(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Thu 18 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 161/25
Lussemburgo, 18 dicembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-422/24 | Storstockholms Lokaltrafik
RGPD: in caso di utilizzo di una telecamera indossabile (bodycam) durante il
controllo dei biglietti, alcune informazioni devono essere fornite
immediatamente al passeggero interessato
Le informazioni più rilevanti possono essere indicate su un cartello di avvertenze, mentre le altre possono
essere fornite in un luogo facilmente accessibile
Un’azienda di trasporto pubblico di Stoccolma (Svezia) fornisce ai propri controllori telecamere indossabili (bodycam)
per filmare i passeggeri durante i controlli dei biglietti.
L’autorità svedese per la protezione dei dati ha inflitto una sanzione a tale azienda, contestandole di aver violato
diverse disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 1. Essa ritiene, tra l’altro, che l’uso
delle bodycam abbia consentito di raccogliere dati personali direttamente 2 dalle persone filmate, che non sono
state adeguatamente informate al riguardo.
L’azienda contesta la violazione dell’obbligo di informazione. Essa sostiene di aver effettuato una raccolta indiretta 3
dei dati, una modalità di raccolta che determina in modo diverso il momento e la portata di tale obbligo e che, a suo
avviso, rende la sanzione ingiustificata.
Il giudice svedese adito di tale controversia ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il RGPD.
La Corte risponde che, poiché i dati ottenuti tramite bodycam sono raccolti direttamente presso l’interessato,
quest’ultimo deve ricevere immediatamente determinate informazioni 4.
Infatti, la qualificazione di una raccolta di dati come «diretta» non richiede né che l’interessato fornisca
consapevolmente dati né alcuna azione particolare da parte sua. Pertanto, i dati derivanti dall’osservazione della
persona che ne è la fonte sono considerati raccolti direttamente presso di essa.
La seconda ipotesi, quella relativa alla raccolta indiretta di dati, si applica quando il titolare del trattamento non è
in contatto diretto con l’interessato e ottiene i dati a partire da un’altra fonte.
In caso di raccolta di dati direttamente presso l’interessato, l’obbligo di informazione può essere attuato nell’ambito
di un approccio a più livelli 5. Le informazioni più importanti possono essere indicate su un cartello di avvertenze. Le
altre informazioni obbligatorie possono essere fornite all’interessato, in modo adeguato e completo, in un luogo
facilmente accessibile.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 13 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato».
Articolo 14 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato».
Tali informazioni comprendono, tra l’altro, l’identità e i recapiti del titolare del trattamento, le finalità, la base giuridica, i destinatari, il periodo di
conservazione e il diritto di richiedere l’accesso ai dati e la loro cancellazione.
Come previsto dalle linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) sul trattamento dei dati personali mediante
dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020.
Direzione della Comunicazione
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