
(AGENPARL) – gio 02 marzo 2023 Corte di giustizia
dell’Unione europea
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Sezione italiana
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Sentenza nella causa [C-31/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-31/21)- Eurocostruzioni
(Fondi strutturali – Cofinanziamento – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili di equivalente valore probatorio – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale)
Eurocostruzioni ha ottenuto un finanziamento regionale per la costruzione di un hotel a Rossano calabro nell’ambito di un programma approvato dalla Commissione europea. La società si è vista rifiutare dalla regione Calabria il pagamento del saldo relativo ai lavori realizzati con i propri mezzi, sul presupposto della mancanza delle fatture o della documentazione equivalente, richiesti dal regolamento 1685/2000. Ne è nata una controversia giudiziale, approdata fino in Cassazione.
La Suprema Corte ha adito la Corte di Giustizia perché chiarisca se, per giustificare le spese, la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali vada necessariamente fornita tramite fatture quietanzate, anche quando il finanziamento è stato concesso al beneficiario per la costruzione di un edificio utilizzando materiali, attrezzature e manodopera propri.
Con la sentenza odierna, la Corte afferma che, per essere ammissibili, ai sensi del regolamento n. 1685/2000, le spese sostenute dai beneficiari finali devono essere giustificate da fatture quietanzate o, se ciò risulta impossibile, da documenti contabili di valore probatorio equivalente. La circostanza che il beneficiario finale abbia proceduto con i propri mezzi alla realizzazione dell’opera non ha l’effetto di esentarlo dall’onere di giustificare le spese. Quanto alla circostanza che Eurocostruzioni abbia prodotto, quali pezze giustificative, il giornale di cantiere e il registro contabile, la Corte rimette al giudice nazionale di valutare se essi costituiscono documenti contabili di valore equivalente e se la società interessata si sia trovata nell’impossibilità di emettere fatture.
La Corte rileva che possono costituire «documenti contabili di equivalente valore probatorio» i documenti contabili autorizzati dal diritto nazionale di uno Stato membro, in particolare quando l’emissione di una fattura non è pertinente secondo le norme fiscali e contabili nazionali, e tali da dimostrare l’efficacia delle spese sostenute, fornendo un quadro fedele e preciso delle stesse.
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IMPORTANTE:Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.