
(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 18 luglio 2025
COME PER L’IMU, ANCHE PER L’ICI, AI FINI DELL’ESENZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, OCCORRE CHE IL CONTRIBUENTE VI DIMORI ABITUALMENTE MA NON ANCHE CHE VI DIMORINO I FAMILIARI
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 112 depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504 in tema di ICI nella parte in cui richiede, per ottenere l’esenzione dall’ICI, che non solo il possessore dell’immobile, ma anche i suoi familiari, vi dimorino abitualmente.
L’ICI, come l’IMU, è un’imposta reale che ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili e non dipende dalle caratteristiche personali del contribuente, ossia dal suo status, ma attribuisce rilievo esclusivamente all’elemento oggettivo dell’immobile e, in particolare, alla circostanza che il contribuente vi dimori abitualmente.
Nell’abitazione principale, infatti, dimora abitualmente il contribuente ma non necessariamente anche i familiari: sempre più spesso i coniugi decidono, solitamente per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani, di stabilire dimore distinte.
Perciò, la disposizione, che richiede, ai fini dell’esenzione dell’ICI per l’abitazione principale, non solo la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari, è illegittima perché si risolve in una penalizzazione del contribuente coniugato non convivente, in violazione dei principi di eguaglianza davanti al Fisco e di tutela della famiglia.
Roma, 18 luglio 2025