
(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA AD ASSICURARE LA TUTELA
DEI BENI DA ATTIVITA’ E COMPORTAMENTI LESIVI DEL DECORO URBANO.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Il Comune è l’Ente Locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo”;
L’Amministrazione comunale di Piacenza ha adottato il “Regolamento di Polizia Urbana per
la convivenza civile in Città” all’interno del quale espressamente si prevede che :
✓ La convivenza civile – definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità,
all’igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di
appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e
bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all’armonia
della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la
cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l’impegno dei cittadini a garantire una
corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
✓ In particolare l’art. 17 “Comportamenti contrari all’igiene e al quieto vivere” del sopra
citato Regolamento dispone che nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati
alla fruizione collettiva è tra l’altro vietato: “c) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle
chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E’ inoltre vietato
bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente sul suolo
pubblico….”.
TENUTO CONTO CHE la Cattedrale di Piacenza e la Basilica di San Francesco sono beni immobili
di grande valore storico e architettonico, che necessitano di una speciale tutela preventiva ad hoc
al fine di evitare in qualsiasi modo il loro danneggiamento;
DATO ATTO CHE la Diocesi di Piacenza e Bobbio ha effettuato un importante intervento
finalizzato al restauro della scalinata e del sagrato della Cattedrale di Piacenza ubicata in Piazza
Duomo e che gli stessi rappresentano un “unicum” rispetto alla Cattedrale e al Suo valore;
EVIDENZIATO CHE sempre più spesso sia sul sagrato della Cattedrale di Piacenza che su quello
della Basilica di San Francesco, è posta in essere l’occupazione impropria da parte di persone che
qui stazionano per consumare alimenti e bevande abbandonando poi in loco bottiglie, lattine,
involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro rifiuto, anche di piccolo volume, rischiando quindi
di danneggiare seriamente i beni anche in ragione della frequenza e continuità con cui tale
fenomeno avviene nella stagione primaverile ed estiva e comunque sino a che le condizioni
climatiche inducono le persone a stazionare sugli scalini dei luoghi religiosi più importanti della
Città di Piacenza;
RILEVATO CHE tale utilizzazione impropria può determinare pregiudizio alla tutela e alla
conservazione del patrimonio pubblico e dei luoghi di culto che potrebbero anche subire
danneggiamenti permanenti;
VISTO l’articolo 50 comma 5 del TUEL che prevede espressamente che il Sindaco possa adottare
ordinanze contingibile ed urgenti di carattere locale in relazione “…all’urgente necessità di
interventi volti a superare situazione di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente o del
patrimonio culturale o del pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…”;
TENUTO CONTO che si ritiene necessaria l’adozione di una ordinanza ad hoc, rispetto al
regolamento vigente, al fine di assumere forme di tutela contingibili ed urgenti rispetto al valore
dell’immobile e alla particolarità dei luoghi interessati.
CONSIDERATO pertanto necessario intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti
che di per sé non configurano ipotesi di reato ma che sono idonei a compromettere il decoro
urbano, comportando il danneggiamento del patrimonio pubblico e che ne turbano il libero utilizzo;
EVIDENZIATO CHE tali comportamenti degenerativi si verificano su tutto il territorio comunale
ma principalmente ai danni della:
scalinata della Cattedrale di Piacenza
scalinata della Basilica di San Francesco
RITENUTO che sia necessario adottare uno strumento efficace ed idoneo sia sotto il profilo
preventivo che di contrasto, per garantire la salvaguardia e la tutela dei beni sopra indicati ed
evitare nei predetti siti e nelle loro immediate adiacenze la sosta finalizzata al consumo di alimenti
e bevande, cui sono ascrivibili conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio pubblico, intervenendo
anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività sopra individuate.
VISTI:
Il D.lgs. 267/2000;
Il D.M. 05 AGOSTO 2008
La legge n. 689/1981 e s.m.i.;
Il “Regolamento di Polizia Urbana per la convivenza civile in Città”
L’art. 33, comma 1, lettera d) dello Statuto del Comune di Piacenza
ORDINA
Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 31 ottobre 2025 è
vietata la sosta finalizzata al consumo di alimenti e bevande sulla scalinata della Cattedrale di
Piacenza e sulla scalinata della Basilica di San Francesco.
La violazione della presente ordinanza comporta nei confronti dei soggetti responsabili
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con facoltà per il
trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla
contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell’art. 16 della
Legge n. 689 del 24/11/1981.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sul sito
del Comune di Piacenza e trasmessa agli organi di informazione e di stampa locali.
La stessa deve essere trasmessa: alla Prefettura di Piacenza, alla Questura di Piacenza e al
Comando Provinciale dei Carabinieri.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Emilia Romagna ai sensi
del Decreto Legislativo n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla
conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero ai sensi del D.P.R. N.1199 del 1971, il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.