(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2024 - (AGENPARL) – mar 16 luglio 2024 [cid:3b409f06-84e9-4f89-95fb-96af8fc7c270]
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 16 luglio 2024
LE REGIONI POSSONO ESTENDERE ANCHE ALLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE L’IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO
Non è illegittima la norma della legge della Regione Lazio che ha sottoposto all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo anche quelle rilasciate dalle Autorità di sistema portuale (AdSP).
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sull’art. 6 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2013.
La sentenza ha affermato che la norma censurata non viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva e non determina una doppia imposizione.
Né la medesima norma viola l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non vi è contrasto con i principi fondamentali di correlazione e di continenza stabiliti dalla legge n. 49 del 2009.
La sentenza ha precisato che tali principi «sarebbero certamente venuti in considerazione qualora l’imposta regionale censurata avesse assunto la natura di un nuovo tributo regionale autonomo: in tal caso la potestà impositiva regionale si sarebbe dovuta conformare ad essi e la Corte avrebbe dovuto verificarne il rispetto».
Ma l’art. 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013 «non ha disciplinato un tributo autonomo, come sostenuto dal rimettente, bensì un tributo ceduto in base all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011». Le specifiche disposizioni richiamate espressamente dal citato art. 8 portano a ritenere che l’intenzione del legislatore statale sia stata quella di «includere nella cessione alle regioni anche la parte del tributo attinente alle concessioni rilasciate dalle AdSP».
Poiché «il tributo è stato ceduto alle regioni dalla legge statale», è allo Stato che «è ascrivibile la volontà di permetterne la nuova istituzione», che può quindi derogare ai suddetti principi fondamentali; le regioni pertanto sono dallo stesso Stato «autorizzate […] a esercitare la potestà legislativa sul tributo ceduto», «senza che si ponga il problema del rapporto con l’assetto delle proprie competenze».
Roma, 16 luglio 2024
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