(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Thu 18 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 162/25
Lussemburgo, 18 dicembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-366/24 | Amazon EU (Tariffe minime di consegna di libri)
L’imposizione, con una misura nazionale, di tariffe minime per la consegna
a domicilio di libri deve essere analizzata alla luce delle norme in materia
di libera circolazione delle merci
Tale regolamentazione non riguarda una «modalità di vendita»
La società Amazon EU, con sede in Lussemburgo, ha impugnato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)
un decreto del 4 aprile 2023 che fissa una tariffa minima per il servizio di consegna a domicilio di libri nuovi 1: i
rivenditori devono fatturare la consegna dei libri a un minimo di 3 euro per ogni ordine inferiore a 35 euro. Al di là di
tale importo, la consegna può essere quasi gratuita.
Amazon EU chiede l’annullamento di tale normativa in quanto contraria alla direttiva sul commercio elettronico 2 e a
quella relativa ai servizi nel mercato interno 3, nonché al principio della libera circolazione delle merci. Il governo
francese sostiene, al contrario, che tali disposizioni sono giustificate in quanto mirano a preservare la diversità
editoriale e culturale, di modo che esulano dall’ambito di applicazione di tali direttive.
Ritenendo che tale normativa miri a promuovere la diversità culturale, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) chiede alla
Corte di precisare le conseguenze di tale qualificazione sulla compatibilità della citata normativa con la direttiva sui
servizi. Esso interroga altresì la Corte sul modo in cui occorre esaminare tale normativa alla luce del diritto primario
dell’Unione, a seconda che si tratti di una questione di libera circolazione delle merci o di libera prestazione dei
servizi.
Nella sua sentenza, la Corte dichiara che, nei limiti in cui la misura controversa mira a preservare la diversità
culturale, la sua compatibilità con il diritto dell’Unione non può essere esaminata alla luce delle due direttive in
questione. Infatti, il legislatore dell’Unione ha inteso escludere che la direttiva sui servizi possa incidere sulle misure
adottate dagli Stati membri per proteggere o promuovere la diversità culturale e linguistica nonché il pluralismo dei
media. Lo stesso vale per la direttiva sul commercio elettronico.
Tuttavia, ciò non dispensa dal verificare se la misura controversa sia conforme al diritto primario dell’Unione, in
particolare alle norme relative alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi. La Corte ritiene
che, poiché la misura nazionale di cui trattasi riguarda in particolare i rivenditori di libri in quanto incide sul
prezzo globale di vendita del libro, vale a dire di una merce, essa deve essere esaminata esclusivamente alla luce
della libera circolazione delle merci.
La Corte ricorda in tale contesto che è vietata, in linea di principio, qualunque misura di effetto equivalente a
restrizioni quantitative dell’importazione e quindi qualunque misura degli Stati membri atta a ostacolare
direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio all’interno dell’Unione.
Essa conclude che la misura nazionale di cui trattasi non può essere considerata come relativa a una «modalità di
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vendita» che sfugge a priori alla qualificazione come misura di effetto equivalente 4.
La Corte ricorda infatti che le norme relative alla consegna delle merci non riguardano le modalità di vendita.
Peraltro, benché si applichi a tutti i rivenditori di libri, l’imposizione con una misura nazionale di tariffe minime per la
consegna di libri che non sono ritirati in un negozio di vendita al dettaglio di libri grava in modo particolare sulla
vendita a distanza. Essa può incidere maggiormente sugli operatori di altri Stati membri ed ostacolare
maggiormente l’accesso al mercato dei libri provenienti da altri Stati membri e costituisce, pertanto, una misura di
effetto equivalente.
La Corte non si pronuncia sulla questione se la misura di cui trattasi, nonostante la sua qualificazione come misura
di effetto equivalente, possa essere giustificata.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Tale decreto è stato adottato in applicazione della legge del 30 dicembre 2021 sull’economia del libro, detta «legge Darcos». Secondo tale
normativa, il servizio di consegna dei libri nuovi «in nessun caso» può essere offerto, «a meno che il libro non venga ritirato in un negozio di vendita al
dettaglio di libri».
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
V. sentenza del 18 giugno 2019, Austria/Germania, C-591/17 (v. anche il comunicato stampa n. 75/19), in cui la Corte ha dichiarato che la nozione di
«modalità di vendita» va riferita solo alle disposizioni nazionali che disciplinano la maniera in cui i prodotti possono essere offerti in vendita, mentre
le norme riguardanti il modo in cui le merci possono essere trasportate non rientrano in questa nozione.
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