(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2025 - (AGENPARL) – Mon 17 November 2025 Roma, 19 novembre 2025
Contratti di solidarietà: operative le modalità di recupero degli sgravi contributivi per il 2024
L’INPS, con la Circolare n. 143 del 14 novembre 2025, definisce le modalità operative per il recupero degli sgravi contributivi destinati alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015. Le agevolazioni sono riconosciute a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024.
Chi può accedere allo sgravio
Lo sgravio contributivo del 35% sulla contribuzione datoriale spetta alle imprese che:
entro il 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà;
abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2023.
Il beneficio si applica per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sui lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario in misura superiore al 20%.
I decreti di ammissione e le imprese abilitate
Le imprese ammesse allo sgravio — sulla base dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro — potranno procedere al conguaglio solo se i periodi di CIGS per solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2025.
L’elenco delle imprese interessate è riportato nell’Allegato 1 della circolare. Per i restanti soggetti, già destinatari di un decreto ma non compresi nell’elenco, seguiranno specifiche comunicazioni di autorizzazione.
Come si calcola la riduzione
La riduzione contributiva:
si applica mensilmente, per ogni lavoratore con orario ridotto oltre il 20%;
è rapportata ai periodi di paga denunciati tramite flusso Uniemens;
non si applica ad alcune tipologie contributive specifiche, come il contributo dello 0,30%, di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978, e il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166 del 1991.
L’applicazione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi.
Cumulabilità con Decontribuzione Sud
Come confermato dalla circolare, lo sgravio:
non è cumulabile con altri benefici contributivi,
è cumulabile con l’esonero contributivo Decontribuzione Sud, limitatamente alla quota residua di contribuzione datoriale non già esonerata.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la citata Circolare n. 143 sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it
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