
(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 75/25
Lussemburgo, 25 giugno 2025
Sentenza del Tribunale nella causa T-366/22 | Ryanair/Commissione (Condor II; COVID-19)
Il Tribunale respinge il ricorso della Ryanair contro l’approvazione da parte
della Commissione dell’aiuto COVID-19 della Germania a favore della
Condor per l’anno 2020
La Ryanair non è riuscita a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di
indagine formale a causa di dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno
Con decisione del 26 luglio 2021, la Commissione ha nuovamente 1 approvato una misura di aiuto individuale della
Germania a favore della compagnia aerea charter tedesca Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor»),
volta a ovviare ai danni subiti da quest’ultima a causa delle restrizioni di viaggio connesse alla pandemia di
COVID-19 2 nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 dicembre 2020 3 .
La misura consiste in due prestiti, concessi dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (istituto di credito per la
ricostruzione; in prosieguo: la «KfW») e accompagnati da una garanzia di Stato, per un importo nominale
complessivo di EUR 400 milioni. L’elemento di aiuto di tale misura ammontava a EUR 144,1 milioni 4 .
La Ryanair ha contestato detta decisione di approvazio ne della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione
europea.
Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso della Ryanair.
Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, il Tribunale constata anzitutto che la Ryanair non ha dimostrato di
essere individualmente interessata dalla decisione della Commissione, e pertanto non può contestarne la
fondatezza.
Il Tribunale dichiara, invece, che il ricorso è ricevibile nella parte in cui riguarda il mantenimento dei diritti
procedurali della Ryanair. Infatti, la Commissione ha adottato la decisione impugnata al termine di un esame
preliminare e, quindi, senza avviare il procedimento d’indagine formale, privando di conseguenza la Ryanair, in
quanto parte interessata, della possibilità di depositare o sservazioni durante un simile procedimento. Essa può
quindi sostenere che la Commissione avrebbe dovuto dubitare della compatibilità della misura in questione con il
mercato interno, cosicché avrebbe dovuto avviare il procedimento formale.
Orbene, secondo il Tribunale, la Ryanair non è riuscita a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire
dubbi del genere, nel senso che avrebbe incontrato serie difficoltà nell’esame preliminare della compatibilità
dell’aiuto con il mercato interno.
In proposito, in via preliminare, il Tribunale ricorda che il fatto che la Condor sia un’impresa in difficoltà che ha
beneficiato di un aiuto per il salvataggio e di un aiuto per la ristrutturazione non impedisce che essa benefici anche
di un aiuto nel contesto della pandemia di COVID-19, purché siano soddisfatte le condizioni per ottenere ciascuno di
tali aiuti.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
In primo luogo, il Tribunale respinge un gruppo di indizi, fatti valere dalla Ryanair, relativi alla conformità della
misura in questione con la disposizione del Trattato FUE secondo la quale gli aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato interno 5 .
In tale contesto, la Ryanair non ha dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto al nesso di
causalità diretto tra le restrizioni di viaggio connesse alla pandemia di COVID-19 e i danni subiti dalla Condor.
In particolare, il Tribunale dichiara che, nonostante le difficoltà incontrate dalla Condor, lo scenario controfattuale
adottato dalla Commissione, basato sul piano aziendale per il 2020 della Condor, che prevedeva l’acquisizione di
quest’ultima nel 2020 da parte di un investitore, era uno scenario plausibile sul quale la Commissione poteva
basarsi senza nutrire dubbi. Infatti, considerata singolarmente, la Condor era un’impresa sana e redditizia le cui
difficoltà erano connesse a quelle della sua società madre. La Commissione poteva quindi attendersi che gli
investitori manifestassero un interesse per la sua acquisizione.
Il Tribunale respinge inoltre gli argomenti della Ryanair diretti a dimostrare che la Commissione avrebbe omesso di
assicurarsi che l’aiuto in questione compensasse solo i costi generati dalle restrizioni di viaggio connesse alla
pandemia di COVID-19 e non i costi connessi alle difficoltà preesistenti della Condor e, in particolare, i costi legati
alla sua ristrutturazione. Vengono parimenti respinti gli argomenti della Ryanair relativi alla mancata
considerazione, da parte della Commissione, di un potenziale rischio di doppia compensazione a causa dell’aiuto
per il salvataggio di cui la Condor ha precedentemente beneficiato.
Il Tribunale respinge altresì gli argomenti della Ryanair secondo cui la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi
quanto alla quantificazione del danno subito da Condor a causa delle restrizioni di viaggio connesse alla pandemia
di COVID-19, vertenti, in particolare, sull’assenza di misure che consentissero di assicurarsi che la Condor avesse
ridotto i propri costi.
Infine, la Ryanair non è riuscita a dimostrare che l’importo dell’aiuto sarebbe stato sottostimato, in quanto il
Tribunale rileva in particolare che, per determinare tale importo, la Commissione ha tenuto conto di un insieme di
indizi coerenti e concordanti, idonei a indicare che le ipotesi considerate erano plausibili.
In secondo luogo, Ryanair non ha neppure dimostrato che l’aiuto in questione sarebbe discriminatorio nei confronti
di altre compagnie aeree presenti in Germania (in particolare la stessa Ryanair), sproporzionato o contrario alla
libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda
della situazione, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questio ni di diritto.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
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Infatti, detta decisione, relativa all’aiuto SA.56867, è intervenuta dopo che il Tribunale aveva annullato una prima decision e di approvazione della
Commissione del 26 aprile 2020. Sebbene il Tribunale abbia annullato tale prima d ecisione, a causa di un difetto di motivazione, esso ha anche
sospeso gli effetti di tale annullamento fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione [v. sentenza del 9 giugno 2021,
Ryanair/Commissione (Condor; COVID-19), T-665/20, nonché il comunicato stampa n. 98/21].
Nel periodo 2019-2021, la Condor ha inoltre beneficiato di misure di aiuto di Stato per altri motivi, ossia per porre rimedio alle sue difficoltà
finanziarie provocate dal fallimento, nel settembre 2019, della sua vecchia società madre, la Thomas Cook Group plc. Infatti, con decisione del 14
ottobre 2019 (SA.55394), la Commissione ha approvato una misura d’aiuto in favore della Condor, sotto forma di un prestito per il salvataggio
d’importo di EUR 380 milioni, concesso dalla KfW e assistito da garanzia dello Stato. La Ryanair ha contestato detta decisione dinanzi al Tribunale, il
quale ha respinto il ricorso con sentenza del 18 maggio 2022, Ryanair/Commissione (Condor; aiuto per il salvataggio), T-577/20 (v. anche il
comunicato stampa n. 87/22). Poiché non è stata proposta impugnazione contro tale sentenza, questa è divenuta definitiva. Inoltre, con altra
decisione del 26 luglio 2021 (SA.63203), la Commissione ha approvato un aiuto della Germania per la ristrutturazione della Condor, consistente in
particolare in un parziale annullamento dei debiti per un importo pari a EUR 90 milioni e nella rinuncia a interessi per un importo pari a EUR 20,2
milioni. Su ricorso della Ryanair, il Tribunale ha annullato detta decisione [v. sentenza dell’8 maggio 2024, Ryanair/Commissione (Condor; aiuto per la
ristrutturazione), T-28/22, nonché il comunicato stampa n. 83/24], la Condor ha proposto impugnazione avverso tale sentenza del Tribunale dinanzi
alla Corte di giustizia, che è pendente (C-505/24 P – Condor Flugdienst/Ryanair).
Con un’ulteriore decisione del 26 luglio 2021 (SA.63617), la Commissione ha approvato un altro aiuto COVID-19 della Germania a vantaggio della
Condor diretto a compensare i danni subiti durante il periodo tra il 1° e il 31 maggio 2021. Tale decisione è divenute definitiva in mancanza di
ricorsi giurisdizionali nei suoi confronti.
All’epoca della prima decisione, i due prestiti ammontavano a un totale EUR 550 milioni e l’elemento d’aiuto ivi incluso a EU R 267,1 milioni.
Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Direzione della Comunicazione