
(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Bologna, 14 aprile 2022
Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa
Emma PETITTI
SEDE
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INTERPELLANZA
Il sottoscritto consigliere
Premesso che
– Con la legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), la Regione Emilia-Romagna, “al fine di accrescere l’attrazione e la competitività del sistema economico dell’Emilia-Romagna e di raggiungere elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva … promuove il rafforzamento, l’innovazione, la specializzazione intelligente e l’internazionalizzazione delle imprese e delle filiere produttive; valorizza i progetti di ricerca e innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, l’imprenditorialità sociale e la partecipazione dei lavoratori; favorisce l’afflusso di investimenti nazionali ed esteri sul territorio e nelle imprese regionali”.
– in particolare, l’art. 6 della legge (Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese), al comma 1, prevede:
<<La Regione promuove la stipula di “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo” aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese, progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:
a) l’elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l’accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
d) la sostenibilità ambientale e sociale;
e) gli effetti positivi, qualitativi e quantitativi, sulla tutela o sull’incremento dell’occupazione>
– Il comma 2 chiarisce che “Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati di interesse regionale”, mentre il successivo comma 3 precisa che “La Regione sostiene gli interventi di cui al comma 1 attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all’interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi di cui al comma 1 mediante incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese”.
Considerato che
– Con deliberazione n° 1061/2017, la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n° 14 del 18 luglio 2014, nell’ambito dei POR FESR 2014-2020, approvava il “Bando per l’attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0: big data for industry, internet of things, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata”.
Tali tecnologie, in rapida evoluzione, erano ritenute essenziali, integrate con le specializzazioni consolidate nel contesto regionale, per rendere il sistema produttivo in grado di posizionarsi adeguatamente nei futuri scenari competitivi a livello internazionale, sempre più condizionati dai processi di digitalizzazione.
Il bando era diretto ad approvare proposte di investimento di alta rilevanza strategica attraverso la sottoscrizione di Accordi regionali di Insediamento e Sviluppo che rispondessero agli obiettivi di interesse regionale per:
– accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone la capacità innovativa;
– integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata, contribuendo al suo miglioramento;
– produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale.
– Tale bando si è chiuso il 30 settembre 2017, ed ha visto la presentazione di 10 istanze.
– Nonostante il bando prevedesse la durata del programma di investimenti in un tempo massimo di 36 mesi, la società Eon presentava un programma differente, con la seguente tempistica:
€ 62.053,57 entro i 24 mesi;
€ 140.178,57 entro 36 mesi;
€ 283.928,57 oltre 36 mesi
– Il bando regionale, altresì, disponeva espressamente: “Per dimostrare l’effettiva capacità del soggetto proponente di sostenere l’investimento previsto, si anticipa che in relazione alle fonti previste a copertura dei fabbisogni, nella II fase del bando saranno richieste informazioni e/o documenti specifici”.
Rilevato che
– Nello schema di accordo approvato, veniva espressamente indicato:
– da quanto indicato nel predetto documento, quindi, la Eon Reality Inc sembrerebbe avere modificato la propria originaria garanzia di copertura finanziaria, inizialmente assunta in proprio, trasferendola sulla Eon Reality Italia srl, neocostituita, il cui capitale sociale era stato portato a circa 18 milioni di euro con verbale assembleare del 14 marzo 2018 (verbale di assemblea a Ministero Notaio dr. Giacomo Zerbini, rep. 1922, fasc. 1549).
Dall’esame del predetto verbale assembleare, emerge come l’aumento del capitale sociale sia stato effettuato mediante conferimento di beni in natura, costituiti in prevalenza da software integrati cd. “embedded”.
– € 4.338,605,38 con determinazione n° 6083 del 27 aprile 2018;
– € 354.850,15 con determinazione n° 2335 del 8 febbraio 2019.
– nel mese di gennaio 2019, la Eon Reality – che aveva realizzato a Laval, in Francia, un analogo centro per la ricerca sulla realtà virtuale, e che aveva inserito tale insediamento nelle note credenziali al momento della domanda alla Regione Emilia-Romagna – veniva sottoposta a procedimento giudiziale dal Tribunale del commercio di Laval per irregolarità rispetto al progetto ivi presentato, con il quale ha potuto beneficiare di circa 4 milioni di contributi pubblici.
Successivamente, in data 2 luglio 2019, il medesimo Tribunale ne ha decretato la “liquidation judiciaire”, corrispondente al fallimento secondo l’ordinamento giuridico italiano.
– a seguito di atto ispettivo presentato in seno all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (n° 8603 del Consigliere Bertani), finalizzato a conoscere, tra le altre cose, l’esistenza di garanzie in ordine al recupero delle somme erogate in caso di fallimento, chiusura o mancato rispetto per gli impegni assunti da parte della Eon Reality Italia srl, la Giunta regionale ribadiva che, contrariamente a quanto accaduto in Francia, “l’andamento dell’investimento italiano è in linea con le previsioni e non presenta elementi di criticità”.
La Giunta precisava inoltre che l’accordo siglato con la società “stabilisce precisi impegni di sviluppo industriale e occupazionale, nonché i necessari strumenti a tutela del nostro ente”, senza tuttavia indicare quali fossero questi strumenti di tutela e garanzia.
Considerato che
– la società Eon Reality Italia srl non ha provveduto ad alcun ristoro nei confronti della Regione Emilia-Romagna, ed in data 31 gennaio u.s. (DGR n° 103) la Giunta Regionale ha avviato le pratiche giudiziali presso il Tribunale di Bologna per la dichiarazione di fallimento.
– Appare alquanto sorprendente la leggerezza con la quale la Regione Emilia-Romagna ha concesso un contributo di oltre 6,3 milioni di Euro ad una società appena costituita (la Eon Reality Italia srl), trasferendo ogni forma di garanzia dalla società presentatrice della domanda (la Eon Reality Incorporation) alla nuova srl, il cui capitale sociale (dichiarato in 18 milioni di euro) è rappresentato prevalentemente da software, e quindi da beni di fatto immateriali. A maggior ragione senza prendere in considerazione né assumere preventive informazioni presso gli altri centri di ricerca in capo a Eon Reality, come quello francese di Laval.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
il sottoscritto consigliere
INTERPELLA
La Giunta per conoscere
– per quale motivo l’azione di recupero del contributo concesso sia stata effettuata nei confronti della Eon Reality Italia srl, e non anche nei confronti della Eon Reality Inc, società di diritto californiano;
– quali fossero “i necessari strumenti a tutela del nostro ente” dichiarati come esistenti dalla Giunta a luglio 2019, dopo la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Laval;
– se non ritiene che nel predetto comportamento quantomeno negligente sia ravvisabile un potenziale danno erariale, e quali eventuali conseguenti provvedimenti intenda assumere;
– se non ritiene che l’erogazione di risorse pubbliche di rilevante importo, quali quelle in questione nel caso di specie, debba prevedere forme di garanzia adeguate, puntuali e trasparenti, al fine di evitare al massimo il rischio di perdite in caso di inadempimento rispetto ai programmi oggetto di finanziamento.