
(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Area Tecnica
Ordinanza n. 77 del 15/05/2025
Oggetto: Limitazione temporanea del transito mediante istituzione di senso unico alternato sulla SP 228
del Lago di Viverone nei Comuni di Cavaglià e Roppolo.
Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani
Il Responsabile
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in
particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la concessione fasc. n. 311/OP/24 rilasciata dalla Provincia di Biella a FIBERCOP S.p.A. per la
posa di infrastrutture per telecomunicazioni sulla SP 228 del Lago di Viverone, dal km 18+500 al km
19+530 lato sinistro, nei Comuni di Cavaglià e Roppolo;
VISTA la concessione fasc. n. 144/OP/24 rilasciata dalla Provincia di Biella a TIM S.p.A. per lavori di
realizzazione rete di comunicazione elettronica sulla SP 228 del Lago di Viverone, dal km 17+575 al
km 19+770 lato destro, nel Comune di Cavaglià;
VISTA la nota pervenuta in data 09/05/2025 ed acquisita agli atti con prot. n. 9514, inoltrata
dall’Operatore economico SIRTI S.p.A. con la quale si chiede l’istituzione di limitazione temporanea del
transito con senso unico alternato, sulla SP 228 del Lago di Viverone nei Comuni di Cavaglià e
Roppolo, per l’esecuzione dei lavori di cui alle concessioni sopra citate;
RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla
corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri
per l’installazione e la manutenzione;
RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
ORDINA
dal 19/05/2025 al 27/06/2025
fascia oraria 7:30/19:00 – esclusi festivi
1. l’istituzione di limitazione del transito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico
e/o movieri, sulla SP 228 del Lago di Viverone, dal km 18+500 al km 19+530 lato sinistro, nei
Comuni di Cavaglià e Roppolo, e dal km 17+575 al km 19+770 lato destro, nel Comune di
Cavaglià;
2. l’estensione del cantiere per una lunghezza massima di m 100;
3. l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h in prossimità del cantiere.
L’Operatore economico è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza nel rispetto delle seguenti
norme:
1. l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area in cui si svolgerà
l’intervento e della necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell’art 21 D.Lgs.
285/92 e degli art. 30 – 43 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
Nuovo Codice della Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
2. il collocamento dei prescritti segnali di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere e
l’oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto;
3. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere;
4. sul cartello di cantiere obbligatorio, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
ed ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), dovrà essere citata
la presente ordinanza con numero e data di emissione ed il numero telefonico di
DISPONE
che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa Amministrazione
e dei comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.
INVITA
le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all’albo
provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3
del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034.
La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli.
Il concessionario è incaricato di dare tempestiva comunicazione agli enti in indirizzo in merito ad ogni
difformità sull’effettivo adempimento della presente.
Il Dirigente
Graziano Patergnani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa