(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2025 - (AGENPARL) – Thu 30 October 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 30 ottobre 2025
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: POSSONO ESSERE COSTITUITE ANCHE NELL’AMBITO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE
Con la sentenza numero 156, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, della legge numero 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un’associazione dei lavoratori cui l’azienda negava il diritto di costituire la RSA.
L’argomento in questione era che, non avendo sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né partecipato alle corrispondenti trattative, il sindacato non possedesse i requisiti stabiliti dalla norma censurata per l’esercizio di tale diritto.
Evocato il rischio di condotte strumentali del datore di lavoro, volte a escludere dal tavolo negoziale sindacati non graditi, il rimettente chiedeva una pronuncia ablativa, diretta a eliminare qualunque requisito di selezione per la costituzione della RSA, o, in subordine, un’additiva, che a tale costituzione ammettesse ogni sindacato maggiormente o significativamente rappresentativo.
La Corte ha disatteso l’istanza principale, richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza numero 231 del 2013, che ha indicato la partecipazione alla formazione del contratto collettivo quale criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle RSA.
La Corte ha tuttavia riscontrato un vulnus dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, in rapporto all’eventualità che tale criterio sia distorto in concreto per escludere dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un’associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività.
Nell’individuazione del parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte ha ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali.
Evidenziato che trattasi di una soluzione interinale, la Corte ha espresso l’auspicio che il legislatore intervenga con un’organica revisione normativa, «capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori».
Roma, 30 ottobre 2025
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