(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2024 - (AGENPARL) – ven 23 febbraio 2024 Area Tecnica
Ordinanza n. 21 del 23/02/2024
Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani
Il Responsabile
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in
particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 02/02/2024, ed acquisita agli atti con prot. n. 2348, inoltrata
dall’operatore economico Merenda e Podavitte s.r.l. con sede legale in Confienza (PV), aggiudicataria
dei lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino della scarpata di valle della SP 235 di Azoglio, con la
quale si richiede l’istituzione della limitazione temporanea del transito con senso unico alternato al km
3+200 nel Comune di Crevacuore. La limitazione della circolazione è necessaria per eseguire la parte
terminale dei lavori contrattuali, che prevede la sistemazione del sedime stradale adiacente alla nuova
opera di sostegno;
PRESO ATTO che il tratto stradale interessato dai lavori risulta essere all’esterno della perimetrazione
del centro abitato del Comune di Crevacuore;
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla
corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri
per l’installazione e la manutenzione;
RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
ORDINA
dal 26/02/2024 al 26/03/2024
(fascia oraria 7:30/17:30 – festivi esclusi)
Oggetto: Limitazione temporanea del transito con istituzione di senso unico alternato al km 3+200 della
SP 235 di Azoglio in Comune di Crevacuore
1. l’istituzione della limitazione del transito con senso unico alternato regolato da impianto
semaforico mobile o movieri, secondo esigenza, sulla SP 235 di Azoglio all’altezza del km
3+200 in Comune di Crevacuore;
2. l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h in prossimità del cantiere.
Il concessionario è incaricato dell’esecuzione della predetta ordinanza nel rispetto delle seguenti
norme:
DISPONE
che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa Amministrazione
e dei comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.
INVITA
le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all’albo
provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3
del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.
La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli.
Il concessionario è incaricato di dare tempestiva comunicazione agli enti in indirizzo in merito ad ogni
difformità sull’effettivo adempimento della presente.
Il Dirigente
Graziano Patergnani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
1. l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area in cui si svolgerà
l’intervento e della necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell’art 21 D.Lgs.
285/92 e degli art. 30 – 43 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
Nuovo Codice della Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
2. il collocamento dei prescritti segnali di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere e
l’oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto;
3. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere;
4. sul cartello di cantiere obbligatorio, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
ed ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), dovrà essere citata
la presente ordinanza con numero e data di emissione ed il numero telefonico di
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