
(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
ORDINANZA SINDACALE N° 79 DEL 04/06/2025
FIUME PESCARA IN LOCALITA’ FOSSO DEL SEMINARIO – SPOLTORE.
DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO
“ZONA ANT. VIA LEOPARDI”
IL SINDACO
Vista la Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010
“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione
del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.. Approvazioni risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti
regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025;
Preso atto della comunicazione del 04/06/2025 della Direzione Tecnica di ACA S.p.A., gestore della rete fognaria locale,
recapitata anche al Responsabile del Servizio Comunale e acquisita al prot. n. 110636 in pari data, con la quale
comunica:
a una rottura della condotta fognaria di Spoltore che confluisce al depuratore di Pescara con sversamento sul
fiume,
b che la squadra di manutenzione è intervenuta immediatamente per interrompere lo sversamento e ripristinare
la funzionalità della condotta ma al momento non è possibile quantificare il volume di liquame effettivamente
sversato al fiume, essendo ancora in corso i lavori di ripristino;
Dato atto che con Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 sono stati approvati allegati, tra i quali l’allegato D così
denominato – disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la
stagione balneare 2025 – in cui vengono prescritte le disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto
Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008: “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa
alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” e ss.mm.ii.
Considerato che:
l’allegato D alla suddetta DGR n.53/2025 stabilisce che nel caso si verifichi un superamento dei valori limite
indicati nell’Allegato A del D.M. 30/03/2010 durante un campionamento previsto dal calendario dei prelievi,
dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all’art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:
– a) l’ARTA segnalerà tempestivamente al Comune e per conoscenza alla Regione
– b) il Comune interessato emetterà un’ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutta
l’acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali
di divieto, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
Pag. 1/ 4
il punto 15 della DGR n.53/2025 stabilisce che le Amministrazioni comunali attuino gli adempimenti di cui
all’art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del richiamato ALLEGATO “D”, provvedendo in particolare:
– a delimitare le zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una
situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulle acque di balneazione o sulla
salute dei bagnanti;
– ad apporre nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1,
lettere c), e) ed f) dell’art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
Richiamata l’Ordinanza Balneare 2025, allegato 2 approvato nei contenuti con Det. Dirigenziale DPC032 n.7436 del
10/04/2025, che fissa la stagione balneare 2025 compresa tra l’11 marzo 2025 e il 23 novembre 2025 e il periodo di
balneazione per la costa abruzzese dal 1 giugno al 15 settembre 2025;
Richiamata l’Ordinanza di “Sicurezza Balneare” per il Circondario Marittimo di Pescara n.29 del 28/03/2025 emanata per
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Pescara – dal Capo del Circondario marittimo e
Comandante del Porto di Pescara – che fissa i periodi in cui è obbligatorio assicurare il servizio di salvamento
a) “maggio 2025” (ultimi due week end):
– 17 e 18 maggio 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;
– 24 e 25 maggio 2025: dalle ore 09:30 alle 18.30;
b) dal 31 maggio 2025 al 15 settembre 2025: dalle ore 09:00 alle 19:00;
c) “settembre 2025” (ultimi due week end di settembre):
– 20 e 21 settembre 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;
– 27 e 28 settembre 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;
Ritenuto,
Visti:
che lo scenario descritto con la comunicazione ricevuta dal gestore della rete fognaria potrebbe essere
riconducibile ad una Situazione anomala di cui all’art. 2, comma 1, punto g), D.lgs. n. 116/08 e che
pertanto occorre adottare i presidi di cui al richiamato allegato D alla DGR n.53/2025;
di dover adottare una condotta assolutamente prudenziale per scongiurare qualsiasi ragionevole
rischio per la salute dei bagnanti, pur consapevoli che
a la rottura e lo sversamento nel fiume Pescara sono avvenuti nel territorio comunale di
Spoltore, all’altezza della confluenza del Fosso del Seminario, quindi ad una distanza tale dalla
foce (circa 5 km) che agevola la diluizione dei contaminanti;
b al momento non sono ancora state effettuate dall’Agenzia di controllo misure analitiche dei
parametri microbiologici delle acque di balneazione che ne documentino il superamento dei
limiti;
c il coinvolgimento dell’intero transetto di mare denominato “zona antistante via Leopardi” è
considerabile, al momento, cautelativo e assolutamente prudenziale
il D.P.R. n. 470/1982, “Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
la Legge 29/12/2000, n. 422 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000”;
la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal DecretoLegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e
le specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
l’art. 32 dello Statuto comunale;
l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
il divieto temporaneo di balneazione, sino a revoca, nelle acque del mare di pertinenza del punto di
Pag. 2/ 4
nella planimetria allegata al presente provvedimento;
l’apposizione degli appositi cartelli di “Divieto di Balneazione Temporaneo” recante il simbolo del divieto
fornita in allegato al presente provvedimento, da stampare in formato almeno A3 e collocare con
immediatezza in punti visibili a tutti i bagnanti negli stabilimenti balneari e nel tratto di costa di cui al punto
precedente a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di
Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi
AVVISA che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando
le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..;
INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971.
DISPONE
di incaricare il Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara e
il Corpo di Polizia Locale della vigilanza dell’esecuzione della presente ordinanza;
di incaricare l’ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara ad
adoperarsi per le attività analitiche di monitoraggio e controllo al fine di accertare la diffusione dell’eventuale
contaminazione e consentire l’adozione consapevole dei provvedimenti consequenziali;
di incaricare i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di
Pescara, appena ricevuta la notifica a mano o via PEC di questo provvedimento a:
– apporre con immediatezza l’ordinanza recante il divieto presso lo stabilimento interessato (in luogo visibile
all’utenza balneare e preferibilmente assieme all’ordinanza balneare regionale e all’ordinanza di sicurezza
balneare 2025);
– i cartelli di cui al precedente punto 2) sulla cui apposizione, presenza e idoneità il
concessionario/gestore/operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale
resistente alle intemperie;
– nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici
tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l’immediato ripristino degli stessi;
– issare con immediatezza la bandiera rossa di pericolo per tutto il periodo di inibizione alla balneazione;
– vigilare sulla integrità dei divieti apposti per tutto il periodo di permanenza prescritto;
di trasmettere la presente ordinanza:
– Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescarese
interessati dal presente provvedimento;
– Al Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
– Al Corpo di Polizia Locale;
– Al Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio;
– Al Settore Trasformazione Digitale e Rapporti con la Cittadinanza;
– Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
– Al Settore Ambiente e Territorio;
– Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
– Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
– All’ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
– All’ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
– Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
– Al Ministero della Salute;
– Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.
DISPONE INOLTRE
al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza
venga pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale http://www.comune.pescara.it alla sezione
Amministrazione Trasparente e sulla home page, sul sito internet ambiente.comune.pescara.it, alla pagina dedicata a
tutte le ordinanze riferite all’argomento
INFORMA
Pag. 3/ 4
l’autorità emanante è il Sindaco del Comune di PESCARA;
l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità
del Territorio;
Il Dirigente responsabile del Settore è l’arch. Emilia FINO;
il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;
IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 4/ 4