
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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13 marzo 2023
Studi – Ambiente
Politiche abitative
Nel corso della presente legislatura, con l’approvazione di specifiche norme, sono state disposte misure a favore dell’acquisto della prima casa e per la riduzione del disagio abitativo.
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini)
Il fondo istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (articolo 2, commi 475 e ss. della legge n. 244 del 2007) ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus, il fondo è stato rifinanziato con 400 milioni e la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata ai lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come disposto dall’articolo 54 del D.L. 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia“) e dall’art.12 del D.L. 23/2020 (il cosiddetto “DL liquidità“); nello specifico, per accedere al fondo:
- non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
- sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila;
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” (vedi infra) possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.
Tali misure straordinarie di deroga alle previsioni istitutive del fondo sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023 (modificando il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del D.L. 73/2021, c.d. Decreto sostegni-bis), (art. 1, comma 74, lett. a), Legge di bilancio 2023 – L. n. 197/2022).
Fondo di garanzia per la prima casa
Per l’acquisto della prima casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo di garanzia per la prima casa (Legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c)).
La garanzia del Fondo é concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, con priorità per l’accesso al credito da parte di:
- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 36 anni;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
E’ stata prevista successivamente la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle citate categorie prioritarie che hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (art. 64, comma 3), del D.L. 73/2021). Tale previsione è stata prorogata fino al 31 marzo 2023 (art. 1, comma 74 lett. b), L. n. 197 del 2022 – Legge di bilancio 2023).
A tale fine, è stato disposto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023 per 430 milioni (art. 1, comma 75, L. n. 197 del 2022 – Legge di bilancio 2023).
Misure fiscali
Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023, le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette (imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale), previste per l’acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui (art. 1, comma 74 lett. c), L. n. 197 del 2022 – Legge di bilancio 2023).
ultimo aggiornamento: 13 marzo 2023
In materia di occupazioni abusive è stata prevista l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (art. 1, comma 81, legge di bilancio 2023 – L. n. 197/2022).
A tale fine, per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dalla citata esenzione IMU, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
ultimo aggiornamento: 13 marzo 2023




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Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/politiche-abitative