra l’altro, di regolamentare l’uso
dei beni nei limiti imposti dall’interesse generale. La Corte aggiunge che non si tratta tuttavia di
norme scollegate tra loro, giacché la seconda e la terza norma riguardano esempi particolari di
violazione del diritto di proprietà, e devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla
prima di tali norme.
In detto contesto, la Corte affronta, in primo luogo, la questione se l’articolo 17, paragrafo 1, della
Carta 8 sia applicabile a restrizioni al diritto di proprietà di azioni o obbligazioni negoziabili sui
mercati di capitali come quelle del caso di specie. Dopo aver rilevato, da un lato, che la tutela
conferita da tale disposizione verte su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo
all’ordinamento giuridico interessato, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio
autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare, la Corte considera che è quanto avviene
nel caso di tali azioni o obbligazioni negoziabili sui mercati di capitali. Dall’altro lato, la Corte
constata che le suddette azioni o obbligazioni sono state acquisite legalmente. Ne consegue che
esse rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.
In secondo luogo, la Corte considera che un’azione di risoluzione adottata conformemente a
una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel caso di specie non costituisce una
privazione della proprietà, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
Infatti, la Corte constata che tale azione di risoluzione non ha previsto uno spossessamento o
un’espropriazione formale delle azioni o delle obbligazioni in questione. In particolare, detta
Vale a dire, gli articoli 36, 73 e 74 della direttiva 2014/59.
Sentenze Inter-Environnement Wallonie, citata; del 17 gennaio 2008, Velasco Navarro, C-246/06, nonché del 27
ottobre 2016, Milev, C-439/16 PPU.
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se
non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento, in tempo utile, di una
giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse
generale.
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azione non ha privato, in modo coatto, integrale e definitivo i loro titolari dei diritti derivanti
da tali azioni o da tali obbligazioni.
In terzo luogo, resta il fatto che l’adozione di un’azione di risoluzione conformemente alla
normativa di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede, in particolare, la
cessione di elementi del patrimonio di un ente creditizio a una banca-ponte, costituisce una
regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della
Carta, atta a violare il diritto di proprietà degli azionisti dell’ente creditizio, la cui posizione
economica è pregiudicata, e quello dei creditori, quali i detentori di obbligazioni, i cui crediti
non sono stati ceduti all’ente-ponte.
Come risulta dal tenore letterale di tale disposizione, l’uso dei beni può essere regolato dalla legge
nei limiti imposti dall’interesse generale. Dopo aver esaminato in successione le condizioni previste
da tale disposizione, la Corte dichiara che, tenuto conto del margine discrezionale di cui
dispongono gli Stati membri quando adottano decisioni in materia economica, l’articolo 17,
paragrafo 1, terza frase, della Carta non osta a una normativa nazionale, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, che non contiene alcuna disposizione espressa che
garantisca che gli azionisti non subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito
se l’ente fosse stato liquidato alla data in cui è stata adottata l’azione di risoluzione
(principio no creditor worse off).
In quarto e ultimo luogo, la Corte esamina la questione se il recepimento parziale da parte di uno
Stato membro, in una normativa nazionale relativa alla risoluzione degli enti creditizi, di talune
disposizioni della direttiva 2014/59 prima della scadenza del termine per il recepimento di
quest’ultima, sia tale da compromettere seriamente la realizzazione del risultato prescritto da detta
direttiva, ai sensi della sentenza Inter-Environnement Wallonie.
A tal fine, la Corte rileva che il termine per il recepimento della direttiva 2014/59 è scaduto il 31
dicembre 2014, cosicché non si può contestare alla Repubblica portoghese di non aver adottato le
misure di attuazione di tale direttiva nel suo ordinamento giuridico alla data di adozione dell’azione
di risoluzione, vale a dire il 3 agosto 2014. Resta il fatto che, in pendenza del termine per il
recepimento di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima, devono astenersi
dall’adottare disposizioni che possano compromettere seriamente il risultato prescritto
dalla direttiva stessa. Un siffatto obbligo di astensione a carico di tutte le autorità nazionali deve
intendersi, da un lato, come riferito all’adozione di qualsiasi misura, generale o particolare, atta a
produrre un simile effetto negativo. Dall’altro lato, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore, i
giudici degli Stati membri devono astenersi, per quanto possibile, dall’interpretare il diritto interno in
un modo che rischi di compromettere seriamente, dopo la scadenza del termine di recepimento, la
realizzazione del risultato perseguito da tale direttiva.
Al riguardo, la Corte ricorda, certamente, che spetta al giudice nazionale valutare se le disposizioni
nazionali di cui si contesta la legittimità possano compromettere seriamente il risultato prescritto da
una direttiva, e una tale verifica deve essere necessariamente condotta in base ad una valutazione
globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate nel territorio nazionale
interessato. Tuttavia, la Corte è competente a pronunciarsi sulla questione se il recepimento
parziale, da parte di uno Stato membro, di talune disposizioni di una direttiva prima della
scadenza del termine per il recepimento di quest’ultima sia, a priori, tale da compromettere
seriamente la realizzazione del risultato prescritto da detta direttiva.
A tal proposito, la Corte sottolinea, anzitutto, di aver già dichiarato che gli Stati membri hanno la
facoltà di adottare disposizioni provvisorie o di attuare una direttiva in varie fasi. In ipotesi del
genere, la difformità di disposizioni transitorie del diritto nazionale rispetto a tale direttiva o
l’omesso recepimento di alcune disposizioni di quest’ultima non comprometterebbe
necessariamente il risultato da essa prescritto. La Corte considera, infatti, in una simile ipotesi, che
un risultato del genere potrebbe sempre essere raggiunto mediante il recepimento definitivo e
completo di detta direttiva entro i termini stabiliti.
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Poi, l’obbligo di astensione cui la Corte ha fatto riferimento, in particolare al punto 45 della
sentenza Inter-Environnement Wallonie, deve essere inteso nel senso che esso riguarda
l’adozione di qualsiasi misura, generale o particolare, che sia tale da compromettere seriamente il
risultato prescritto dalla direttiva di cui trattasi. Orbene, laddove l’adozione, da parte di uno
Stato membro, di una misura sia intesa a recepire, foss’anche parzialmente, una direttiva
dell’Unione, e tale recepimento sia corretto, l’adozione di una siffatta misura di recepimento
parziale non può essere considerata atta a produrre un effetto negativo del genere, dato che
la medesima opera necessariamente un ravvicinamento tra la normativa nazionale e la direttiva
che tale normativa recepisce, e contribuisce, pertanto, alla realizzazione degli obiettivi di detta
direttiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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