(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 30 dicembre 2025
LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA CONCERNENTE “DISPOSIZIONI CORRETTIVE IN MATERIA DI RIFUGI ESCURSIONISTICI E
AFFITTACAMERE E BED AND BREAKFAST”
Con la sentenza numero 218 del 2025, la Corte costituzionale ha respinto il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 2 della legge regionale Toscana numero 7 del 2025 (Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla Legge Regionale 61/2024), che, inserendo le parole «Fino alla data del 31 dicembre 2025,» all’inizio del comma 2 dell’articolo 144 della legge regionale Toscana numero 61 del 2024 (Testo unico del turismo), aggiunge un limite temporale di vigenza al regime transitorio riguardante l’applicazione dell’articolo 41, comma 4, del testo unico regionale del turismo. La norma impugnata, dunque, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’articolo 41, comma 4, in base al quale «[l]’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto […] in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura».
La Corte ha ritenuto che la norma impugnata non invada la materia dell’ordinamento civile, in quanto l’articolo 41, comma 4, del testo unico del turismo e l’articolo 2 della legge regionale Toscana numero 7 del 2025 sono riconducibili alla disciplina amministrativa che fissa requisiti per le strutture ricettive “classificate”, che rientrano nel sistema regionale del turismo (è citata la sentenza numero 186 del 2025).
La Corte ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione relativa all’articolo 3 della Costituzione. Ha ritenuto non rientrante nel thema decidendum la questione della possibile lesione del legittimo affidamento dei precedenti gestori, esaminata dalla Regione Toscana nella propria memoria difensiva ma non sollevata nel ricorso introduttivo.
Infine, ha dichiarato non fondata la questione relativa all’articolo 41 della Costituzione, in quanto l’articolo 2 della legge regionale Toscana numero 7 del 2025 si limita ad assoggettare i precedenti gestori, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al limite fissato dall’articolo 41, comma 4, della legge regionale Toscana numero 61 del 2024, in relazione al quale la Corte ha già dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale (sentenza numero 186 del 2025).
Roma, 30 dicembre 2025