
(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 120/25
Lussemburgo, 11 settembre 2025
Conclusioni dell’avvocata generale nella causa C-196/24 | [Aucrinde] 1
L’avvocata generale Tamara Ćapeta: la Carta non vieta di provare la
paternità mediante il prelievo post mortem di campioni genetici
In virtù del principio del reciproco riconoscimento, un tribunale francese non può respingere una richiesta di
assunzione delle prove presentata da un tribunale italiano, anche se il suo diritto interno vieta, per motivi di
ordine pubblico, il prelievo di campioni genetici da una salma al fine di provare la paternità se l’interessato
non aveva dato il suo consenso espresso quando era in vita
Il ricorrente nella presente causa ha adito un tribunale italiano al fine di dimostrare che una persona d eceduta e
inumata in Francia è il suo padre biologico. Tale tribunale ha presentato a un tribunale francese una domanda di
esumazione e di prelievo di campioni genetici del corpo del presunto padre, in applicazione del regolamento
2020/1783, che istituisce una cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in relazione all’acquisizione
delle prove 2 . Tuttavia, ai sensi del codice civile francese, un giudice non può ordinare l’esumazione di un corpo al
fine di ottenere un campione genetico per accertare la filiazione, a meno che la persona deceduta avesse
manifestato espressamente il suo consenso quando era in vita. Tale materia è considerata una questione di ordine
pubblico nell’ordinamento giuridico francese.
Al fine di decidere se la richiesta di assunzione delle prove debba essere respinta, il tribunale francese richiesto ha
sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.
Nelle sue conclusioni, l’avvocata generale Tamara Ćapeta ha affermato che il regolamento 2020/1783 non consente
al tribunale francese richiesto di rifiutare l’esecuzione della richiesta di assunzione delle prove, in quanto nessuno
dei motivi per respingere tale richiesta, espressamente elencati nel regolamento, è applicabile nel caso di specie.
Così è nonostante nel diritto francese la disposizione nazionale in discussione sia considerata di ordine
pubblico.
Il giudice del rinvio ha inoltre chiesto se l’esecuzione della richiesta del tribunale italiano sia contraria alla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò solleva l’ulteriore questione di come il diritto alla dignità del corpo
umano dopo il decesso, da un lato, e il diritto di conoscere le proprie origini, dall’altro, siano bilanciati nell’ambito
della Carta.
Secondo l’avvocata generale Ćapeta, il diritto di conoscere le proprie origini è tutelato in quanto parte
integrante del diritto alla vita privata previsto all’articolo 7 della Carta. Allo stesso tempo, un confronto tra i
sistemi giuridici nazionali porta a concludere che anche il diritto al rispetto del corpo umano dopo il decesso
dovrebbe essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione. Sottolineando la duplice natura della
dignità umana, quale diritto e quale principio, essa conclude che il diritto al rispetto del corpo umano può essere
inteso come un’espressione della dignità umana. Tale diritto dovrebbe quindi essere preso in considerazione al
momento di decidere se autorizzare o meno l’esumazione di un corpo ai fini del prelievo genetico. Tuttavia, il diritto
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al rispetto del corpo umano non è un diritto assoluto, per lo meno non nello stesso senso del diritto alla dignità
umana sancito dall’articolo 1 della Carta, ma deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, come il diritto
di conoscerne la propria origine.
Poiché il legislatore dell’Unione non ha (ancora) scelto come questi due diritti debbano essere bilanciati
armonizzando l’assunzione delle prove nelle cause di paternità, le soluzioni italiana e francese possono differire
ed essere applicate nella misura in cui l’equilibrio scelto tra questi due diritti non pregiudichi il contenuto
essenziale di uno dei diritti coinvolti. Di conseguenza, l’avvocata generale Ćapeta conclude che la Carta non vieta
a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di chiedere, in forza del regolamento 2020/1783, l’assunzione di prove
mediante prelievo post mortem di campioni genetici anche se la persona deceduta non ha dato il suo consenso a
tale prelievo quando era in vita.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale deliberare sulla causa
conformemente alla decisione della Corte, che vincola ugualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta
una questione analoga.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Regolamento (UE) 2020/1783, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie
degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove).
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