(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2025 - (AGENPARL) – Thu 20 November 2025 COMUNICATO STAMPA n. 145/25
Lussemburgo, 20 novembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-57/23 | Policejní prezidium (Conservazione di dati biometrici e
genetici)
Le autorità di polizia di uno Stato membro possono decidere, sulla base di
norme interne, se sia necessario conservare i dati biometrici e genetici di
una persona perseguita penalmente o sospettata di aver commesso un
reato
Il diritto nazionale, se fissa termini adeguati per verificare la necessità di conservare tali dati, non deve
necessariamente prevedere un periodo massimo di conservazione
Un funzionario pubblico ceco è stato sentito dalla polizia nell’ambito di un procedimento penale a suo carico.
Nonostante egli si sia opposto, la polizia ha ordinato il rilevamento delle sue impronte digitali, un prelievo orale dal
quale ha ricavato un profilo genetico, la realizzazione di fotografie e la redazione di una descrizione della sua
persona. Tali informazioni sono state inserite in banche dati. Nel 2017, il funzionario è stato condannato in via
definitiva, segnatamente per abuso di potere. In un procedimento separato, egli ha contestato le misure di
identificazione adottate dalla polizia in conformità con la legge ceca 1 e la conservazione dei dati ottenuti,
ritenendole costituire un’illegittima ingerenza nella sua vita privata. Il giudice ceco ha accolto il ricorso e ha ordinato
alle autorità di polizia di cancellare dalle loro banche dati tutti i dati personali risultanti da tali atti. La polizia ceca ha
presentato ricorso in cassazione contro tale decisione dinanzi alla Corte amministrativa suprema ceca.
In tale contesto detto giudice si è interrogato sulla compatibilità del regime giuridico istituito dalla legge relativa alla
polizia ceca con la direttiva (UE) 2016/680 2. Esso si domanda, in primo luogo, se la giurisprudenza dei giudici
amministrativi cechi possa essere qualificata come «diritto dello Stato membro» 3; in secondo luogo, se i requisiti
stabiliti da tale direttiva ostino alla raccolta indifferenziata di dati biometrici e genetici per qualsiasi persona
sospettata di aver commesso un reato doloso; e, in terzo luogo, se la suddetta direttiva osti alla conservazione di
dati biometrici e genetici senza che sia esplicitamente previsto un periodo massimo di conservazione.
Nella sentenza odierna, la Corte di giustizia considera che, per quanto riguarda la raccolta, la conservazione e la
cancellazione dei dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro» si riferisce a una
disposizione di portata generale che enuncia le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la
cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia
accessibile e sufficientemente prevedibile.
Peraltro, il diritto dell’Unione 4 non osta a una normativa nazionale che consente, indistintamente, la
raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona perseguita per aver commesso un reato doloso o
sospettata di aver commesso un tale reato. La Corte pone, tuttavia, due condizioni al riguardo: da un lato, le
finalità di tale raccolta non devono richiedere di operare una distinzione tra queste due categorie di persone.
Dall’altro, i titolari del trattamento devono essere tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la
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Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l’insieme dei principi e dei requisiti specifici 5 applicabili ai
trattamenti di dati sensibili.
Infine, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione 6 consente, a determinate condizioni, l’esistenza di una
normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere conservati dati biometrici e genetici è
valutata dalle autorità di polizia sulla base di norme interne.
Purché fissi termini adeguati per la regolare verifica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale
verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire tale conservazione, la normativa nazionale non deve
necessariamente prevedere un periodo massimo di conservazione.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Articolo 65 della legge relativa alla polizia ceca.
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2016/680, il quale stabilisce le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali.
Articolo 6 e articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l’articolo 10 di tale direttiva.
Enunciati agli articoli 4 e 10 della direttiva 2016/680.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/680.
Direzione della Comunicazione
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