(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024 - (AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 SCHEDA
La legge per l’Acquedotto Pugliese
Nel corso della XXI legislatura del Regno d’Italia, il 26 giugno 1902, veniva approvato il progetto di legge per la “Costruzione ed esercizio dell’Acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino del Sele”, proposto dall’allora Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Zanardelli, e dal ministro dei lavori pubblici, Nicola Balenzano.
Il consorzio
La legge 26 giugno del 1902, n. 245, sanciva la nascita del Consorzio tra lo Stato e le province di Bari, Foggia e Lecce per la costruzione e l’esercizio dell’Acquedotto pugliese.
L’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese
Il consorzio tra enti territoriali, con il Regio Decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito con modifiche nella legge 23 settembre 1920 n.1365, veniva poi trasformato in Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.), con sede in Bari e con il compito di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell’acquedotto pugliese, nonché alla gestione del servizio idrico integrato, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo, distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali ed agricoli.
Legge 20 marzo 1975
L’E.A.A.P., quale ente pubblico strumentale diretto a realizzare finalità ed interessi assunti dallo Stato, con la Legge 20 marzo 1975 vedeva riconosciuta la sua natura di ente pubblico non economico (detto anche ente del parastato).
La Legge Galli
La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli), introducendo il concetto di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), comprensivo dell’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, fognatura e depurazione di acque reflue, affidava alle regioni il compito di individuare “le forme e modi di cooperazione” affinché comuni e province potessero provvedere alla gestione del servizio idrico integrato tramite convenzioni (ex lege n. 142/1990).
Più precisamente, introduceva il principio della divisione in ATO e dell’unicità di gestione all’interno di ciascun ATO (art. 9, comma 4) riservando alle Regioni la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati. Per ciascuno di questi ATO la legge istituiva un’Autorità d’Ambito (AATO), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e costituita dai Comuni e dalle Province che compongono l’ATO.
All’Autorità d’Ambito spettava la titolarità ed il compito di organizzare il S.I.I., individuandone il gestore e vigilando sull’attività di quest’ultimo.
La legge 28 dicembre 1995
Dopo pochi mesi il legislatore, con Legge n. 28 dicembre 1995, n. 549 – art. 1, comma 83, disponeva che “Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 364, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Lamberto Dini) sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni”.
La Legge 18 novembre 1998
A tale scopo la Legge 18 novembre 1998 n. 398 dispose erogazioni finanziarie a favore dell’ente stesso, consistenti nella concessione di un contributo ventennale di 30 miliardi di lire annui a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui che l’ente era stato autorizzato a stipulare con la stessa legge per pervenire al risanamento finanziario.
Trasformazione dell’EAAP in Società per Azioni
In attuazione della delega contenuta nell’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente il riordino degli enti pubblici nazionali, veniva emanato il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, dal titolo “Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni”.
Il decreto, omettendo di conferire alla Regione Puglia alcuna attribuzione specifica in sede di costituzione, amministrazione e gestione della società, trasformava l’E.A.A.P. in società per azioni attribuendo queste ultime al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Unica eccezione era costituita dalla previsione relativa al “primo esercizio dell’organo di amministrazione” nel corso del quale l’organo di amministrazione della società è “tenuto a presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della società, da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata”.
Nella stessa norma veniva altresì stabilito che la società sarebbe subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l’ente, e che inoltre essa avrebbe potuto avvalersi di tutti i beni pubblici già in godimento da parte di quest’ultimo.
L’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 141/1999 ha di fatto stabilito l’affidamento alla nuova società delle finalità istituzionali già attribuite all’ente E.A.A.P., disponendo altresì che per la realizzazione delle stesse avrebbero continuato a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione (art. 2, comma 3).
La società provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell’acqua e, nello specifico, la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue (art. 2, comma 2).
La prima assemblea di AQP spa
Con decreto n. 119979 del 10 giugno 1999, il Ministro del tesoro (Giuliano Amato) convocò la prima assemblea della S.p.A. Acquedotto pugliese che si concluse con l’approvazione dello statuto e con la successiva nomina di un amministratore unico ? l’originario commissario straordinario di nomina ministeriale ? titolare di tutti i poteri di amministrazione e gestione dell’ente costituito in S.p.A.
La Legge 448 del 2001
Con la Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) l’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, veniva sostituito dal seguente: art. 4. – (Attribuzione delle azioni alle regioni). – 1. Compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia.
Nel mese di gennaio 2002 il Ministero dell’Economia assegnava alle Regioni Puglia e Basilicata l’intero capitale della società in base alla popolazione residente: circa l’87% alla Puglia e il 13% alla Basilicata ed il 30 settembre 2002 veniva sottoscritta ai sensi della legge n. 36/94 (c.d. legge Galli) la convenzione con la quale era affidata all’AQP S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato, (S.I.I.) per la Puglia fino al 31 dicembre 2018.
Un decisivo passo in avanti, sotto il profilo della certezza del quadro normativo di riferimento in cui opera la società AQP S.p.A., si verificava in virtù del d.l. n.133/2014 (Sblocca Italia), convertito nella legge n. 164/201411 con cui veniva eliminata la previsione dell’obbligo di cessione delle azioni. Per effetto di tale intervento, da parte del legislatore nazionale, veniva meno l’obbligo da parte della Regione Puglia e Basilicata di dover ricorrere alla “dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia”.
Sii Basilicata e Sii Puglia
Il 30 aprile 2004 veniva sottoscritto l’accordo per il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato per la Basilicata dall’AQP all’Acquedotto Lucano.
Deliberazione giunta regionale 812 del 25 maggio 2014
Con deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 25 maggio 2014 sono state approvate delle linee di indirizzo per le società controllate e per le società in house della Regione Puglia, atto di cui AQP S.p.A. è evidentemente destinataria in quanto società totalmente partecipata dalla Regione Puglia.
Altri interventi normativi hanno riguardato il sostegno da parte del socio Regione Puglia ai piani d’intervento di AQP S.p.A. per investimenti.
Ulteriori previsioni normative riguardanti AQP S.p.A. sono contenute nella legge regionale n.37 del 2014.
Trending
- COMUNICATO STAMPA Completato il secondo stralcio del Parco di Porta Nord
- GOLF – DP World Tour: prodezze di Katsuragawa, Celli quarto
- Aviva porta la blockchain nel fondo da 22 miliardi di sterline: la finanza tradizionale accelera sulla tokenizzazione
- Scuola, Sottosegretario Frassinetti in visita al liceo Calvino di Rozzano dopo i gravi atti vandalici
- Commissione COVID, alle 12 audizione di Roberto Speranza
- Montalbano Elicona, finanziati i lavori per il restauro della Chiesa di Sant’Antonio di Padova nella frazione di Santa Maria
- Il discorso tenuto oggi dal Direttore Generale della Banca d’Italia Paolo Angelini in apertura della conferenza “Africa Growth and Opportunity: Research in Action
- Festa del Cinema di Roma, Paolo Del Brocco (amministratore delegato di Rai Cinema): “Una manifestazione che cresce nella qualità e nel rapporto con il pubblico”
- Turano, cordoglio per scomparsa professor Tomasello, illustre luminare della medicina e del mondo accademico siciliano
- Missili russi, l’intelligence ucraina rivela macchinari stranieri nelle fabbriche: anche l’Italia nella mappa delle tecnologie
