
(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 SETTORE EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO
ORDINANZA SINDACALE N° 119 DEL 07/08/2025
Oggetto: MISURE A TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA
URBANA IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI PLANET FUNK, FABRI FIBRA E WILLY
PEYOTE, INSERITI NELL’EVENTO DENOMINATO “ZOO MUSIC FEST” CHE SI TERRÀ
I GIORNI 9, 10 E 11 AGOSTO 2025 PRESSO IL PORTO TURISTICO DI PESCARA.
IL SINDACO
Considerato che nelle giornate del 9, 10 e 11 agosto 2025, nell’area del porto turistico di Pescara, è
in programma la manifestazione denominata “Zoo Music Fest” con l’esibizione, rispettivamente,
degli artisti Planet Funk, Fabri Fibra e Willy Peyote;
Vista la nota del Questore di Pescara, pervenuta in data 05/08/2025 (prot. 154589), nella quale, al
fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, in
occasione dei citati concerti di Planet Funk, Fabri Fibra e Willy Peyote, inseriti nell’evento
denominato “Zoo Music Fest”, viene richiesto di predisporre apposito provvedimento, per i giorni del
9, 10 e 11 agosto 2025, dalle ore 18:00 alle ore 02:00 e comunque fino a cessate esigenze, che vieti la
vendita, la somministrazione e detenzione di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e alluminio,
oltre al consumo, nonché l’abbandono in luogo pubblico, di contenitori di vetro e/o lattine, nell’intera
area del concerto, ossia nell’area porto turistico di Pescara e nel tratto di lungomare Cristoforo
Colombo adiacente all’ingresso del porto turistico stesso;
Rilevato che i contenitori di vetro e/o lattine possono essere utilizzati da soggetti malintenzionati
come strumenti atti ad offendere l’incolumità altrui;
Ravvisata la necessità di assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione di che trattasi e
prevenire ogni criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della nutrita
partecipazione di pubblico;
Richiamata la Direttiva emanata dal Gabinetto del Ministero dell’Interno in data 18/07/2018
“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche” in materia di safety e di security;
Ritenuto che, ai fini della salvaguardia dell’incolumità delle persone e della vivibilità urbana, nonché
del contrasto di possibili fenomeni di incuria e di degrado nell’area di svolgimento della
manifestazione, sia necessaria l’adozione delle sotto indicate misure:
1. divieto assoluto di consumo, vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori di
vetro e/o lattine;
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2. divieto assoluto di abbandono in luogo pubblico di tali tipologie di contenitori;
Precisato che la presente ordinanza costituisce misura di carattere contingibile e urgente, al fine di
prevenire comportamenti atti a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica nonché salvaguardare
l’incolumità dei cittadini;
Visti:
– l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018;
– il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza
urbana;
– la Legge 18/04/2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto di
Pescara;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata “Zoo Music Fest”,
che si terrà a Pescara presso il porto turistico, nell’area meglio individuata nell’allegata planimetria,
nelle seguenti giornate e orari:
dalle ore 18,00 del 09/08/2025 alle ore 02,00 del 10/08/2025;
dalle ore 18,00 del 10/08/2025 alle ore 02,00 del 11/08/2025;
dalle ore 18,00 dell’11/08/2025 alle ore 02,00 del 12/08/2025;
e comunque fino a cessate esigenze:
1. divieto assoluto di consumo, vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in
contenitori di vetro e/o lattine;
2. divieto assoluto di abbandono in luogo pubblico di tali tipologie di contenitori.
DISPONE
– che l’inosservanza dei precetti di cui alla presente ordinanza, fatta salva l’eventuale rilevanza
penale per fatti costituenti reato, è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto stabilito
nell’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal Decreto-Legge n. 92/2008;
– che la verifica del rispetto delle sopracitate disposizioni sia effettuata dalle Forze di Polizia,
assumendo, in caso di inottemperanza, i provvedimenti previsti dal vigente ordinamento, in
particolare dalla Legge n. 48/2017;
– la diffusione a mezzo stampa e la pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio online
dell’Ente, nonché la trasmissione della stessa:
o alla Prefettura di Pescara
o alla Questura di Pescara
o alla Polizia Municipale del Comune di Pescara
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso:
– ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del
Comune;
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– ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, entro 60 giorni dalla
pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)
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